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Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2017 – Andersen / Commissione

(Causa T-92/11 RENV)1

(«Aiuti di Stato – Trasporto ferroviario – Aiuti concessi dalle autorità danesi a favore dell’impresa pubblica Danske Statsbaner – Contratti di servizio pubblico per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri tra Copenaghen e Ystad – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni – Applicazione nel tempo delle norme di diritto sostanziale – Servizio d’interesse economico generale – Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jørgen Andersen (Ballerup, Danimarca) (rappresentanti: J. Rivas Andrés e M.-I. Rantou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e T. Maxian Rusche, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, agente, assistito da R. Holdgaard, avvocato) e Danske Statsbaner (DSB) (Copenaghen, Danimarca) (rappresentante: M. Honoré, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente nel procedimento d’impugnazione: Dansk Tog (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés e F. Nissen Morten, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione 2011/3/UE della Commissione, del 24 febbraio 2010, concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico tra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner [Aiuto di Stato C 41/08 (ex NN 35/08)] (GU 2011, L 7, pag. 1).

Dispositivo

L’articolo 1, secondo comma, della decisione 2011/3/UE della Commissione, del 24 febbraio 2010, concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico tra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner [Aiuto di Stato C 41/08 (ex NN 35/08)], è annullato nella parte relativa al pagamento del 21 dicembre 2009.

Per il resto, il ricorso è respinto.

Il sig. Jørgen Andersen, la Commissione europea, la Dansk Tog, il Regno di Danimarca e la Danske Statsbaner (DSB) sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 103 del 2.4.2011.