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Impugnazione proposta il 17 febbraio 2011 da AG avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 dicembre 2010, causa F-25/10, AG / Parlamento

(causa T-98/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AG (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile la presente impugnazione ;

annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 dicembre 2010, causa F-25/10;

accogliere le conclusioni sull'annullamento e sul risarcimento presentate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva un unico motivo attinente allo snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al giudice di primo grado, alla violazione del principio della certezza del diritto e alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo, in quanto:

nessun documento del fascicolo consentirebbe al TFP di considerare che la ricorrente non sia stata diligente per non aver dato seguito alla lettera ricevuta durante le sue vacanze di fine anno, periodo durante il quale il responsabile delle poste si è presentato al suo domicilio per consegnarle la lettera raccomandata del Parlamento contenente la risposta al suo reclamo;

il TFP non avrebbe esplicitato cosa si debba intendere per vacanze "prolungate";

il TFP avrebbe ritenuto che l'avviso di passaggio trovato dalla ricorrente nella sua cassetta postale al ritorno dalle vacanze riguardasse con certezza la lettera raccomandata del Parlamento contenente la risposta suo reclamo.

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