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Comunicazione sulla GU

 

     ORDINANZA DEL TRIBUNALE

     27 novembre 2002

nella causa T-291/01: Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

("Ricorso per carenza ( Ricorso divenuto privo di oggetto ( Non luogo a provvedere ( Decisione sulle spese")

    (Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-291/01, Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, con sede in Dessau (Germania), Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, con sede in Neubrandenburg (Germania), Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, con sede in Schwäbisch Hall (Germania), Stadtwerke Tübingen GmbH, con sede in Tubinga (Germania), Stadtwerke Uelzen GmbH, con sede in Uelzen (Germania), rappresentate dall'avv. D. Fouquet, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori V. Kreuschitz e J. L. Buendía Sierra), avente ad oggetto una domanda diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di esaminare taluni aiuti non notificati della Repubblica federale di Germania in favore degli esercenti di centrali nucleari, il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, J. Azizi, R.M. Moura Ramos, M. Jaeger e H. Legal, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 27 novembre 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)Non vi è luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 44 del 16.2.2002