Language of document : ECLI:EU:F:2007:14

SENTENZA DEL TRIBUNALE

DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione)

23 gennaio 2007

Causa F‑43/05

Olivier Chassagne

contro

Commissione delle Comunità europee e altri

«Funzionari — Retribuzione — Spese di viaggio annuale — Disposizioni applicabili ai funzionari originari di un dipartimento francese d’oltremare — Art. 8 dell’allegato VII dello Statuto modificato»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Chassagne chiede, sostanzialmente, da una parte, l’annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto del suo reclamo presentato il 20 novembre 2004 contro il suo foglio paga del mese d’agosto 2004, nonché l’annullamento del detto foglio paga, e, dall’altra parte, il risarcimento del preteso danno morale e pecuniario subìto.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Rimborso delle spese — Spese di viaggio annuale

(Statuto dei funzionari, art. 71; allegato VII, art. 8)

2.      Funzionari — Statuto — Interpretazione — Metodi

3.      Funzionari — Rimborso delle spese — Spese di viaggio annuale

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 8)

4.      Funzionari — Rimborso delle spese — Spese di viaggio annuale

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 8)

5.      Funzionari — Rimborso delle spese — Spese di viaggio annuale

(Art. 253 CE; Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 8, quale modificato dal regolamento n. 723/2004)

6.      Funzionari — Statuto — Modifica

(Statuto dei funzionari; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

7.      Funzionari — Principi — Tutela del legittimo affidamento

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 8)

1.      Il diritto al rimborso delle spese di viaggio annuale del funzionario e dei suoi familiari a carico tra la sede di servizio e il suo luogo d’origine, riconosciuto dall’art. 8 dell’allegato VII dello Statuto, costituisce un’espressione dell’esercizio del potere discrezionale del legislatore comunitario, dato che nessuna norma superiore del diritto comunitario o dell’ordinamento internazionale l’obbligava a riconoscere un siffatto diritto ai funzionari e ai loro familiari. Dato che è nell’ambito del suo potere discrezionale che esso ha deciso che i funzionari della funzione pubblica europea avrebbero ricevuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione del loro congedo annuale, a maggior ragione il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale nella determinazione delle condizioni e delle modalità di tale rimborso, potere che dev’essere esercitato conformemente alle norme e ai principi superiori del diritto comunitario.

Il sindacato di legittimità esercitato dal giudice comunitario in questo ambito deve pertanto limitarsi a verificare se il provvedimento controverso non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se l’autorità in questione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, che dev’essere esercitato conformemente alle norme e ai principi superiori del diritto comunitario. Il sindacato del giudice deve quindi limitarsi a verificare, per quanto riguarda il principio di uguaglianza e quello di non discriminazione, che l’istituzione interessata non abbia proceduto a una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata e, alla luce del principio di proporzionalità, che il provvedimento adottato non abbia un carattere manifestamente improprio rispetto all’obiettivo della normativa.

Così, considerando l’aumento sostanziale e costante del numero dei funzionari, il legislatore comunitario, per motivi legittimi, soprattutto di bilancio, amministrativi e di politica del personale, era pienamente legittimato a scegliere di limitarsi per il futuro ad un rimborso forfettario, escludendo il rimborso delle spese realmente sostenute, fatta salva soltanto la salvaguardia, che risulta chiaramente sia stata garantita, della finalità dell’art. 8 dell’allegato VII dello Statuto, consistente nel consentire a ciascun funzionario di mantenere i suoi rapporti personali con i luoghi dei suoi interessi principali.

(v. punti 52, 55-57, 61, 62, 65, 66 e 73)

Riferimento:

Corte: 11 marzo 1987, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, Rau/Commissione (Racc. pag. 1069, punto 34); 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder (Racc. pag. 2237, punto 22); 26 giugno 1990, causa C‑8/89, Zardi (Racc. pag. I‑2515, punto 10); 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a. (Racc. pag. I‑5689, punto 80 e la giurisprudenza citata); 7 settembre 2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑7285, punto 96)

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑13/97, Losch/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑543 e II‑1633, punti 113, 121 e 122); 30 settembre 1998, causa T‑164/97, Busacca e a./Corte dei Conti (Racc. PI pagg. I‑A‑565 e II‑1699, punti 48, 49, 58 e 59); 6 luglio 1999, cause riunite T‑112/96 e T‑115/96, Séché/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑623, punti 127 e 132); 8 gennaio 2003, cause riunite T‑94/01, T‑152/01 e T‑286/01, Hirsch e a./BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑1 e II‑27, punto 51); 13 settembre 2006, cause riunite T‑217/99, T‑321/00 e T‑222/01, Sinaga/Commissione (Racc. pag. II‑67, punto 144)

2.      Le disposizioni dello Statuto attualmente in vigore vanno interpretate tenendo conto della loro struttura e del loro scopo, non già alla luce di una disciplina abrogata.

(v. punto 70)

Riferimento:

Corte: 25 novembre 1982, causa 79/82, Evens/Corte dei Conti (Racc. pag. 4033, punto 10)

3.      Se l’applicazione dell’art. 8 dell’allegato VII dello Statuto, riguardante il diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine, nella sua redazione in vigore a partire dal 1º maggio 2004, sfocia in una differenziazione tra la situazione di un funzionario originario di un dipartimento francese d’oltremare e quella della gran parte degli altri funzionari le cui sedi di servizio e i cui luoghi d’origine sono separati da una distanza minore, accordando al primo un’indennità chilometrica media inferiore a quella di cui beneficiano i secondi, tale differenziazione trova la sua origine nel prezzo chilometrico più elevato dei biglietti d’aereo per le destinazioni situate a media distanza. Se è vero che la fissazione della tariffa del detto articolo non è stata preceduta da uno studio del mercato dei biglietti d’aereo, ma è stata unicamente fondata sull’idea generale della struttura dei prezzi chilometrici, tuttavia il legislatore comunitario poteva legittimamente constatare l’esistenza di una siffatta struttura dei prezzi e tenerne conto nell’elaborazione e nell’istituzione del nuovo sistema di rimborso forfettario, alla luce della lunga esperienza delle istituzioni in materia di gestione delle domande di rimborso delle spese di viaggio.

D’altronde, nonostante la differenziazione constatata tra le indennità chilometriche medie applicabili alla situazione di un funzionario originario di un dipartimento francese d’oltremare e a quelle di altri funzionari, il sistema del detto articolo non appare né manifestamente inadeguato né manifestamente inappropriato rispetto al suo obiettivo, che è quello di consentire al funzionario e alle persone a suo carico di recarsi, almeno una volta all’anno, nel loro luogo d’origine. Al fine di accertarsi del rispetto della finalità di questo articolo, il legislatore non poteva limitarsi a fissare importi di rimborso corrispondenti esattamente o superiori di poco ai prezzi considerati abituali per i viaggi tra la sede di servizio e il luogo d’origine dei funzionari. Così, in considerazione della variabilità del mercato dei biglietti d’aereo e del forte impatto delle congiunture politica ed economica sul prezzo di questi ultimi, il legislatore, in linea di massima, ha fissato i tassi di indennità chilometrica in maniera tale che gli importi forfettari risultanti dalla loro applicazione fossero ampliamente sufficienti per coprire le spese di viaggio effettive nonché, in taluni casi, le spese di un secondo viaggio, se non di più. Di conseguenza, nella misura in cui l’importo rimborsato al funzionario è sufficiente per finanziare il viaggio verso il suo luogo d’origine, la circostanza che altri funzionari ricevano un’indennità chilometrica media superiore alla sua non è tale da rendere il sistema viziato da illegittimità, anche supponendo che, a seguito del livello dei prezzi dei mezzi di trasporto in un determinato momento, taluni di questi funzionari possano recarsi più spesso del ricorrente nel rispettivo luogo d’origine.

Pertanto, alla luce dell’ampio potere discrezionale del legislatore comunitario, e considerata la logica del sistema dell’art. 8 dell’allegato VII dello Statuto nel suo insieme, tale sistema non è manifestamente inadeguato né manifestamente inappropriato rispetto al suo obiettivo, tanto più che, anche se in situazioni marginali dall’istituzione di una normativa generale ed astratta possono derivare casualmente degli inconvenienti, non si può far carico al legislatore di essersi valso di una classifica per categorie, dal momento che essa non è di per sé discriminatoria con riferimento allo scopo perseguito.

(v. punti 86 e 89-91)

Riferimento:

Corte: 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass/Corte di giustizia (Racc. pag. 3005, punto 14)

4.      Nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, il legislatore può legittimamente ritenere che, ai fini del calcolo dell’importo forfettario per il rimborso delle spese di viaggio annuale, tutti i funzionari per i quali la distanza tra la sede di servizio e il luogo di origine è la stessa si trovino in una situazione identica ai sensi degli obblighi del principio di parità di trattamento, e ciò malgrado le differenze attinenti al carattere insulare di taluni luoghi d’origine, all’impossibilità, per taluni funzionari, di utilizzare mezzi di trasporto diversi dell’aereo e al carattere sovvenzionato o no dei biglietti d’aereo per talune destinazioni. Ne consegue che l’identico trattamento riservato a tutti questi funzionari dall’art. 8 dell’allegato VII dello Statuto è conforme agli obblighi di questo stesso principio.

(v. punto 93)

5.      Dato che la motivazione di un atto di portata generale può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge e che, se un atto del genere evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall’istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d’indole tecnica operate, la motivazione del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il Regime applicabile agli altri agenti, per quanto succinta, è sufficiente per quanto riguarda le nuove norme di rimborso delle spese di viaggio annuale.

(v. punti 105, 106 e 108)

Riferimento:

Corte: 3 luglio 1985, causa 3/83, Abrias e a./Commissione (Racc. pag. 1995, punti 30 e 31); 19 novembre 1998, causa C‑150/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I‑7235, punti 25 e 26); 19 novembre 1998, causa C‑284/94, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑7309, punto 30); 7 novembre 2000, causa C‑168/98, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑9131, punto 62); 9 settembre 2003, causa C‑361/01 P, Kik/UAMI (Racc. pag. I‑8283, punto 102); 10 marzo 2005, causa C‑342/03, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑1975, punto 55)

Tribunale di primo grado: 22 giugno 1994, cause riunite T‑97/92 e T‑111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑511, punti 49 e seguenti); 8 novembre 2000, causa T‑44/97, Ghignone e a./Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑223 e II‑1023, punti 54 e 55)

6.      L’adozione di un regolamento comunitario che modifica lo Statuto dei funzionari non può considerarsi viziato a causa della mancata pubblicazione di una versione consolidata delle disposizioni che disciplinano la situazione dei funzionari delle istituzioni dell’Unione europea. La validità di una normativa, infatti, dipende dalla sua regolare pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, formalità che è stata rispettata tanto per il regolamento originario che ha istituito il detto Statuto, quanto per i regolamenti che lo hanno successivamente modificato, ivi incluso, da ultimo, il regolamento n. 723/2004. In ogni caso, la versione consolidata dello Statuto è accessibile sul sito Intranet della Commissione e, peraltro, ne viene normalmente consegnata una versione stampata a ciascun funzionario al momento della sua entrata in servizio. Per giunta, nessuna norma giuridica sugli effetti di una riforma statutaria futura prevede le forme in cui dev’essere effettuata la pubblicità delle informazioni nei confronti del personale, così come nessuna disposizione fa dipendere la validità delle norme statutarie da una siffatta pubblicazione.

D’altro canto, un funzionario non può far valere il principio di tutela del legittimo affidamento ed il principio di buona amministrazione per contestare la legittimità di una nuova disposizione di regolamento, soprattutto in un settore il cui oggetto implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica.

(v. punti 109–111)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 marzo 1994, causa T‑100/92, La Pietra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑275, punto 45); Rijnoudt e Hocken/Commissione, precitata, punto 104; 7 luglio 1998, cause riunite da T‑238/95 a T‑242/95, Mongelli e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑319 e II‑925, punti 52-54); 7 luglio 1998, cause riunite T‑116/96, T‑212/96 e T-215/96, Telchini e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑327 e II‑947, punti 83‑85)

7.      In un settore il cui oggetto implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica, come quello del rimborso, ai funzionari, delle spese di viaggio annuale, il rispetto del principio del legittimo affidamento non può impedire che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte quando vigeva la disciplina anteriore, in assenza di impegni assunti dall’autorità pubblica.

(v. punti 113 e 114)

Riferimento:

Corte: 5 maggio 1981, causa 112/80, Dürbeck (Racc. pag. 1095, punto 48)

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1993, cause riunite T‑6/92 e T‑52/92, Reinarz/Commissione (Racc. pag. II‑1047, punto 85); Mongelli e a./Commissione (cit., punti 52-54); Telchini e a./Commissione (cit., punti 83-85)