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Ricorso proposto il 22 febbraio 2011 - AU Optronics / Commissione

(Causa T-94/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AU Optronics Corp. (Hsinchu, Taiwan) (rappresentanti: B. Hartnett, barrister, e O. Geiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 8 dicembre 2010, C(2010)8761 def., nel caso COMP/39.309 - LCD - Schermi a cristalli liquidi, nella parte concernente la ricorrente;

in via subordinata, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce otto motivi a sostegno del ricorso.

1.    Con il primo motivo, la ricorrente dichiara che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato, in diritto e in fatto, la propria competenza ad applicare l'art. 101 TFUE e l'art. 53 dell'accordo SEE, in quanto:

-    non ha dimostrato la propria competenza territoriale;

-    non ha dimostrato che il presunto accordo abbia prodotto un effetto immediato, concreto e prevedibile all'interno del SEE.

2.    Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto di fatto e di diritto nell'applicare l'art. 101 TFUE e l'art. 53 dell'accordo SEE.

3.    Con il terzo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il suo diritto di difesa.

4.    Con il quarto motivo, secondo la ricorrente la Commissione è incorsa in errore nel determinare la durata della violazione.

5.    Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è manifestamente incorsa in errore nel determinare l'importo base dell'ammenda, in quanto, in particolare:

-    ha commesso un errore manifesto nel calcolare il valore delle vendite;

-    ha commesso un errore manifesto laddove non ha tenuto conto della condotta individuale della ricorrente nel valutare la gravità della violazione.

6.    Con il sesto motivo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha fornito una motivazione adeguata nel valutare la gravità della violazione.

7.    Con il settimo motivo, secondo la ricorrente la Commissione non ha applicato in maniera corretta la comunicazione sulla cooperazione 1 del 2002, in quanto:

-    è manifestamente incorsa in errore non avendo dichiarato che la cooperazione della ricorrente ha rappresentato un valore aggiunto molto elevato che merita una riduzione corrispondente o vicina alle percentuali più elevate dell'intervallo 20%-30%;

-    ha commesso un errore di diritto manifesto avendo basato la propria decisione su criteri non previsti dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002;

-    di conseguenza, la Commissione ha violato il diritto di difesa della ricorrente.

8.    Con l'ottavo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato il diritto della ricorrente a un equo processo, violando così l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto:

-    alla ricorrente è stata negata la possibilità di interrogare e controinterrogare i testimoni;

-    alla ricorrente è stata negata la possibilità di presentare osservazioni in merito al calcolo dell'ammenda inflittale;

-    l'ammenda è stata inflitta in seguito a un'udienza in camera di consiglio cui il responsabile della decisione non ha partecipato;

-    la decisione impugnata è stata adottata da un organo amministrativo e non vi è un organo giurisdizionale competente a esaminare tutti gli aspetti della stessa.

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1 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importodelle ammende nei casi di cartelli tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2002, C 45, pag. 3).