Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) dell’8 settembre 2021 – Achema e Achema Gas Trade / Commissione
(causa T‑193/19)
«Aiuti di Stato – Aiuto a favore della Litgas per la fornitura di una quantità minima di GNL al terminale GNL situato nel porto marittimo di Klaipėda – Decisione di non sollevare obiezioni – Salvaguardia dei diritti procedurali – Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico – Servizio di interesse economico generale – Compensazione per un servizio di interesse economico generale – Costi connessi all’evaporazione – Costi di bilanciamento – Sicurezza dell’approvvigionamento – Articolo 14 della direttiva 2004/18/CE – Insieme di indizi concordanti»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità
[Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]
(v. punti 35-38)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Onere della prova – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Indizi tratti sia dall’adozione sia dal contenuto dell’atto impugnato
(Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE)
(v. punti 41-48, 70, 71, 90, 91, 104, 124, 127, 147, 149, 162, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 195, 205, 217, 219-222)
3. Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione limitato al caso di errore manifesto
(Art. 106, § 2, TFUE)
(v. punti 101, 102)
4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 120, 121)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Criteri – Autorità responsabile tenuta all’osservanza delle norme dell’Unione applicabili nel settore degli appalti pubblici
(Art. 106, § 2, TFUE; comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, punto 19)
(v. punti 132, 149)
6. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Appalti che esigono particolari misure di sicurezza – Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 14)
(v. punti 134, 135, 137-147)
7. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Deroghe – Interpretazione restrittiva
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 14)
(v. punto 136)
8. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità
(Art. 296 TFUE)
(v. punto 181)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 7141 final della Commissione, del 31 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44678 (2018/N), riguardante la modifica dell’aiuto per il terminale GNL in Lituania.
Dispositivo
1) | | La decisione C(2018) 7141 final della Commissione, del 31 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44678 (2018/N), riguardante la modifica dell’aiuto per il terminale GNL in Lituania, è annullata nella parte in cui la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione all’aiuto di Stato derivante dalle modifiche del 2016. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | La Achema AB, la Achema Gas Trade UAB, la Commissione europea, la Repubblica di Lituania e la Ignitis UAB sopporteranno ciascuna le proprie spese. |