Language of document : ECLI:EU:T:2007:155

Causa T‑289/01

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Intese — Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi venduti in Germania e contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt — Decisione di esenzione — Oneri imposti dalla Commissione per garantire la concorrenza — Esclusiva conferita dal gestore del sistema alle imprese di smaltimento che utilizza — Restrizione della concorrenza — Necessità di garantire l’accesso dei concorrenti alle attrezzature per la raccolta utilizzate dal gestore del sistema — Impegni adottati dal gestore del sistema»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Impegno proposto nel corso del procedimento amministrativo

(Art. 81 CE)

2.      Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Presupposti

3.      Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Presupposti

(Art. 81, nn. 1 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 8, n. 1)

4.      Concorrenza — Regole comunitarie — Applicazione da parte dei giudici nazionali

(Art. 81, n. 1, CE)

5.      Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale

(Art. 86, n. 2, CE)

1.      Un impegno presentato da un’impresa durante il procedimento amministrativo per rispondere a preoccupazioni espresse dalla Commissione in tale ambito ha per effetto di precisare il contenuto degli accordi notificati al fine di ottenere l’attestazione negativa o l’esenzione ai sensi dell’art. 81 CE, indicando alla Commissione in quale modo questa impresa intende comportarsi in futuro. Pertanto la Commissione è legittimata ad adottare la sua decisione tenendo conto di questo impegno e non spetta al Tribunale esaminarne la legittimità considerando un elemento al quale l’impresa aveva rinunciato durante il procedimento amministrativo.

(v. punti 87‑89)

2.      In un caso in cui impianti, di proprietà dei partner contrattuali di un’impresa che rappresenta l’essenziale della domanda, costituiscono una costrizione per i concorrenti di questa, la Commissione può imporre a tale impresa, in quanto onere che condiziona un’attestazione negativa o un’esenzione ai sensi dell’art. 81 CE, l’uso condiviso, tra essa stessa e i suoi concorrenti, dei detti impianti, dato che altrimenti questi ultimi sarebbero privati di ogni seria possibilità di penetrare e di restare nel mercato di cui trattasi.

(v. punti 107, 112‑113)

3.      L’art. 8, n. 1, del regolamento n. 17 prevede che le decisioni di esenzione possano essere subordinate a condizioni e oneri, senza precisare a quali condizioni la Commissione debba scegliere tra l’una e l’altra di tali possibilità. Inoltre, siccome l’art. 81, n. 3, CE costituisce una deroga, a vantaggio delle imprese, al divieto generale di cui all’art. 81, n. 1, CE, la Commissione deve godere, per quanto riguarda le modalità cui è subordinata un’esenzione, di un ampio potere discrezionale, nel rispetto dei limiti che l’art. 81 CE pone alla sua competenza.

Il fatto che la Commissione abbia in taluni casi preferito imporre condizioni piuttosto che oneri non può essere, di per sé, sufficiente a rimettere in causa la possibilità, offerta dal regolamento n. 17, di subordinare una decisione di esenzione ad oneri piuttosto che a condizioni.

(v. punti 153‑154)

4.      I giudici nazionali, quando si pronunciano su accordi o su pratiche che sono già oggetto di decisione da parte della Commissione, che agisce nell’ambito delle competenze ad essa conferite per far rispettare le regole comunitarie di concorrenza, non possono adottare decisioni in contrasto con quella della Commissione, anche se quest’ultima è in contrasto con la decisione pronunciata dal giudice nazionale di primo grado.

(v. punto 197)

5.      Anche supponendo che un’impresa che gestisce un sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi di vendita sia incaricata di un servizio economico generale ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, il fatto che la Commissione le abbia imposto l’onere di non impedire alle imprese di smaltimento di concludere contratti con i concorrenti di tale impresa che autorizzino questi ultimi ad usare i loro cassonetti e le altre attrezzature per la raccolta e la cernita degli imballaggi e di onorare tali contratti non consente assolutamente di provare che la realizzazione, a condizioni economicamente accettabili, del servizio di ritiro e di riciclaggio affidato ala sistema sia minacciata.

(v. punti 207‑208)