Language of document : ECLI:EU:T:2022:441


 


 



Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2022 – Pejovič / EUIPO – ETA živilska industrija (SALATINA)

(Causa T287/21) (1)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SALATINA - Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)

(v. punti 18, 85-87)

2.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Origine e uso del segno contestato – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(v. punti 29-37)

3.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – 106930 / Marchio denominativo SALATINA

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(v. punti 70, 79-81)

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 889/2020-4) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal sig. Edvin Pejovič per il presente procedimento e per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

4)

La ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese.


1 GU C 278 del 12.7.2021.