Language of document : ECLI:EU:T:2014:638





Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 luglio 2014 –
CMC Francia / Commissione

(causa T‑236/13)

«Ricorso di annullamento – Ambiente – Direttiva 94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Direttiva 2013/2/UE – Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Direttiva 2013/2 recante modifica dell’elenco di esempi di prodotti che costituiscono imballaggi ai sensi della direttiva 94/62 – Obbligo degli Stati membri di stabilire un sistema di restituzione, raccolta e recupero dei rifiuti di prodotti che costituiscono imballaggi – Ricorso proposto da un’impresa che produce e commercializza detti prodotti – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Artt. 263, comma 4, TFUE e 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62, art. 3, punto 1, e 7, nonché allegato I; direttiva della Commissione 2013/2) (v. punti 19, 20, 24‑30, 34‑36, 48)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La CMC France è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.