Language of document : ECLI:EU:T:2002:286

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

27 novembre 2002 (1)

«Ricorso per carenza - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a provvedere - Decisione sulle spese»

Nella causa T-291/01,

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, con sede in Dessau (Germania),

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, con sede in Neubrandenburg (Germania),

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, con sede in Schwäbisch Hall (Germania),

Stadtwerke Tübingen GmbH, con sede in Tubinga (Germania),

Stadtwerke Uelzen GmbH, con sede in Uelzen (Germania),

rappresentate dall'avv. D. Fouquet,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e J.L. Buendía Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di esaminare taluni aiuti non notificati della Repubblica federale di Germania in favore degli esercenti di centrali nucleari,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, J. Azizi, R.M. Moura Ramos, M. Jaeger e H. Legal, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1.
    Con lettera 19 novembre 1999 le ricorrenti, aziende autonome comunali per la distribuzione d'energia elettrica con sede in Germania, hanno invitato la Commissione ad avviare un procedimento d'esame di aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE, con riferimento alle esenzioni fiscali concesse dalla Germania a beneficio delle riserve costituite dalle centrali nucleari per il finanziamento della cessazione della loro attività, nonché per lo smaltimento dei loro combustibili irradiati e dei loro rifiuti radioattivi.

2.
    Con lettera 18 aprile 2000, la Commissione ha accusato ricevuta della richiesta di indagini delle ricorrenti. Essa ha precisato loro di aver avviato il procedimento preliminare di esame con riferimento al regime fiscale controverso.

3.
    Su invito della Commissione, notificato con lettera 17 luglio 2000, la Repubblica Federale di Germania ha presentato, con lettera 12 febbraio 2001, le proprie osservazioni in ordine alla richiesta di indagini delle ricorrenti.

4.
    Dopo numerose lettere, le ricorrenti, con lettera 29 agosto 2001, giunta alla Commissione il 30 agosto successivo, hanno invitato quest'ultima ad agire, in forza dell'art. 232, secondo comma, CE, adottando una decisione in ordine all'esame del loro caso.

5.
    Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2001, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare che la Commissione aveva violato l'art. 232 CE, avendo omesso di esaminare la loro richiesta di indagini e non avendo assunto alcuna decisione in ordine all'esame del regime fiscale controverso entro due mesi dal ricevimento del loro invito ad agire del 29 agosto 2001.

6.
    Nel suo controricorso, la Commissione ha specificato di aver adottato, in data 11 dicembre 2001, una decisione con cui dichiarava che le esenzioni fiscali controverse non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE (in prosieguo: la «Decisione»). La Commissione ha altresì precisato che la Decisione era stata notificata alle autorità tedesche il 13 dicembre 2001, quindi trasmessa al rappresentante delle ricorrenti il 16 gennaio 2002, dopo la scadenza del termine attribuito alle autorità tedesche per chiedere la soppressione dei dati riservati eventualmente contenuti nella Decisione.

7.
    Con atto depositato il 5 marzo 2002, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare privo di oggetto il presente ricorso, dal momento che la Commissione avrebbe posto fine alla denunciata carenza adottando la Decisione.

8.
    Peraltro, le ricorrenti hanno chiesto la condanna della Commissione alle spese, in quanto essa sarebbe responsabile dell'introduzione del ricorso e di tutte le spese che questo ha comportato.

9.
    Nelle sue osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere, la Commissione ha ritenuto di aver risposto all'invito ad agire delle ricorrenti, ed ha pertanto rilevato che il ricorso era effettivamente divenuto privo di oggetto.

10.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 marzo 2002 e registrato con il numero T-92/02, la Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, la Stadtwerke Tübingen GmbH, la Stadtwerke Uelzen GmbH e la Wuppertaler Stadtwerke AG hanno presentato un ricorso di annullamento avverso la Decisione.

11.
    Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503, punti 30 e 31), quando, come nel caso di specie, la Commissione prende posizione ai sensi dell'art. 232, secondo comma, CE, dopo l'introduzione di un ricorso per carenza, essa rende privo di oggetto il ricorso presentato al fine di far accertare tale carenza.

12.
    Il Tribunale rileva quindi che, poiché le parti concordano in proposito, non vi è più luogo a provvedere in ordine al presente ricorso per carenza.

Sulle spese

13.
    In caso di non luogo a provvedere, l'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

14.
    Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non può ritenersi accertato che la Commissione abbia adottato la Decisione unicamente in ragione dell'invito ad agire delle ricorrenti, ovvero del loro ricorso per carenza.

15.
    Emerge dall'esposizione dei fatti sopra svolta che le autorità tedesche, alle quali la Commissione era tenuta a notificare la richiesta d'esame delle ricorrenti, hanno presentato le loro osservazioni su tale richiesta il 12 febbraio 2001.

16.
    Il periodo utile di dieci mesi di cui ha così disposto la Commissione per adottare la Decisione non consente di affermare che la stessa sia stata assunta, nelle circostanze di cui al caso di specie, al di fuori di un termine ragionevole.

17.
    Era infatti onere della Commissione raccogliere tutti gli elementi di convincimento necessari al fine di dimostrare debitamente l'inapplicabilità degli artt. 87 CE e 88 CE al controverso regime di esenzione fiscale, come essa ha concluso nella Decisione. A tal proposito, essa aveva buone ragioni per ritenere che la sua posizione giuridica, diametralmente opposta a quella delle ricorrenti, sarebbe stata contestata mediante un ricorso di annullamento proposto avverso la Decisione.

18.
    In tali circostanze, il Tribunale ritiene equo che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

così provvede:

1)    Non vi è luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 27 novembre 2002

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il tedesco.