Language of document : ECLI:EU:T:2012:661

Causa T‑15/11

Sina Bank

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione»

Massime — Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 dicembre 2012

1.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atto a carattere meramente informativo — Esclusione

(Art. 263 TFUE)

2.      Procedimento giurisdizionale — Motivi di irricevibilità di ordine pubblico — Esame d’ufficio da parte del giudice — Potere discrezionale — Limiti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)

3.      Eccezione di illegittimità — Carattere incidentale — Ricorrente legittimato a presentare ricorso di annullamento contro l’atto oggetto dell’eccezione, ma che non ha esercitato tale diritto — Impossibilità di invocare l’illegittimità a titolo incidentale

(Art. 277 TFUE)

4.      Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Motivi a sostegno dell’eccezione di illegittimità non esposti nel ricorso — Irricevibilità dell’eccezione

[Artt. 263 TFUE e 277 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

5.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità

(Art. 296 TFUE)

6.      Unione europea — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Decisione di congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Portata

[Art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione del Consiglio 2010/644/PESC, artt. 20, § 1, b), e 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 961/2010, artt. 16, § 2, a), e 36, § 3]

7.      Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione concernenti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran — Efficacia dell’annullamento del regolamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di quest’ultima — Applicazione di tale termine alla produzione dell’effetto di annullamento della decisione

(Artt. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, primo comma, e 60, secondo comma; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione del Consiglio 2010/644/PESC; regolamento del Consiglio n. 961/2010)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 30)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 41)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 43)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 46)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 56, 62, 74)

6.      Per assolvere correttamente al proprio obbligo di motivare un atto che impone misure restrittive nei confronti di persone, entità o organismi, il Consiglio deve menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica di tali misure e le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarle. Ne consegue che, in linea di principio, la motivazione di un atto del genere deve affrontare non solo le condizioni legali di applicazione delle misure restrittive, ma altresì i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera, nell’esercizio del suo ampio potere di valutazione, che la persona interessata debba essere oggetto di siffatte misure.

In particolare, per le misure adottate sulla base dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, e dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, le ragioni individuali e specifiche che il Consiglio è tenuto ad indicare, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413 e dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010, sono quelle relative all’inserimento di persone, entità e organismi interessati negli elenchi dei destinatari delle misure restrittive, vale a dire, a seconda dei casi, la partecipazione, l’associazione diretta o il sostegno alla proliferazione nucleare o, trattandosi di enti posseduti, controllati, o operanti per conto o sotto la direzione altrui, quelle che l’hanno indotto a ritenere che fosse soddisfatto il requisito del possesso, del controllo, o dell’agire per conto o sotto la direzione altrui.

Così, una misura di congelamento di capitali e di risorse economiche adottata dal Consiglio può essere considerata sufficientemente motivata soltanto quando il Consiglio indica gli elementi di fatto e di diritto che l’hanno indotto a ritenere, a seconda dei casi, che la persona, l’entità o l’organismo in questione ha partecipato, è stato direttamente associato o ha sostenuto la proliferazione nucleare o che tale persona, tale entità o tale organismo era posseduto, era controllato o operava per conto o sotto la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo partecipante, direttamente associato o fonte di sostegno della proliferazione nucleare.

(v. punti 66-69)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 84-89)