Language of document :

Ricorso proposto il 12 dicembre 2012 - Ziegler / Commissione

(Causa T-539/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ziegler SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. Bellis, M. Favart e A. Bailleux)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

dichiarare che la Commissione europea ha fatto sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea nei confronti della ricorrente;

condannare l'Unione europea a corrispondere alla ricorrente l'importo di 1 472 000 euro, aumentato degli interessi a partire dall'11 marzo 2008 fino alla data del completo pagamento, nonché l'importo di 112 872,50 euro per anno dall'11 marzo 2008, aumentato degli interessi fino alla data del completo pagamento;

condannare l'Unione europea alle spese del grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il danno del quale la ricorrente chiede il risarcimento all'Unione europea comprende due capi distinti.

In primo luogo, la ricorrente sostiene di aver subito un danno dall'ammenda di 9 200 000 euro, aumentata degli interessi al tasso di 7,60% per anno, che le è stata inflitta dalla decisione della Commissione dell'11 marzo 2008, nel procedimento COMP/38.543 - Servizi di traslochi internazionali, per una violazione della quale l'Unione sarebbe parzialmente responsabile. Il danno che la ricorrente asserisce di avere subito sarebbe determinato da una duplice illegittimità ascrivibile all'Unione europea.

Da una parte, subordinando il rimborso delle spese di trasloco dei suoi funzionari alla raccolta, da parte di questi, di tre differenti preventivi di trasloco, e astenendosi dall'esercitare il benché minimo controllo sull'attuazione di questo obbligo, quando addirittura conosceva perfettamente le conseguenze alle quali la detta pratica avrebbe dato luogo, l'Unione avrebbe creato un contesto regolamentare favorevole alla commissione della violazione dell'articolo 101 TFUE per la quale le società di trasloco sono state successivamente sanzionate. Così facendo, l'Unione avrebbe violato il suo dovere di diligenza e il diritto fondamentale della ricorrente ad una buona amministrazione.

Dall'altra parte, sollecitando i preventivi di comodo presso la ricorrente, i funzionari dell'Unione europea nella loro qualità di agenti avrebbero indotto direttamente la ricorrente a commettere la violazione per la quale è stata condannata. Per mezzo dei suoi funzionari, l'Unione europea avrebbe pertanto contribuito alla violazione dell'articolo 101 TFUE che essa ha successivamente sanzionato e avrebbe, per giunta, violato il diritto della ricorrente ad un processo equo.

In secondo luogo, a partire dall'adozione della decisione dell'11 marzo 2008, la ricorrente soffrirebbe di un mancato guadagno significativo in ragione del fatto che, non essendo cessata la pratica dei preventivi di comodo, il suo rifiuto di rispondere favorevolmente a tali domande avrebbe per effetto di escluderla dai mercati interessati, con la conseguenza che la ricorrente non fornirebbe che un numero molto limitato di servizi di trasloco ai funzionari delle istituzioni europee. Ciò costituirebbe un inadempimento dell'Unione al suo dovere di diligenza che sarebbe all'origine del danno così subito dalla ricorrente.

____________