Language of document : ECLI:EU:T:2020:251


SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

10 giugno 2020 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ONE-OFF – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella causa T‑707/19,

FF&GB Srl, con sede a Mantova (Italia), rappresentata da M. Locatelli, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M.L. Capostagno, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 agosto 2019 (procedimento R 239/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ONE-OFF come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, F. Schalin (relatore) e I. Nõmm, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2019,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2020,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione dell’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 20 luglio 2018 la FF&GB Srl, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo di seguito riportato:

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3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18, 25 e 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di dette classi, alla seguente descrizione:

–        classe 18: «Cuoio grezzo o semilavorato; Cuoio sintetico; imitazioni di cuoio; cinghie in cuoio; cuoio per scarpe; tracolle in cuoio; Bandoliere [corregge] in cuoio; Cartone-cuoio; Casse in cuoio o in cartone-cuoio; Cordoni in cuoio; Corregge in cuoio; Ombrelli e ombrelloni; Articoli da selleria; Fruste; Abiti per animali; Anelli per ombrelli; Arcioni di selle; Astucci per chiavi; Attacchi per selle; Bardature; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio; Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borsellini; Borsette; Borse a tracolla per portare bambini; Borse da sport; Borse lavorate a maglia; Borse vuote per i ferri; Borsette da viaggio in pelle; Briglie; Cartelle, buste [articoli di pelle]; Carnieri; Cartelle; Cartelle scolastiche; Cavezze; Collari per animali; Collari per cavalli; Coperte in pelle; Coperte per cavalli; Corregge per finimenti; Corregge per pattini; Ferri di cavallo; Fili di cuoio; Finta pelle; Foderi per ombrelli; Ginocchiere per cavalli; Guaine per molle in cuoio; Gualdrappe da selle per cavalli [fodere]; Guarnizioni in cuoio per mobili; Guarnizioni per bardatura; Guinzagli [in pelle]; Impugnature per bastoni da passeggio; Impugnature per ombrelli; Maniglie per valigie; Marsupi porta-bebè; Museruole; Ombrelli da sole; Paraocchi [finimenti, bardature per cavalli]; Parapioggia; Pelli d’animali; Pelli rifinite; Pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; Pezzi di caucciù per staffe; Portafogli; Redini [briglie]; Reti per la spesa; Rivestimenti in pelle per mobili; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; sacchi per la custodia di abiti; Sacchi da campeggiatori; Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio; Scatole in fibre vulcanizzate; Scatole per cappelli in cuoio; Schiene di pelli conciate; Sedili a bastone; Selle per cavalli; Staffe; Staffili; Stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; Telai di ombrelli o ombrelloni; Telai per borse a mano; Valige; Valigette; Valigette per documenti; Valigie-fodera per vestiti per il viaggio; Valvole in cuoio; Zaini; zaini sportivi; zaini da escursionismo; zaini per scolari»;

–        classe 25: «Abbigliamento; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Bandane; Bavaglini non di carta; Berretti; Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa [pelliccia da collo]; Body; Bretelle; Busti; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzerotti; Calzini; Calzoni; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta [abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche]; Cinture; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collant; Colletti; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copricapi; Copricolletti; Copriorecchie [abbigliamento]; Corredini da neonato; Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Gabardine; Ghette; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere; Gonne; Grembiuli abiti; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti da sci; Guardoli per calzature; Impermeabili; Indumenti di carta; Indumenti lavorati a maglia; Leggings; Livree; Maglie; Maglieria; felpe; canottiere; Maglioni; Manicotti; Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Minigonne; Mutande; Mutandine da bagno; Panciotti; Pannolini a mo’ di mutande per bebè; Pantaloni; Jeans; Parka; Pellicce; Petti di camicie; Pigiama; Polsini; Poncho; Pullover; Punte di calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al tallone per calzature; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Sari; Sarong; Scarpe; Scarpe con suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi; Sottogonne; Sottovesti; biancheria intima; Stivaletti; Stivali; Stole; Suole; Suole interne; Tacchi; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Toghe; Tomaie; Tomaie di calzature; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute da sci; Tute da neve; Tute da volo; Uniformi; Veli; Visiere [cappelleria]; Zoccoli [calzature]»;

–        classe 35: «Gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio; pubblicità; promozione di beni e servizi per conto terzi tramite pubblicità su siti internet; Servizi di import-export; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di, cuoio grezzo e semilavorato, cuoio sintetico, imitazioni di cuoio, cinghie in cuoio, cuoio per scarpe, tracolle in cuoio, bandoliere in cuoio, cartone-cuoio, casse in cuoio o in cartone-cuoio, cordoni in cuoio, corregge in cuoio, ombrelli e ombrelloni, fruste e articoli di selleria, abiti per animali, anelli per ombrelli, Arcioni di selle, astucci per chiavi, attacchi per selle; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di bardature, Bastoni da montagna, Bastoni da passeggio, Bastoni per ombrelli, Bauletti destinati a contenere articoli da toilette, Bauli, Bauli da viaggio, Borse, Borsellini, Borsette, Borse a tracolla per portare bambini, Borse da sport, Borse lavorate a maglia, Borse vuote per i ferri, Borsette da viaggio in pelle, Briglie, buste di pelle, Carnieri, Cartelle, Cartelle scolastiche; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di Cavezze, Collari per animali, Collari per cavalli, Coperte in pelle; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di Ferri di cavallo, Fili di cuoio, Finta pelle, Foderi per ombrelli, Fruste, Ginocchiere per cavalli, Guaine per molle in cuoio, Gualdrappe da selle per cavalli, Guarnizioni in cuoio per mobili, Guarnizioni per bardatura, Guinzagli, Impugnature per bastoni da passeggio, Impugnature per ombrelli, Maniglie per valigie, Marsupi porta-bebè, Morsi per cavalli in cuoio, Museruole, Ombrelli da sole; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di paraocchi per cavalli, Parapioggia, Pelli d’animali, Pelli rifinite, Pelli scamosciate diverse da quelle per pulire, Pezzi di caucciù per staffe, Portafogli, Redini, Reti per la spesa, Rivestimenti in pelle per mobili, borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio, sacchi per la custodia di abiti, Sacchi da campeggiatori, Sacchi da viaggio, Sacchi per alpinisti; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di Scatole in cuoio o in cartone-cuoio, Scatole in fibre vulcanizzate, Scatole per cappelli in cuoio, Schiene di pelli conciate, Sedili a bastone, Selle per cavalli, Staffe, Staffili, Stecche di balena per ombrelli o ombrelloni, Telai di ombrelli o ombrelloni, Telai per borse a mano, Valige, Valigette, Valigette per documenti, Valigie-fodera per vestiti per il viaggio, Valvole in cuoio, Zaini, zaini sportivi, zaini da escursionismo; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di zaini per scolari, abbigliamento, scarpe, cappelleria, Abbigliamento in finta pelle, Abbigliamento in pelle, Abbigliamento per automobilisti, Abbigliamento per ciclisti, Abbigliamento per ginnastica, Abiti, Accappatoi, Accappatoi da bagno, Antisdrucciolevoli per calzature, Bandane, Bavaglini non di carta, Berretti, Biancheria personale, Biancheria personale anti sudorifica, Bluse, Boa [pelliccia da collo]; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di Body, Bretelle, Busti, Calosce [soprascarpe di gomma], Calotte, Calzature, Calzature per lo sport, Calze, Calze anti-sudorifiche, Calzerotti, Calzini, Calzoni; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di Camicette a maniche corte, Camicie, Camiciotti, Camiciole, Cappelli, Cappelli a cilindro, Cappelli di carta [abbigliamento], Cappotti, Cappucci [indumenti], Cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche], Cinture, Cinture portafoglio, Collant, Colletti, Colli finti staccabili, Copribusti, Copricapo, Copri colletti, Copri orecchie, Corredini da neonato, Costumi, Costumi da spiaggia, Costumi in maschera, Cravatte; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di Cravatte lavallière, Cuffie da bagno, Cuffie per la doccia, Fasce per la testa, Fazzoletti da taschino, Fazzoletti di seta, Fodere di indumenti; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di gabardine, Ghette, Giacche, Giacche per la pesca, Giarrettiere, Gonne, Grembiuli abiti, Guaine, Guanti, Guanti che coprono solo l’avambraccio, Guanti da sci, Guardoli per calzature, Impermeabili, Indumenti di carta, Indumenti lavorati a maglia, Indumenti in Jerseys, Leggings, Livree, Maglie, Maglieria, felpe, Magliette da bagno, canottiere, Maglioni, Manicotti, Mantelline, Mantiglie, Maschere per dormire, Minigonne; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di Minigonne, Mutande, Mutandine da bagno, Panciotti, Pannolini a mo’ di mutande per bebè, Pantaloni, Jeans, Parka, Pellicce, Petti di camicie, Pigiama, Polsini, Poncho, Pullover, Punte di calzature; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di reggicalze da donna, Reggicalze da uomo, Reggiseno, Rinforzi al tallone per calzature, Rinforzi al tallone per le calze, Sandali, Sandali da bagno, Sari, Sarong, Scarpe, Scarpe con suola di sparto, Scarpe da bagno, Scarpe da ginnastica, Scarpe da spiaggia, Scarpe per calciatori, Scarpe per lo sport, Scarponi da sci, Scialli, Sciarpe, Slip, Soprabiti, Sopravvesti, Sottascelle, Sotto-piedi, Sottogonne, Sottovesti, biancheria intima; servizio di vendita al dettaglio o all’ingrosso, anche online, di Stivaletti, Stivali, Stole, Suole, Suole interne, Tacchi, Tasche di indumenti, Tee-shirt, Toghe, Tomaie, Tomaie di calzature, Turbanti, Tute da sci nautico, Tute, Uniformi, Veli, Visiere per cappelli, Zoccoli».

4        L’8 agosto 2018 l’esaminatore ha formulato talune obiezioni in merito a tale domanda di registrazione, alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.

5        L’8 ottobre 2008 la ricorrente ha presentato osservazioni sulle obiezioni dell’esaminatore.

6        Con decisione del 30 novembre 2018, l’esaminatore ha respinto parzialmente la domanda di registrazione per quanto riguarda i prodotti delle classi 18 e 25 elencati al precedente punto 3, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.

7        Il 30 gennaio 2019, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione dell’esaminatore.

8        Con decisione del 12 agosto 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. In particolare, tale commissione ha ritenuto che i prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 coperti dal marchio richiesto si rivolgessero al grande pubblico, formato dai consumatori anglofoni dell’Unione europea (Regno Unito, Irlanda e Malta), dotati di un livello di attenzione medio al momento dell’acquisto. Orbene, l’espressione «one-off», come compare nel segno richiesto, sarebbe percepita da detto pubblico come un riferimento a qualcosa di unico ed irripetibile, il che, in relazione a prodotti di abbigliamento, calzature, accessori moda, borse o pelletteria, come quelli designati dalla domanda di marchio, si limiterebbe a costituire uno slogan di natura promozionale, senza essere percepito come un’indicazione dell’origine commerciale di tali prodotti. Il marchio richiesto sarebbe quindi privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti.

 Conclusioni delle parti

9        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        dichiarare che il marchio ONE-OFF può essere registrato come marchio dell’Unione europea per i prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 come indicati nella domanda di registrazione n. 17933041;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

10      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

11      La ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tale motivo si suddivide, sostanzialmente, in tre parti.

12      In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto laddove esso designa prodotti rientranti nelle classi 18 e 25. Sebbene la ricorrente ammetta che la commissione di ricorso ha individuato chiaramente il pubblico di riferimento, quest’ultima avrebbe tuttavia omesso di tener conto del fatto che il marchio richiesto possedeva un carattere distintivo sufficiente per ammetterne la registrazione al fine di designare i prodotti controversi, in particolare perché, come è stato rilevato al punto 24 della decisione impugnata, esso non presenta un collegamento diretto o una vicinanza concettuale con tali prodotti e non può quindi essere qualificato come uno slogan in relazione ad essi, poiché non trasmette alcuna indicazione su tipologia, materiale o dimensione degli stessi. Orbene, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente considerato che il marchio richiesto poteva essere registrato solo qualora percepito «immediatamente» come un’indicazione circa l’origine di tali prodotti. In aggiunta, benché la commissione di ricorso abbia effettuato un’analisi del significato dell’espressione «one-off», essa non avrebbe dimostrato l’uso generalizzato di tale espressione nel settore dei prodotti in questione o l’esistenza di un legame con tale settore. Inoltre, la grafica pixellata del marchio richiesto sarebbe particolare e inusuale per il mercato di riferimento e contribuirebbe a conferire al medesimo un carattere distintivo. Infine, la decisione impugnata sarebbe altresì incoerente per il fatto che, a seguito della decisione emessa dall’esaminatore, la commissione di ricorso ha confermato il rifiuto alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti delle classi 18 e 25, pur avendone ammesso la registrazione per i servizi della classe 35.

13      In secondo luogo, la commissione di ricorso sarebbe incorsa in un errore di diritto, poiché, anche ove il marchio richiesto potesse essere qualificato come slogan di carattere elogiativo in relazione ai prodotti in questione, ciò non sarebbe sufficiente, alla luce della giurisprudenza, per concludere che esso è privo di carattere distintivo, poiché non si dovrebbero applicare agli slogan criteri più restrittivi di quelli utilizzati per altri tipi di segni.

14      In terzo luogo, la commissione di ricorso avrebbe violato i principi di coerenza, di buona amministrazione e di parità di trattamento, poiché marchi dell’Unione europea con caratteristiche simili a quelle del marchio richiesto sarebbero già stati ammessi ai fini della registrazione.

15      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

16      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.  In virtù dell’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento, l’articolo 7, paragrafo 1, si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

17      Dire che un marchio ha carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

18      Il carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (v. sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

19      La nozione di interesse generale alla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 si fonde, evidentemente, con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 48).

20      La registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea non è subordinata alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio. È sufficiente che il marchio consenta al pubblico destinatario di identificare l’origine dei prodotti o dei servizi tutelati da quest’ultimo e di distinguerli da quelli di altre imprese (sentenza del 16 settembre 2004, SAT.1/UAMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, punto 41).

21      È alla luce di queste considerazioni che occorre valutare se, come sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, nel ritenere che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti in questione.

22      Quanto alla prima parte del motivo, si deve osservare che i prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 designati dal marchio richiesto, come menzionati al precedente punto 3, sono, in sostanza e come esposto dalla stessa ricorrente, articoli di abbigliamento, calzature, accessori moda, borse o pelletteria. La commissione di ricorso ha ritenuto che, trattandosi di prodotti destinati alla generalità dei consumatori ed essendo gli elementi «one» e «off» – che compongono il marchio richiesto – termini della lingua inglese, il pubblico di riferimento fosse il grande pubblico anglofono dell’Unione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dotato di un livello di attenzione medio nell’acquisto dei prodotti in questione. Tale analisi, oltre ad essere condivisa dalla ricorrente, appare anche corretta e deve essere confermata.

23      Inoltre, sebbene la ricorrente contesti il legame che la commissione di ricorso ha stabilito tra il marchio richiesto e i prodotti delle classi 18 e 25 per i quali è stata esclusa la registrazione, essa non contesta il significato del termine «one-off» come è stato inteso dalla commissione di ricorso. Ai punti da 20 a 22 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, facendo riferimento a due dizionari della lingua inglese, concludeva che questa espressione, che fa parte del linguaggio quotidiano e il cui significato è facile da cogliere, doveva essere intesa come un riferimento a qualcosa di unico ed irripetibile. Poiché tali considerazioni appaiono anch’esse corrette, devono essere accolte.

24      Dato che il marchio richiesto è un marchio figurativo composto esclusivamente dall’espressione «one-off», occorre valutare se, alla luce del significato dell’espressione di cui è composto, la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto, come sostiene la ricorrente, che tale marchio non venisse percepito come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti designati, ma, tutt’al più, come uno slogan di natura promozionale che fa riferimento al loro carattere unico ed irripetibile.

25      Si deve rilevare, innanzitutto, che la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che, in considerazione del fatto che tutti i prodotti in questione potevano essere ricondotti all’ampia categoria degli articoli di abbigliamento, il marchio richiesto venisse percepito come un messaggio promozionale qualificabile come uno slogan, riferito alla natura unica ed irripetibile di tali prodotti.

26      Orbene, occorre approvare siffatta valutazione della commissione di ricorso. Infatti, l’argomentazione della ricorrente non consente di considerare errate le valutazioni di cui al punto 26 della decisione impugnata, secondo cui, da un lato, nel settore dei prodotti coperti dal marchio richiesto e rientranti nelle classi 18 e 25, l’unicità del design può rivestire una certa importanza e, dall’altro, le collezioni di abbigliamento limitate ed esclusive sono particolarmente popolari presso i consumatori.

27      A tal proposito, risulta che i valori veicolati dal marchio richiesto corrispondono proprio a quelle caratteristiche che, seppur generali ed astratte, si riferiscono esclusivamente al soddisfacimento delle esigenze dei consumatori dei prodotti in questione, in termini di esclusività di tali prodotti o di carattere irripetibile del loro design. Come risulta dalla giurisprudenza, marchi che trasmettono tali valori presentano, tutt’al più, un carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico interessato percepirà in prima istanza come tale. Essi, pertanto, non possono essere ammessi alla registrazione a causa di una mancanza di carattere distintivo intrinseco dovuta al fatto che non sono percepiti come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi da essi designati. In ogni caso, il mero fatto che il contenuto semantico dell’espressione «one-off», che costituisce il segno richiesto, non contenga informazioni circa la natura dei prodotti considerati (v. punto 25, supra), non può essere sufficiente per conferire un carattere distintivo a tale segno [v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, Puma/EUIPO (FOREVER FASTER), T‑104/16, non pubblicata, EU:T:2017:153, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

28      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il marchio richiesto presenta un carattere distintivo intrinseco sufficiente a consentire la sua registrazione per designare i prodotti controversi, in quanto non ha un legame diretto o una vicinanza concettuale con tali prodotti, è corretto che, al punto 24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’espressione «one-off» non trasmettesse alcuna informazione precisa sulla natura o su una qualsiasi delle caratteristiche dei prodotti in questione. Tuttavia, tali conclusioni sono perfettamente compatibili con il fatto che il marchio richiesto è stato escluso dalla registrazione per i prodotti delle classi 18 e 25 non tanto in virtù del suo carattere descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, ma a causa della sua mancanza di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

29      Per quanto riguarda poi l’argomento secondo cui, affermando che il marchio richiesto non viene percepito «immediatamente» come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti da esso designati, la commissione di ricorso avrebbe stabilito, in sostanza, una nuova condizione per il riconoscimento del carattere distintivo di tale marchio, va rilevato che, come evidenziato al punto 22 della decisione impugnata, l’espressione «one-off» deve essere considerata come una semplice espressione del linguaggio quotidiano, utilizzata nella sua forma grammaticale abituale e che non richiede una particolare riflessione per essere compresa. Alla luce di tali considerazioni, la commissione di ricorso era legittimata a ritenere che, nelle circostanze del caso di specie, si dovesse tener conto della percezione immediata che il pubblico di riferimento avrebbe avuto del marchio richiesto in relazione ai prodotti da esso designati, in particolare perché non era necessario, per tale pubblico, sforzarsi a riflettere per comprenderne il significato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ciò non equivale ad aggiungere una nuova condizione al riconoscimento dell’esistenza del carattere distintivo del marchio richiesto, richiedendo che esso sia percepito «immediatamente» come un’indicazione di origine commerciale, ma corrisponde semplicemente al risultato dell’analisi della percezione del marchio richiesto da parte del pubblico di riferimento alla luce delle sue caratteristiche specifiche, in particolare della sua natura comune e della sua mancanza di complessità.

30      Per quanto riguarda la censura secondo cui la commissione di ricorso avrebbe trascurato l’aspetto pixellato del segno richiesto, si deve ritenere improbabile che le caratteristiche grafiche del marchio richiesto possano avere un impatto sulla memoria del consumatore e, di conseguenza, aumentare il carattere distintivo di tale segno. Infatti, l’elemento «one-off», che costituisce il segno in questione, è composto da lettere maiuscole poco stilizzate, di colore nero. L’effetto pixellato, che consiste nel dare un aspetto leggermente dentellato alla grafica di queste lettere, in particolare alla barra centrale della lettera maiuscola «N» e al trattino tra i termini «one» e «off», non è molto pronunciato e modifica soltanto in misura marginale la forma di tali lettere. Come giustamente rilevato, in sostanza, dalla commissione di ricorso al punto 35 della decisione impugnata, l’espediente grafico utilizzato ha scarsa incidenza sulla percezione del segno e non è quindi sufficiente a conferirgli un maggiore carattere distintivo tale da compensare la percezione del segno come messaggio promozionale rispetto ai prodotti interessati [v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2016, Puro Italian Style/EUIPO, (smartline), T‑744/15, non pubblicata, EU:T:2016:725, punto 36].

31      Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la decisione impugnata sarebbe incoerente in quanto il marchio richiesto è stato escluso dalla registrazione per prodotti delle classi 18 e 25, mentre è stato ammesso per i servizi della classe 35, esso deve in ogni caso essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario esaminare la sua eventuale inammissibilità per il fatto che, come sostiene l’EUIPO, non è stato sollevato dinanzi alla commissione di ricorso. A tale riguardo, la ricorrente si limita a invocare un’incoerenza della decisione impugnata, senza tuttavia dimostrare che i servizi rientranti nella classe 35 coperti dal marchio richiesto potessero essere considerati comparabili in qualche misura con i prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 per i quali è stata esclusa la registrazione del marchio richiesto. In proposito, va rilevato che la commissione di ricorso ha effettuato una valutazione dettagliata del rapporto tra il marchio richiesto e i prodotti di cui trattasi, che ha portato a constatare l’assenza di carattere distintivo di tale marchio in relazione alla particolare natura di detti prodotti. Ebbene, tali conclusioni non si potevano trasferire ai servizi della classe 35 coperti dalla domanda di marchio. Infatti, tali servizi sono riconducibili a servizi di vendita, principalmente online, e non sono né della stessa natura né destinati allo stesso scopo dei prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 per i quali è stata esclusa la registrazione del marchio, con la conseguenza che la relazione che il consumatore potrebbe stabilire tra questi e il marchio richiesto non è comparabile. Di conseguenza, la commissione di ricorso non può essere criticata per aver ritenuto che non sussistessero motivi per escludere la registrazione del marchio richiesto per designare servizi appartenenti alla classe 35, pur ritenendo che tali motivi sussistessero per i prodotti considerati di cui alle classi 18 e 25.

32      Si deve dunque respingere la prima parte del motivo in quanto infondata.

33      Per quanto riguarda la seconda parte del motivo, si deve respingere come infondata l’argomentazione della ricorrente secondo cui, ove il marchio richiesto venisse qualificato come slogan di natura elogiativa, ciò non sarebbe sufficiente per trarre la conclusione che esso è privo di carattere distintivo. Infatti, se è pur vero, come risulta dal precedente punto 25, che la commissione di ricorso ha qualificato il marchio richiesto come slogan, quest’ultima ha ritenuto che esso non avesse carattere distintivo a seguito di un’analisi sfociata nella conclusione che il marchio in questione veicolava un messaggio tutt’al più promozionale o pubblicitario, che non permette di stabilire un legame tra i prodotti designati e la loro origine commerciale. La registrazione del marchio richiesto per contraddistinguere prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 non è stata quindi esclusa per il solo fatto che si trattava di uno slogan.

34      In ogni caso, la giurisprudenza citata dalla ricorrente a sostegno della sua argomentazione, in particolare quella risultante dalla sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), non è rilevante nel caso di specie, poiché, come correttamente affermato dalla commissione di ricorso ai punti 36 e 37 della decisione impugnata, tale giurisprudenza non può essere interpretata nel senso di autorizzare la registrazione di qualsiasi frase promozionale estremamente banale. Infatti, pur potendo un marchio costituito da uno slogan essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e, al tempo stesso, un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi che esso contraddistingue, ciò è dovuto all’esistenza di circostanze particolari, come il fatto che si tratta di uno slogan rinomato e utilizzato da diversi anni (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 59). Orbene, come giustamente sottolineato dalla commissione di ricorso, l’esistenza di tali circostanze non è stata in alcun modo dimostrata nel caso di specie dalla ricorrente.

35      Si deve dunque respingere la seconda parte del motivo in quanto infondata.

36      Infine, si deve respingere anche la terza parte del motivo, vertente sulla violazione dei principi di coerenza, di buona amministrazione e di parità di trattamento e dovuta al fatto che sarebbe stata ammessa la registrazione di marchi con caratteristiche simili a quelle del marchio richiesto, in particolare di marchi figurativi dotati di una grafica priva di qualsiasi particolarità od originalità e costituiti da espressioni o slogan aventi una connotazione elogiativa.

37      A tale riguardo, occorre ricordare che, certamente, è stato dichiarato che l’EUIPO, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, doveva prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorresse o meno decidere nello stesso senso [sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 74 e del 24 novembre 2015, Intervog/UAMI (meet me), T‑190/15, non pubblicata, EU:T:2015:874, punto 39].

38      Tuttavia, tali principi devono conciliarsi con il rispetto della legalità. Conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti 75 e 76 e del 24 novembre 2015, meet me, T‑190/15, non pubblicata, EU:T:2015:874, punto 40).

39      Inoltre, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l’esame di qualunque domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione di marchi. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 77, e del 24 novembre 2015, meet me, T‑190/15, non pubblicata, EU:T:2015:874, punto 41).

40      Infine, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento 2017/1001, relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, rientrano in una competenza vincolata e non in un potere discrezionale. Pertanto, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente in base a tale regolamento, quale interpretato dal giudice dell’Unione, e non in base ad una prassi anteriore delle commissioni di ricorso (sentenze del 15 settembre 2005, BioID/UAMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, punto 47, e del 24 novembre 2015, meet me, T‑190/15, non pubblicata, EU:T:2015:874, punto 42).

41      Nel caso di specie, emerge dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso ha effettuato un esame completo e concreto del marchio richiesto per escluderne la registrazione. Orbene, come risulta dall’esame delle prime due parti del motivo, al termine dell’analisi della domanda di marchio la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 impedisse la registrazione di tale marchio per i prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 da esso contraddistinti. Poiché l’esame del marchio richiesto alla luce di tale disposizione non ha consentito di per sé di raggiungere un risultato diverso, le allegazioni della ricorrente relative all’assenza di presa in considerazione della registrazione di altri marchi non possono essere accolte. La ricorrente non può, pertanto, invocare proficuamente decisioni anteriori dell’EUIPO al fine di confutare la conclusione secondo cui la registrazione del marchio richiesto è incompatibile con il regolamento 2017/1001 [v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2020, Pierre Balmain/EUIPO (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena), T‑332/19, non pubblicata, EU:T:2020:34, punto 56].

42      Inoltre, dal punto 39 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha preso in considerazione le precedenti registrazioni fatte valere dalla ricorrente, che contraddistinguono prodotti delle classi 18 e 25, e ha correttamente dichiarato che esse erano composte da espressioni diverse e, in alcuni casi, contenevano elementi grafici significativi, cosicché un confronto con il marchio richiesto non era rilevante.

43      Ne consegue che la commissione di ricorso non è incorsa in errore quando ha tratto la conclusione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo per i prodotti considerati che rientrano nelle classi 18 e 25.

44      Per tutti i motivi di cui sopra, poiché le tre parti del motivo unico sono state rigettate, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo capo della domanda, volto a far dichiarare che il marchio ONE-OFF può essere registrato come marchio dell’Unione europea per i prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 menzionati nella domanda di registrazione.

 Sulle spese

45      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

46      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La FF&GB Srl è condannata alle spese.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2020.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.