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Impugnazione proposta il 16 luglio 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 19 maggio 2021, causa T-628/20, Ryanair / Commissione (Spagna; Covid-19)

(Causa C-441/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (rappresentanti: V. Blanc, E. Vahida e F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, e I. G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare nulla, ai sensi degli articoli 263 TFUE e 264 TFUE, la decisione C(2020) 5414 final della Commissione, del 31 luglio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57659 (2020/N) Spagna – COVID-19 – Fondo di ricapitalizzazione; e

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Ryanair, e condannare le parti intervenienti in primo grado e nel presente procedimento di impugnazione (se del caso) a farsi carico delle loro spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo: Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere l’argomento della ricorrente secondo cui sarebbe stato ingiustificatamente violato il principio di non discriminazione.

Secondo motivo: il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha snaturato i fatti per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alla violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

Terzo motivo: il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha manifestatamente snaturato i fatti nel respingere il motivo della ricorrente relativo all’errata applicazione del bilanciamento.

Quarto motivo: il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel qualificare l’aiuto come regime di aiuti.

Quinto motivo: il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha manifestatamente snaturato i fatti per quanto riguarda il mancato avvio di un procedimento di indagine formale da parte della Commissione.

Sesto motivo: il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha manifestatamente snaturato i fatti relativamente al difetto di motivazione da parte della Commissione.

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