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Impugnazione proposta il 22 novembre 2011 da Christos Michail avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 settembre 2011, Michail / Commissione, F-100/09

(Causa T-597/11 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Christos Michail (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. Ch. Meidanis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 settembre 2011, Michail/Commissione, F-100/09;

accordare al ricorrente un risarcimento dell'importo di EUR 30 000 a titolo di danno morale sofferto;

statuire sulle spese secondo diritto.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha statuito erroneamente sul suo ricorso, con il quale egli chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda di assistenza, formulata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo "Statuto"), e della decisione della Commissione, datata 14 settembre 2009, recante rigetto del reclamo da lui proposto ai sensi dell'art. 90, paragrafo 2, dello Statuto.

In particolare, il ricorrente fa valere una violazione dei suoi diritti procedurali nonché una violazione del diritto dell'Unione in quanto, in primo luogo, il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il "TFP"), valutando erroneamente gli elementi di prova, avrebbe completamente omesso, a torto, di verificare se le prove fossero state acquisite illegalmente, dato che la Commissione aveva modificato il regime di servizio del ricorrente senza che vi fosse stato prima un atto amministrativo concernente tale mutamento. In secondo luogo, il ricorrente asserisce che il TFP non ha tenuto conto dei principi relativi all'acquisizione delle prove e all'onere probatorio giacché, pur avendo il ricorrente prodotto il documento comprovante che detto mutamento era illegale, in nessuna fase del procedimento il TFP ha chiesto alla Commissione, come avrebbe dovuto in forza dell'art. 55 del proprio regolamento di procedura, di fornire prove che confutassero tale allegazione. In terzo luogo, il ricorrente fa valere che il TFP non ha esaminato il suo effettivo regime di servizio, quale appariva nei sistemi Sysper e Sysper 2, né la base giuridica su cui si fondava l'immagine di lui che ne risultava, al fine di stabilire se quest'ultima integrasse una molestia psicologica ai suoi danni e una falsificazione delle prove.

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