Language of document : ECLI:EU:F:2013:105

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico)

27 giugno 2013 (*)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa F‑86/07 DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser, J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico),

giudice: H. Kreppel,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2013, la Commissione europea ha proposto al Tribunale la presente domanda di liquidazione delle spese afferenti alla causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

 Fatti all’origine della controversia

2        Con ricorso presentato alla cancelleria del Tribunale il 25 agosto 2007, il sig. Marcuccio ha chiesto, in sostanza, l’annullamento della decisione con cui la Commissione ha respinto la sua domanda volta ad ottenere lo svolgimento di un’inchiesta sulle molestie psicologiche che egli avrebbe subito durante il periodo nel quale era distaccato presso la delegazione della Commissione in Angola e la condanna dell’Istituzione al risarcimento del danno.

3        Con ordinanza del 20 luglio 2009, Marcuccio/Commissione (F‑86/07; in prosieguo: l’«ordinanza del 20 luglio 2009»), il Tribunale ha respinto il ricorso in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto e ha condannato il ricorrente alle spese, come risulta rispettivamente dai punti 1 e 2 del dispositivo di tale ordinanza.

4        Per giustificare la condanna del ricorrente alle spese, il Tribunale si è basato sui seguenti elementi, indicati ai punti da 54 a 58 dell’ordinanza del 20 luglio 2009:

«54      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore dello stesso regolamento di procedura, vale a dire il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado [delle Comunità europee] pertinenti in materia restano applicabili, mutatis mutandis, alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

55      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra [l’Unione] e i [suoi] dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento medesimo. Orbene, ai sensi di tali disposizioni, il Tribunale può condannare una parte a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute superflue o defatigatorie.

56      Ciò si è verificato nel caso di specie.

57      Infatti, non solo il presente ricorso è stato in parte dichiarato manifestamente irricevibile e in parte respinto in quanto manifestamente infondato in diritto, ma si deve anche ricordare che le numerosissime e dettagliate domande del ricorrente, basate su affermazioni delle quali nessuna si è rivelata sostenuta dal minimo principio di prova, hanno imposto alla Commissione di fornire un lavoro considerevole per preparare la propria difesa.

58      Peraltro, il Tribunale di primo grado, nell’ordinanza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione ([...] punto 65), nonché il Tribunale, nelle sue ordinanze 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione ([...] punto 50 [...]), e 4 novembre 2008, causa F‑133/06, Marcuccio/Commissione ([...] punto 58 [...]), hanno già rilevato che, in tali ultime cause, il ricorrente aveva optato senza alcuna giustificazione per la via contenziosa. Atteso che la presente controversia si colloca nel solco di tale comportamento, occorre condannare il ricorrente a tutte le spese».

5        Il ricorrente ha proposto impugnazione contro l’ordinanza del 20 luglio 2009.

6        Con ordinanza del 5 maggio 2011, Marcuccio/Commissione (T‑402/09 P), il Tribunale dell’Unione europea ha respinto l’impugnazione in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondata e ha condannato il ricorrente alle spese.

7        Con lettera raccomandata del 24 settembre 2012, inviata con avviso di ricevimento, la Commissione ha chiesto al ricorrente, in particolare, di rimborsarle le spese per onorari di avvocato da essa sostenute nell’ambito della causa F‑86/07, per un importo pari ad EUR 8 000. Il ricorrente si è astenuto dal ritirare la lettera raccomandata entro il termine di giacenza presso i servizi postali.

 Conclusioni delle parti e procedimento

8        La Commissione chiede che il Tribunale voglia fissare in EUR 8 000 l’importo delle spese dovute dal ricorrente per la causa F‑86/07.

9        La causa è stata assegnata alla Prima Sezione del Tribunale.

10      Le parti sono state invitate a presentare le proprie osservazioni sull’eventualità che la causa potesse essere giudicata dal presidente della Prima Sezione, giudice relatore, in veste di giudice unico ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di procedura.

11      La Commissione ha indicato di non avere obiezioni circa tale eventualità. Quanto al ricorrente, egli non ha formulato osservazioni.

12      Con decisione del 17 aprile 2013, la Prima Sezione ha deciso all’unanimità che la causa venisse giudicata dal suo presidente relatore in funzione di giudice unico.

 Sulla ricevibilità delle osservazioni del ricorrente

13      Occorre rilevare che la cancelleria del Tribunale aveva fissato all’8 aprile 2013 la data di scadenza del termine di deposito, da parte del ricorrente, delle osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha fatto pervenire tali osservazioni, via posta, solamente il successivo 13 aprile.

14      È pur vero che l’8 aprile 2013, ultimo giorno del termine concesso dalla cancelleria del Tribunale, sono pervenute alla cancelleria, a mezzo fax, osservazioni del ricorrente sulla domanda di liquidazione delle spese.

15      Orbene, l’articolo 34, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di procedura dispone che «la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale, compreso l’indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale».

16      Tuttavia, le osservazioni pervenute alla cancelleria del Tribunale tramite fax non possono essere prese in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali. Infatti, dato che la firma riportata su queste ultime osservazioni è difforme da quella che compare sulle osservazioni pervenute via posta, le osservazioni giunte alla cancelleria del Tribunale a mezzo fax non possono essere considerate la copia, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, delle osservazioni pervenute alla cancelleria tramite posta.

17      Ne consegue che le osservazioni del ricorrente sulla domanda di liquidazione delle spese sono irricevibili.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

18      Occorre esaminare, in via preliminare, la ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese.

19      Si deve ricordare che l’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, «[s]e vi è contestazione sull’importo e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte».

20      Nella fattispecie, dagli atti di causa emerge che, con la domanda del 24 settembre 2012, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la Commissione ha chiesto al ricorrente di rimborsarle la somma di EUR 8 000 a titolo di spese per onorari di avvocato. Anche se il ricorrente afferma di non essere venuto a conoscenza della domanda del 24 settembre 2012 a causa dell’inesattezza dell’indirizzo indicato sulla lettera raccomandata, risulta che tale domanda è stata altresì inviata al legale che rappresentava il ricorrente nella causa principale. Orbene, quest’ultimo è effettivamente venuto a conoscenza della domanda del 24 settembre 2012, come testimoniato dall’avviso di ricevimento da lui firmato il 1° ottobre 2012 che la Commissione ha ricevuto indietro. Dato che il procedimento di liquidazione delle spese è accessorio al procedimento principale, deve ritenersi che la notifica al legale del ricorrente sia valsa come notifica al ricorrente medesimo (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 6 maggio 2009, Sergio e a./Commissione, F‑137/07, punto 25).

21      Date tali circostanze, nel momento in cui la domanda di liquidazione delle spese in esame è stata proposta sussisteva una contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Una simile conclusione non può essere infirmata dalla circostanza che la domanda del 24 settembre 2012 non conteneva elementi giustificativi che consentissero di valutare la fondatezza delle richieste della Commissione, dato che nessuna disposizione del regolamento di procedura obbliga una parte a documentare le proprie richieste nella fase di presa di contatto che precede la proposizione di una domanda di liquidazione delle spese.

22      Peraltro, dagli atti di causa emerge che la domanda del 24 settembre 2012 è stata notificata a meno di tre anni e tre mesi dall’adozione dell’ordinanza del 20 luglio 2009, ossia entro un termine ragionevole. Inoltre, dal momento che il ricorrente aveva impugnato quest’ultima dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, era conforme al principio di buona amministrazione che la Commissione attendesse l’esito del procedimento di impugnazione prima di richiedere al ricorrente, in caso di rigetto del gravame, il rimborso delle proprie spese.

23      Ne consegue che la domanda di liquidazione delle spese è ricevibile.

 Nel merito

 Argomenti della Commissione

24      La Commissione sostiene che, in considerazione delle varie prestazioni che il suo avvocato ha dovuto effettuare nella causa in questione, la somma di EUR 8 000 da essa richiesta corrisponderebbe ad un numero di ore di lavoro oggettivamente indispensabile ai fini di tale procedimento nonché alle spese amministrative sostenute dall’avvocato medesimo.

25      La Commissione sottolinea, in particolare, che il suo avvocato avrebbe dedicato 31 ore di lavoro a detta causa, in particolare per la redazione del controricorso, e aggiunge che una tariffa oraria di EUR 250 sarebbe conforme alla prassi in materia di funzione pubblica, trattandosi di un avvocato dotato di grandissima esperienza in questa materia.

26      La Commissione, infine, per giustificare il fatto che l’importo delle spese indispensabili ai fini del procedimento è stato fissato in EUR 8 000, chiarisce che, sebbene il procedimento contenzioso si sia limitato a un solo scambio di memorie, il suo avvocato ha nondimeno partecipato, il 27 novembre 2007, a una riunione volta alla composizione amichevole della controversia.

 Giudizio del Tribunale

–       Sugli onorari di avvocato e sulle spese amministrative

27      Ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso del rappresentante, se sono indispensabili». Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanza del Tribunale del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, punto 23).

28      Come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di tale Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, punto 13), senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata (ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, punto 14; in prosieguo: l’«ordinanza del 28 maggio 2013»). Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini del procedimento (ordinanza del 28 maggio 2013, punto 14).

29      Circa la determinazione dell’importo a concorrenza del quale gli onorari di avvocato potrebbero essere recuperati dalla Commissione presso il ricorrente, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanze del Tribunale del 10 novembre 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP, punto 22; Schönberger/Parlamento, cit., punto 24, e del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, punto 41).

30      Peraltro, sempre secondo costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza De Nicola/BEI, cit., punto 41).

31      Infine, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione interessata non può essere valutato prescindendo dal lavoro svolto dai servizi dell’istituzione stessa ancor prima di adire il Tribunale. Infatti, dato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor prima che queste siano sottoposte al Tribunale.

32      È alla luce delle considerazioni sopra esposte che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.

33      In primo luogo, quanto alla natura e all’oggetto della controversia, nonché alle difficoltà della causa, si deve ricordare che la causa in questione riguardava, in via principale, la legittimità della decisione implicita di rigetto di una domanda formulata dal ricorrente volta ad ottenere lo svolgimento di un’inchiesta sulle molestie psicologiche che egli avrebbe subito durante il periodo nel quale era distaccato presso la delegazione della Commissione in Angola. Orbene, la causa non poneva alcun problema giuridico complesso né alcuna nuova questione di diritto. Al contrario, il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di annullamento. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, anch’essa figurante nel ricorso, il Tribunale l’ha respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

34      In secondo luogo, l’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione era assai limitata. Infatti, i motivi dedotti dal ricorrente nel suo ricorso non presentavano alcun carattere insolito tale da indurre a ritenere che la causa avrebbe avuto un impatto sul diritto dell’Unione o, più specificamente, sul diritto della funzione pubblica dell’Unione. Inoltre, la constatazione di cui sopra deriva, in particolare, dalle osservazioni della Commissione relative alla domanda di annullamento, avendo essa ritenuto, nel suo controricorso, che tale domanda dovesse essere respinta in quanto irricevibile o infondata.

35      In terzo luogo, si deve constatare che, alla luce, in particolare, della natura della controversia, del suo oggetto, delle difficoltà della causa e della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, la causa F‑86/07 non imponeva un carico di lavoro gravoso all’avvocato della Commissione. Infatti, anche se il ricorso constava di 27 pagine, la comprensione dei motivi e degli argomenti in esso contenuti non presentava particolari difficoltà. Inoltre, la fase scritta si è limitata a un solo scambio di memorie e il Tribunale si è pronunciato senza udienza. Si deve tuttavia sottolineare che l’avvocato della Commissione ha partecipato, su iniziativa del Tribunale, a una riunione, il 27 novembre 2007, nell’ambito di un tentativo di composizione amichevole. Sebbene tale tentativo riguardasse vari ricorsi proposti dal ricorrente, deve ritenersi che parte del tempo che l’avvocato ha speso per preparare tale riunione e per assistervi sia stata dedicata al ricorso F‑86/07.

36      Tenuto conto di tali elementi, e in considerazione del fatto che l’avvocato della Commissione si è necessariamente basato sul lavoro precedentemente svolto dai servizi di quest’ultima nell’ambito del procedimento precontenzioso, appare equo valutare il lavoro indispensabile ai fini del procedimento principale determinando un numero di ore di lavoro dell’avvocato pari a 27.

37      Infine, quanto alla determinazione della tariffa oraria da applicare, è pur vero che, nella causa sfociata nell’ordinanza del 28 maggio 2013, il Tribunale dell’Unione europea ha considerato adeguata una tariffa oraria di EUR 250 (punto 22). Tuttavia, nel caso di specie, deve ritenersi che una tariffa oraria di EUR 220 rifletta il compenso ragionevole dovuto a un avvocato esperto in una causa di questa natura (v., per esempio, ordinanza De Nicola/BEI, cit., punto 48).

38      Di conseguenza, gli onorari di avvocato indispensabili sostenuti dalla Commissione nell’ambito del procedimento principale devono essere valutati nella somma di EUR 5 940, ossia EUR 220 moltiplicati per 27.

39      Infine, quanto alle spese amministrative sostenute dall’avvocato della Commissione, occorre valutarle, in mancanza di informazioni precise sul loro importo e sulla loro destinazione, in misura pari ad EUR 200.

–       Sulle spese sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese

40      L’articolo 92 del regolamento di procedura, relativo al procedimento di contestazione sulle spese, non prevede, a differenza dell’articolo 86 di detto regolamento, che si provveda sulle spese nella sentenza o nell’ordinanza che pone fine alla causa. Infatti, se il Tribunale, provvedendo, nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 92 del regolamento di procedura, sulla contestazione delle spese di una causa principale, statuisse sulle spese oggetto della contestazione e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nel contesto del ricorso in materia di contestazione sulle spese, esso potrebbe, eventualmente, essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese (ordinanza Schönberger/Parlamento, cit., punto 45).

41      Tuttavia, spetta al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese. Pertanto, il Tribunale può determinare l’importo delle spese che sono connesse alla procedura di liquidazione delle spese e che sono risultate indispensabili ai sensi dell’articolo 91 del regolamento di procedura, onde evitare di essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese (ordinanza del Tribunale del 22 marzo 2012, Brune/Commissione, F‑5/08 DEP, punto 41).

42      Nella fattispecie, il Tribunale rileva che la domanda di liquidazione delle spese presentata dalla Commissione era giustificata, dato che il ricorrente si è astenuto dal rispondere alla domanda del 24 settembre 2012. Di conseguenza, il ricorrente dovrà sopportare le spese della Commissione relative al presente procedimento, determinabili nella somma di EUR 220, corrispondente a un’ora di lavoro.

43      Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che l’importo complessivo delle spese che la Commissione può ripetere dal ricorrente per la causa F‑86/07 ammonta ad EUR 6 360.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

così provvede:

L’importo complessivo delle spese che il sig. Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione, è fissato in EUR 6 360.

Lussemburgo, 27 giugno 2013

Il cancelliere

 

       Il giudice

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


** Lingua processuale: l’italiano.