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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - azienda elettrica municipalizzata e di quattro altre imprese contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 novembre 2001.

    (Causa T-291/01)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 30 novembre 2001, la Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Azienda elettrica municipalizzata, con sede in Dessau (Germania), la Azienda elettrica municipalizzata Neubrandenburger GmbH, con sede in Neubrandenburg (Germania), la Azienda elettrica municipalizzata Schwäbisch Hall GmbH, con sede in Schwäbisch Hall (Germania), la Azienda elettrica municipalizzata Tübingen GmbH, con sede in Tübingen (Germania) e la Azienda elettrica municipalizzata Uelzen GmbH, con sede in Uelzen (Germania), rappresentate dall'avvocatessa D. Fouquet, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

(dichiarare che la Commissione ha violato l'art. 232 CE per non aver esaminato le denunce presentate ai sensi degli artt. 87 ed 88 CE e per non aver deliberato relativamente a tale esame entro due mesi dalla ricezione della lettera 29.8.2001 contenente la richiesta formale di agire ai sensi dell'art. 232, secondo comma, CE;

-condannare la Commissione alle spese del procedimento, comprese le spese delle ricorrenti, e ciò quand'anche la Commissione dopo l'introduzione dell'azione giudiziaria dovesse essersi attivata in modo tale che, secondo il Tribunale, il ricorso divenga privo di oggetto.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sono aziende elettriche municipalizzate tedesche con proprie centrali elettriche di produzione. Le ricorrenti, quali fornitrici di energia si trovano in concorrenza, da quando è stata introdotta la concorrenza nel mercato energetico, in particolare con le 19 centrali nucleari esistenti nella Repubblica federale di Germania.

Secondo le ricorrenti le imprese esercenti centrali nucleari stanno accantonando riserve nei loro libri contabili e nei bilanci per far fronte alle spese di una futura cessazione dell'attività, nonché per lo smaltimento di combustibile nucleare e di rifiuti aziendali radioattivi. I costi di smaltimento e di cessazione dell'attività vengono imputati ai ricavi delle vendite dell'elettricità attualmente prodotta. L'obbligo contabile di accantonare riserve influisce però contemporaneamente sulla tassazione delle imprese esercenti le centrali nucleari. Per effetto delle disposizioni fiscali tedesche una parte importante delle imposte effettivamente recuperate in base alla legge sullo sgravio d'imposta ritornerebbe nella libera disponibilità delle imprese che esercitano impianti nucleari.

Le ricorrenti sostengono che l'esenzione fiscale delle riserve a favore delle centrali nucleari rappresenterebbe un aiuto illegittimo, non notificato dalla Repubblica federale tedesca, che sarebbe incompatibile con il mercato comune. Esse sostengono che la Commissione sarebbe stata obbligata ad avviare nei confronti della Repubblica federale tedesca un procedimento ai sensi degli artt. 10, n. 1, 13, n. 1, e 4, n. 4, del regolamento n. 659/19991. In base a tale procedimento la Commissione sarebbe stata allora tenuta ad adottare contro la Repubblica federale di Germania una decisione negativa relativamente alla fattispecie di aiuto illustrata.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE.