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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del Land Brandenburg contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 novembre 2001.

    (Causa T-290/01)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 28 novembre 2001 il Land Brandenburg (Germania), rappresentato dagli avvocati G. Schohe e T. Masing, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia,

-annullare la decisione della Commissione 13 settembre 2001 relativa alla nota di addebito T:\WORK\IT\_T2001\T01_0290\REQ_COMM yn. 3240305411 diretta al ricorrente sul progetto LIFE94/D/A211/D/00029/BND, convenzione n. B4-3200/94/730;

-condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si oppone alla domanda di restituzione di un contributo comunitario di EUR 464.329,22, che la Commissione ha richiesto con la nota di addebito impugnata.

Nell'ambito del progetto LIFE1 il ricorrente e la Commissione hanno concluso una convenzione sul progetto "Rinaturalizzazione delle "rive della valle dell'Elba brandeburghese": progetto preliminare e stralcio Gnevsdorfer Werder". La Commissione si impegnava a contribuire fino al 50% delle spese effettive, ma non oltre 1,5 milioni di ECU. Il progetto incentivato, il cui scopo era di preparare lo spostamento all'indietro dell'argine tra i comuni di Lenzen e Wustrow, è stato concluso nel 1998. Poco prima della fine del progetto risultò che non era possibile spostare l'argine così indietro come progettato.

Nel febbraio 2001 la Commissione comunicò che a suo parere nell'attuazione del progetto il ricorrente si era parzialmente scostato dal contratto, e dato che il ricorrente aveva ridotto la superficie interessata dal progetto, la Commissione poteva cofinanziare solo l'attività svolta sulla superficie ridotta. Con la decisione impugnata la Commissione chiedeva al ricorrente il rimborso di EUR 464.329,33.

Il ricorrente sostiene che la Comunità non potrebbe richiedere il rimborso con una decisione della Commissione; essa dovrebbe adire le vie legali dinanzi ai tribunali nazionali. Inoltre la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione e leso i diritti della difesa del ricorrente. Infine la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità.

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1 - V. regolamento (CEE) del Consiglio 21.5.1992, n. 1973 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)(GU L 206, pag. 1), modificato con regolamento (CE) 15 luglio 1996, n. 1404 (GU L 181, pag. 1).