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Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2012 - Abdulrahim / Consiglio e Commissione

(Causa T-127/09) 

["Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti delle persone e delle entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Cancellazione dell'interessato dall'elenco delle persone ed entità di cui trattasi - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento danni - Nesso di causalità - Insussistenza"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abdulbasit Abdulrahim (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente J. Jones, Barrister e M. Arani, Solicitor; successivamente E. Grieves, Barrister e H. Miller, Solicitor)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e R. Szostak, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e G. Valero Jordana, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 345, pag. 60), o di quest'ultimo regolamento, e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da tali atti

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di annullamento.

La domanda di risarcimento danni è respinta.

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute dal sig. Abdulbasit Abdulrahim, per la domanda di annullamento, sino alla data del 18 gennaio 2011, e sarà tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate per la medesima a titolo di gratuito patrocinio.

Il sig. Abdulbasit Abdulrahim è condannato a sopportare, oltre alle proprie, la totalità delle spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e delle spese sostenute dalla Commissione, successivamente alla data del 18 gennaio 2011, per la domanda di annullamento, nonché la totalità delle spese sostenute da tali due istituzioni per la domanda di risarcimento danni.

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1 - GU C 167 del 18.7.2009.