Language of document : ECLI:EU:F:2012:144

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

23 ottobre 2012

Causa F‑44/05 RENV

Guido Strack

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale previo annullamento – Revoca dell’immunità degli agenti di un’istituzione per le parole pronunciate e gli scritti prodotti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale – Nomina a un posto di capo unità – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire del candidato escluso – Autorità di cosa giudicata – Vizio di procedura – Ponderazione degli interessi in gioco – Ricorso per risarcimento danni – Danno morale subito a causa di un’irregolarità»

Oggetto: Rinvio di un ricorso, inizialmente proposto ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA, al Tribunale con sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2010, Commissione/Strack (T‑526/08 P, in prosieguo: la «sentenza di rinvio»), recante annullamento parziale della sentenza del Tribunale del 25 settembre 2008, Strack/Commissione (F‑44/05, in prosieguo: la «sentenza Strack/Commissione»), che ha statuito sul ricorso con il quale il sig. Strack chiedeva l’annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee recante rigetto della sua candidatura al posto di capo dell’unità «Gare di appalto e contratti» (A5/A4) del detto Ufficio (in prosieguo: il «posto controverso») e della decisione di nominare il sig. A al posto controverso, nonché la condanna della Commissione al risarcimento del preteso danno morale subito.

Decisione: La domanda di revoca dell’immunità è respinta in quanto irricevibile. La domanda di risarcimento è respinta in quanto infondata. La decisione di nomina del sig. A e la decisione della Commissione di rigetto della candidatura del ricorrente sono annullate. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese nelle cause Strack/Commissione, F‑44/05, Commissione/Strack, T‑526/08 P e Strack/Commissione, F‑44/05 RENV ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal ricorrente nelle stesse cause.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Competenza del Tribunale della funzione pubblica – Domanda di revoca dell’immunità dei rappresentanti delle parti – Domanda non presentata da un giudice o da un’autorità nazionale competente – Irricevibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11 e 47; Statuto della Corte di giustizia, art. 19, quinto comma; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 30)

2.      Ricorso dei funzionari – Previo procedimento amministrativo – Svolgimento – Termini

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Ricorso dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento proposto da un terzo contro la nomina di un funzionario o di un agente – Ricevibilità – Annullamento che costituisce una sanzione eccessiva – Irrilevanza (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Ricorso dei funzionari – Motivo relativo ad un’irregolarità procedurale – Motivo inconferente in mancanza della possibilità di pervenire ad un risultato diverso in un procedimento regolare

5.      Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di una decisione di nomina a un posto vacante – Annullamento che costituisce o meno una sanzione eccessiva – Criteri di valutazione – Ponderazione degli interessi – Possibilità di condannare d’ufficio l’istituzione convenuta al pagamento di un importo a titolo di risarcimento in caso di non annullamento della procedura di selezione

(Statuto dei funzionari, art. 91)

6.      Funzionari – Reclutamento – Obbligo dell’amministrazione di coprire un posto dichiarato vacante – Insussistenza – Eccezione

7.      Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di una decisione di nomina – Legittimo affidamento del funzionario nominato in esito alla procedura di selezione viziata – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 91)

8.      Ricorso dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Per quanto riguarda una domanda di revoca dell’immunità di un rappresentante di una parte ai sensi dell’articolo 30 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, detta disposizione non menziona espressamente il fatto che una domanda di revoca dell’immunità dei rappresentanti delle parti possa essere presentata da una delle parti. Orbene, visto che l’immunità prevista dall’articolo 30 del regolamento di procedura mira a tutelare i rappresentanti delle parti contro eventuali procedimenti penali e alla luce della ratio legis di tale disposizione, il Tribunale ritiene di avere l’obbligo di statuire su una domanda di revoca di immunità solo se quest’ultima viene presentata da un giudice o da un’autorità nazionale competente. Di conseguenza, il Tribunale non può accogliere una domanda di revoca dell’immunità presentata da una parte, domanda questa che non rientra nella competenza del Tribunale.

Infatti, il detto articolo 30 dev’essere interpretato alla luce dell’articolo 19, quinto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che ne costituisce il fondamento giuridico. Occorre altresì tener conto nell’interpretazione di tale disposizione del fatto che l’immunità dei rappresentanti delle parti rispecchia la libertà di espressione degli avvocati sancita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Se è esatto che il procedimento dinanzi al Tribunale non è un procedimento penale, nondimeno l’articolo 10 di detta convenzione protegge in maniera generale la libertà di espressione degli avvocati e contribuisce alla realizzazione nella pratica del diritto ad un processo equo. Infine, deve tenersi conto, per interpretare l’articolo 30 del regolamento di procedura, dell’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta, il quale mira a garantire il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, compresa la possibilità di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

(v. punti 73-76 e 79)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2010, C‑279/09 (punti 45 e 46)

2.      La durata del procedimento precontenzioso non può, in linea di principio, essere eccessiva dato che, a causa dei diversi termini previsti agli articoli 90 e 91 dello Statuto, essa non può eccedere, qualora sia iniziata con una domanda, quattordici mesi e dieci giorni e, qualora sia iniziata con un reclamo, dieci mesi e dieci giorni.

(v. punto 90)

3.      È ricevibile la domanda di annullamento proposta da un terzo rispetto alla decisione contro la decisione di nomina di un funzionario o di un agente.

Certamente, qualora l’atto da annullare sia a favore di un funzionario o agente, come nel caso di una decisione di nomina, spetta al giudice verificare se l’annullamento non costituirà una sanzione eccessiva dell’irregolarità commessa, ma tale obbligo per il giudice è ininfluente sull’interesse ad agire del terzo rispetto alla decisione, autore della domanda di annullamento.

A questo proposito, da una parte, l’esame da parte del giudice della questione se un annullamento non sia una sanzione eccessiva dell’irregolarità commessa può intervenire solo dopo un esame della legittimità della decisione impugnata, esame che tiene conto in particolare della gravità del vizio accertato.

Dall’altra, anche qualora l’annullamento di una decisione costituisca una sanzione eccessiva alla luce del vizio accertato, un ricorrente può ricavare un vantaggio da una domanda di annullamento diretta contro tale decisione, poiché il fatto che l’annullamento di una decisione viziata da irregolarità costituisca una sanzione eccessiva non esclude che il giudice accolga la domanda, ma rinvii all’amministrazione il compito di ricercare un’equa soluzione della controversia, o addirittura che esso proceda d’ufficio al risarcimento del ricorrente per l’irregolarità commessa.

(v. punti 105-108)

Riferimento:

Corte: 23 gennaio 1975, de Dapper/Parlamento, 29/74 (punto 16); 5 giugno 1980, Oberthür/Commissione, 24/79 (punto 13 e 14); 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a., C‑242/90 P (punto 13)

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1992, Barbi/Commissione, T‑68/91 (punto36); 20 luglio 2001, Brumter/Commissione, T‑351/99 (punto 97); 14 novembre 2006, Neirinck/Commissione, T‑494/04 (punti 66 e 67)

Tribunale della funzione pubblica: 22 ottobre 2008, Tzirani/Commissione, F‑46/07 (punto38); 5 mai 2010, Bouillez e a./Consiglio, F‑53/08 (punto 90); 29 settembre 2010, Brune/Commissione, F‑5/08 (punto 18)

4.      Perché un vizio procedurale possa portare all’annullamento di un atto dell’amministrazione, è necessario che, in assenza di tale vizio, il procedimento potesse sfociare in un risultato diverso. Per contro, non è necessario che il ricorrente dimostri che l’atto sarebbe necessariamente stato diverso se non fosse stato inficiato dal vizio procedurale di cui trattasi e basta che non sia totalmente escluso che l’amministrazione possa adottare una decisione diversa perché l’esistenza di un vizio di legittimità esterna comporti l’annullamento dell’atto interessato.

(v. punto 114)

Riferimento:

Corte: 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, C‑142/87 (punto 48)

Tribunale della funzione pubblica: 13 settembre 2011, Nastvogel/Consiglio, F‑4/10 (punto 94)

5.      Qualora l’atto da annullare sia a favore di un funzionario o di un agente, come nel caso di una decisione di nomina a un posto vacante, spetta al giudice dell’Unione verificare, preliminarmente, se l’annullamento non costituisca una sanzione eccessiva dell’irregolarità commessa.

A questo proposito le conseguenze che il giudice trae dall’irregolarità di decisioni adottate in esito a concorsi di reclutamento non sono le stesse relativamente a decisioni adottate in esito ad un concorso diretto alla redazione di un elenco di riserva e a decisioni adottate in esito ad un concorso indetto ai fini della copertura, mediante nomina, di un posto determinato. Infatti, nel caso di un concorso diretto alla redazione di un elenco di riserva, l’annullamento di tutte le decisioni individuali con cui viene iscritto il nome di ciascuno dei vincitori in detto elenco costituisce, in linea di principio, una sanzione eccessiva. Per contro, per quanto riguarda le decisioni adottate a seguito di un concorso interno diretto alla copertura di un posto determinato, il giudice dell’Unione procede ad un esame caso per caso, in occasione del quale esso prende in considerazione la natura dell’irregolarità commessa nonché la ponderazione degli interessi.

Per quanto riguarda, nell’ambito di un concorso interno diretto alla copertura di un posto determinato, un vizio di procedura, il giudice verifica se tale vizio abbia unicamente inciso sull’esame della candidatura del ricorrente o se abbia inficiato l’esame di tutte le candidature. Nel primo caso, il vizio di procedura dev’essere considerato non tale da giustificare l’annullamento della decisione di nomina del candidato prescelto. Nel secondo, il giudice procede alla ponderazione degli interessi in gioco, i quali debbono essere valutati al momento in cui il ricorso è stato proposto.

A tale titolo, il giudice prende in considerazione, innanzitutto, l’interesse del ricorrente a beneficiare di una procedura di selezione non viziata e, successivamente, l’interesse del funzionario nominato in esito alla procedura di selezione viziata e il fatto che quest’ultimo ha potuto fare assegnamento in buona fede sulla legittimità della decisione che lo ha nominato. Infine, il giudice esamina l’interesse del servizio, vale a dire, in particolare, il rispetto della legittimità, le conseguenze di bilancio di un annullamento della decisione illegittima, le difficoltà di esecuzione del giudicato, i pregiudizi eventuali alla continuità del servizio e i rischi di deterioramento del clima sociale in seno all’istituzione.

(v. punti 116-119)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Bouillez e a./Consiglio, cit., punti 82, 83, 85 e 87-89, e giurisprudenza ivi citata

6.      Sebbene l’autorità che ha il potere di nomina non sia tenuta a dar seguito ad una procedura di selezione, essa può prendere tale decisione solo per motivi obiettivi, sufficienti e non noti quando essa ha avviato detta procedura.

(v. punto 122)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 14 aprile 2011, Šimonis/Commissione, F‑113/07 (punto 90)

7.      Un funzionario, nominato in esito ad una procedura di selezione viziata, non può far valere un legittimo affidamento al mantenimento della sua nomina, e ciò anche se sono trascorsi otto anni dall’adozione della decisione di nomina in questione, qualora quest’ultima sia stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso. Infatti, detto funzionario non può ignorare in queste condizioni che la sua nomina sarebbe definitivamente certa solo se il ricorso del candidato escluso non fosse accolto.

(v. punto 123)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Bouillez e a./Consiglio, citata supra (punto 88)

8.      L’annullamento di un atto dell’amministrazione impugnato da un funzionario appare, di per sé, come un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale funzionario possa aver subito, a meno che quest’ultimo non dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’irregolarità che giustifica l’annullamento e non integralmente risarcibile attraverso tale annullamento. Ciò si verifica, in primo luogo, quando l’atto annullato contiene una valutazione esplicitamente negativa delle capacità del ricorrente in grado di ferirlo, in secondo luogo, quando l’irregolarità commessa è di particolare gravità e, in terzo luogo, quando l’annullamento è privato di ogni effetto utile, non potendo così costituire di per sé stesso il risarcimento adeguato e sufficiente di qualsiasi danno morale causato dall’atto impugnato.

(v. punto 128)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 12 maggio 2011, AQ/Commissione, F‑66/10 (punti 105, 107 e 109)