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Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 - Mory e a. / Commissione

(Causa T-545/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mory SA (Pantin, Francia), Mory Team (Pantin); e Compagnie française superga d'investissement dans le service (CFSIS) (Miraumont, France) (rappresentanti: avv.ti B. Vatier et F. Loubières)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono cinque motivi a sostegno del loro ricorso contro la decisione C(2012) 2401 def. della Commissione, del 4 aprile 2012, con cui la Commissione precisa che l'obbligo di rimborso degli aiuti di Stato imposto alle società Sernam dall'articolo 2 della decisione C(2012) 1616 def. della Commissione, del 9 marzo 2012, non si estende ai potenziali acquirenti degli attivi del gruppo Sernam.

Primo motivo, vertente sull'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata e sullo sviamento di potere in tal modo realizzato, dal momento che la Commissione non è competente ad adottare una decisione in cui si constata che il procedimento adottato per eseguire la decisione del 9 marzo 2012 non costituisce un aggiramento della stessa, senza una nuova indagine approfondita.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di ricorrere al procedimento di indagine formale nell'ambito del controllo sugli aiuti di Stato in caso di seri dubbi.

Terzo motivo, vertente sul carattere contraddittorio dell'oggetto e della motivazione, in quanto, da un lato, l'oggetto della decisione indicato dalla Commissione e il reale contenuto della stessa non sarebbero equivalenti, e, dall'altro, la decisione utilizzerebbe criteri contraddittori per valutare l'assenza di continuità economica tra le attività destinatarie dell'aiuto e l'acquirente di tali attività.

Quarto motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione commessi in relazione i) all'oggetto della vendita ii) al prezzo della cessione iii) al momento in cui la cessione ha avuto luogo iv) al grado di indipendenza dei nuovi proprietari e dei nuovi azionisti e v) alla logica economica dell'operazione.

Quinto motivo, vertente sull'assenza di base giuridica, in quanto la decisione sarebbe stata adottata senza verificare se la cessione degli attivi fosse avvenuta al loro valore di mercato e senza valutare le conseguenze del fatto che l'acquirente appartiene allo stesso gruppo che ha fornito gli aiuti illegali.

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1 - Aiuto di Stato n. SA.34547 (2012/N) - Francia, oggetto di comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU 2012, C 305, pag. 5).