Language of document :

Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 – Pempe / EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS)

(Causa T-271/16)1

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS – Marchi dell'Unione europea, denominativo e figurativo, anteriori MARSHALL e Marshall AMPLIFICATION – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 2017/1001] – Ricevibilità della domanda di prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.  207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yusuf Pempe (Créteil, Francia) (rappresentante: A. Vivès-Albertini, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Marshall Amplification plc (Milton Keynes, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2016 (procedimento R 376/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Marshall Amplification e il sig. Pempe.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Yusuf Pempe è condannato alle spese.

____________

1     GU C 251 dell’11.7.2016.