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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland Aktiengesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 novembre 2001.

    (Causa T-289/01)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 27 novembre 2001, La Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland Aktiengesellschaft, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dagli avv.ti W. Deselaers, B. Meyring e E. Wagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia,

-annullare l'art. 3, lett. a) e b) della decisione della convenuta 17 settembre 2001 (K(2001) 2672 def.) in un procedimento ai sensi degli artt. 81 del Trattato CE e 53 del Trattato SEE;

-in via subordinata, annullare del tutto la menzionata decisione;

-annullare l'impegno della ricorrente esposto al punto 72 della decisione;

-condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente gestisce in Germania, dal 1991, il sistema a tappeto di raccolta, unico a quel tempo, per il ritiro e il riutilizzo degli imballaggi commerciali usati che sono presentati con il suo marchio "Der Grüne Punkt". La ricorrente organizza la raccolta regolare degli imballaggi commerciali presso quasi tutte le case private in Germania. La ricorrente cede ai produttori e/o ai distributori nazionali e stranieri il diritto all'apposizione del marchio sugli imballaggi commerciali che sono inclusi nel sistema di esenzione della ricorrente in conformità di un contratto di utilizzazione del marchio standardizzato.

Nel settembre 1992 la ricorrente comunicò alla Commissione il proprio contratto di società così come un modello dei contratti su cui si basava il sistema. Nel gennaio 1996 la ricorrente, su richiesta della convenuta, accettò l'impegno all'uso in comune, menzionato al punto 71 della decisione impugnata e per cui erano previste varie limitazioni. Nel marzo 1997 la Commissione dichiarò la propria intenzione di valutare positivamente tutti i contratti notificati ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del regolamento n. 171.

Con decisione 20 aprile 2001 la Commissione obbligò la ricorrente a concedere l'uso del marchio "der Grüne Punkt" anche per gli imballaggi che non fanno parte del sistema della ricorrente bensì del sistema di un concorrente e che devono essere smaltiti attraverso esso. Contro questa decisione la ricorrente ha sollevato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado2.

Nel giugno 2001 la convenuta comunicò alla ricorrente che intendeva subordinare la decisione di esenzione ad alcune condizioni. Secondo la ricorrente queste condizioni vanno molto al di là dell'impegno da essa assunto. Infine, il 17 settembre 2001, la convenuta ha emesso la decisione di esenzione oggetto della controversia contenente entrambe le condizioni enunciate.

La ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 3, lett. a) e b), di detta decisione ed espone che le condizioni ivi contenute ledono la sua situazione giuridica poichè si vede obbligata dalla concorrenza a tollerare un uso in comune dei propri impianti di raccolta differenziata.

La ricorrente fa valere che la convenuta con la condizione contenuta nell'art. 3, lett. a), della decisione ha applicato erroneamente l'art. 81, n. 3, CE, in particolare per il fatto che la condizione non era effettivamente necessaria, poichè l'uso in comune degli impianti di raccolta differenziata non è affatto indispensabile per l'attività dei concorrenti. Inoltre la condizione, che è sproporzionata, porterebbe ad una lesione riguardante la specifica materia del marchio della ricorrente e ad una distorsione concorrenziale a danno della stessa.

La ricorrente rileva poi che la convenuta, con la condizione contenuta nell'art. 3, lett. a), ha erroneamente applicato l'art. 86, n. 2, CE, poichè la ricorrente, incaricata di un servizio di interesse generale, non potrebbe più esercitare il proprio sistema a tappeto di raccolta a condizioni economicamente accettabili e realizzare il necessario equilibrio tra l'attività redditizia e meno redditizia.

Inoltre, la convenuta avrebbe applicato erratamente gli artt. 81, terzo comma, e 86, secondo comma, CE, con la condizione di cui all'art. 3, lett. b). Infine, la convenuta, richiedendo l'impegno del 25 settembre 1998, avrebbe violato (punto 72) il diritto fondamentale al libero accesso alla giustizia.

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1 - ( ( TEXTE DE LA NOTE ( G.U. C 100, pag. 4. ( TEXTE DE LA NOTE (

2 - ( ( TEXTE DE LA NOTE ( Causa T-151/01, Der Grüne Punkt - Società per azioni Duales System Deutschland/Commissione, G.U. 2001 C 289, pag. 26. ( TEXTE DE LA NOTE (