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Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 - Deutsche Lufthansa e a. / Commissione europea

(Causa T-46/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania), Lufthansa Cargo AG (Kelsterbach, Germania) e Swiss International Air Lines AG (Basilea, Svizzera) (rappresentanti: avvocati S. Völcker, F. Louis, E. Arsenidou e A. Israel)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare gli artt. 1-4 della decisione impungata, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ricorso di annullamento della decisione della Commissione relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 10 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39258 - Trasporto aereo) (C(2010) 7696 def.).

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono quattro motivi:

1. Primo motivo di diritto: la decisione impugnata viola l'art. 11, nn. 1 e 2 dell'accorto tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nella parte in cui fa riferimento a contatti tra concorrenti che hanno avuto luogo in Svizzera.

2. Secondo motivo di diritto: la decisione impugnata viola l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 3975/87 1, nella parte in cui fa riferimento a contatti tra i concorrenti che hanno avuto luogo anteriormente al 1° maggio 2004 nell'ambito di giurisdizioni al di fuori dell'SEE al fine di accertare:

la violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE con riguardo ai vettori europei (ivi compresi i ricorrenti) anteriormente al 1° maggio 20004;

l'origine di un'infrazione unica e continuata anteriormente al 1° maggio 2004 tale da consentire di affermare l'esistenza di un'infrazione con inizio immediatamente a seguito di tale data.

3. Terzo motivo di diritto: la decisione impugnata viola l'art. 10 TFUE, l'art. 53 dell'accordo SEE nonché l'art. 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, nella parte in cui qualifica i contatti tra concorrenti, svoltisi nell'ambito di giurisdizioni al di fuori dell'SEE, quale parte costitutiva di una stessa e unica infrazione continuata con contatti tra concorrenti svoltisi a livello di sede.

4. Quarto motivo di diritto: la decisione impugnata viola l'art. 101 TFUE nonché l'art. 53 dell'accordo SEE nella parte in cui si fonda sull'assunto secondo cui contatti tra concorrenti al di fuori dell'SEE costituiscono di per sé infrazioni agli artt. 101 TFUE e 53 dell'accordo SEE, vale a dire indipendentemente dal fatto se essi si inseriscano nella stessa infrazione unica e continuata costituita da contatti tra concorrenti svoltisi a livello di sede. Gli accordi e le pratiche concertate relative ai trasporti merci in entrata nell'SEE non restringono la concorrenza in seno all'SEE né pregiudicano il commercio tra Stati membri. Inoltre, gli interventi governativi in determinate giurisdizioni rilevanti impediscono l'applicazione degli artt. 101 TFUE e 53 dell'accordo SEE.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 dicembre 1987, n. 3975, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU L 374, pag. 1)