Language of document : ECLI:EU:T:2014:53





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 gennaio 2014 – Bricmate / Consiglio

(causa T‑596/11)

«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina – Dazio antidumping definitivo – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Importatore esclusivo non associato all’esportatore e che non è l’importatore principale o l’utilizzatore finale del prodotto – Altri criteri da prendere in considerazione (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 23-34, 39-48, 55, 58)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Inclusione – Atto che comporta misure d’esecuzione ai sensi di detta disposizione del Trattato – Esistenza di mezzi di ricorso interni contro tali misure – Irricevibilità del ricorso di annullamento (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 64-75)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Bricmate AB sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

4)

La Cerame-Unie AISBL, l’Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), la Confindustria Ceramica, la Casalgrande Padana SpA e l’Etruria Design Srl sopporteranno le proprie spese.