Language of document : ECLI:EU:T:2010:479





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 novembre 2010 – Concord Power Nordal / Commissione

(causa T‑317/09)

«Ricorso di annullamento – Mercato interno del gas naturale – Art. 22 della direttiva 2003/55/CE – Lettera della Commissione con cui si chiede ad un’autorità di regolamentazione di modificare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Lettera indirizzata dalla Commissione a un’autorità nazionale di regolamentazione nell’ambito della procedura prevista dall’art. 22, n. 4, della direttiva 2003/55 – Esclusione (Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, art. 22, n. 4) (v. punti 43‑52, 58)

Oggetto

Annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione 12 giugno 2009, C (2009) 4694, che chiede all’autorità tedesca di regolamentazione (Bundesnetzagentur) di modificare la sua decisione di accordare una deroga, ai sensi dell’art. 22 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di trattamento riservato presentate dalla Concord Power Nordal GmbH.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

La Concord Power Nordal sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

OPAL NEL Transport GmbH supportera le proprie spese.