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Impugnazione proposta il 15 settembre 2023 da Anna Nardi avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 luglio 2023, causa T-131/23, Anna Nardi / Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-574/23 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Anna Nardi (rappresentante: M. De Siena, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che l’annullamento dell’ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale il 25 luglio 2023 nella causa T-131/23 proposta dalla sig.ra Anna Nardi contro la Banca centrale europea e, per l’effetto, l’accoglimento delle conclusioni proposte nel ricorso di primo grado e, quindi, chiede che la Corte:

I. voglia accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca centrale europea, rappresentata dal Presidente sig.ra Christine Lagarde, per avere:

I. a) provocato per i titoli finanziari di proprietà della sig.ra Anna Nardi, denominati SI FTSE.COPERP, menzionati, descritti e prodotti in allegato al ricorso di primo grado, un tracollo nel valore di Euro 626 134,89 pari al all’81,54% del valore complessivo del capitale investito, ammontante ad Euro 767 856,16, in quanto in data 12.03.2020 la sig.ra Christine Lagarde, nella qualità di Presidente della BCE, proferendo la famosa frase «Non siamo qui per ridurre gli spread, non è la funzione della BCE», aveva provocato una diminuzione rilevante del valore dei titoli in tutte le borse del mondo e del 16,92 % alla Borsa di Milano quantificata in una percentuale mai verificata nella storia di detta Istituzione, comunicando con detta frase, proferita in una conferenza stampa, al mondo intero, che la BCE non avrebbe più sostenuto il valore dei titoli emessi dai paesi in difficoltà e, quindi, comunicando il cambio totale dell’orientamento della politica monetaria adottata dalla BCE allorquando era presieduta dal precedente Presidente, che aveva terminato il proprio mandato nel novembre del 2019;

I.b) per avere con detti comportamenti, ed in conseguenza del suddetto vertiginoso calo dell’indice della Borsa di Milano, provocato la riduzione del valore del patrimonio della ricorrente;

I.c) per avere provocato un danno patrimoniale da lucro cessante per Euro 906 223,85;

I.d) per avere, di conseguenza provocato un danno patrimoniale ammontante complessivamente a Euro 1 532 358,14;

I.e) per avere provocato un danno non patrimoniale da sofferenza psicologica propria e della propria famiglia, un danno non patrimoniale da lesione di onore, reputazione, identità personale e professionale quantificato in Euro 500 000,00;

Per l’effetto:

II) condannare la Banca centrale europea, in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, costituiti dal danno emergente e dal lucro cessante, dei danni non patrimoniali e dai danni da perdita di chance in favore della ricorrente sig.ra Anna Nardi, stimati secondo i criteri indicati ai relativi capitoli e paragrafi del presente ricorso, mediante il pagamento delle seguenti somme:

II.1. Euro1 532 358,14, a titolo di danno patrimoniale,

II.2. Euro 500 000,00, quale danno morale;

II.3. e quindi, al pagamento della complessiva somma di Euro 2 032 358,14;

II.4. della somma che la Corte riterrà di liquidare, secondo il proprio equo apprezzamento, a titolo di danno da perdita di chance;

II.5 al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi dal 12.03.2020, data dell’evento dannoso e fino all’effettivo risarcimento;

III) in via subordinata, mediante il pagamento di somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia;

IV) condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce, in primo luogo e in via preliminare, che il Tribunale non si esprime sul se con la dichiarazione del 12.03.2020 la Presidenza della BCE abbia violato le norme evidenziate in ricorso, limitandosi ad affermare che dette norme non sono preordinate a conferire diritti ai singoli, formulando, quindi, una motivazione carente ed incompleta.

In secondo luogo, la ricorrente confuta le affermazioni del Tribunale di cui ai punti da 15 a 28 dell’ordinanza impugnata, secondo le quali non sussisteva l’ipotesi di responsabilità extracontrattuale della BCE in quanto, nel caso in esame, non vi sarebbe stata violazione da parte della BCE di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. La ricorrente sostiene che le disposizioni da essa richiamate sono norme istituzionali che stabiliscono le competenze dei singoli organi della BCE, attribuendo loro dei poteri specifici. Le stesse attribuiscono diritti ai singoli e specificamente il diritto dei singoli a che i differenti organi agiscano nel rispetto delle attribuzioni istituzionali loro conferite per legge, secondo il principio del legittimo affidamento.

In terzo luogo, in via subordinata, la ricorrente ritiene che nell’ipotesi in cui le norme violate dalla Presidente della BCE non fossero preordinate a conferire diritti ai singoli come affermato dal Tribunale, la motivazione di quest’ultimo non è condivisibile in quanto frutto di una interpretazione restrittiva dell’articolo 340 TFUE. Tale norma, così come l’articolo 2043 del codice civile italiano, non compie alcun distinguo che privilegi le norme preordinate a conferire diritti ai singoli rispetto alle altre norme, facendo scaturire esclusivamente alla violazione delle norme appartenenti alla prima categoria l’insorgere del diritto al risarcimento da parte del soggetto danneggiato. Inoltre, la motivazione contrasta con i principi espressi nella sentenza dello stesso Tribunale Europeo nella causa T-868/16, nella quale viene affermato che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione può dirsi esistente in presenza di un qualsiasi comportamento illecito all’origine di un danno che sia suscettibile di far sorgere tale responsabilità.

In quarto luogo, la ricorrente confuta l’affermazione del Tribunale contenuta al punto 32 dell’ordinanza secondo la quale la ricorrente, nel sostenere che la Presidente della BCE avrebbe commesso un abuso di potere, non avrebbe sviluppato specificamente tale argomento nel ricorso e lo avrebbe presentato solo come una conseguenza delle violazioni delle disposizioni indicate in ricorso non intese a conferire diritti ai singoli. La ricorrente eccepisce che l’abuso di potere è «l’uso del potere in modo non conforme al precetto legislativo» e sussiste quando un’istituzione dell’Unione compie una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede, la diligenza; era indubbio che, con la dichiarazione controversa, la Presidente della BCE aveva violato il principio di correttezza e di diligenza.

In quinto luogo, la ricorrente confuta l’affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe stata fornita la prova dell’esistenza del nesso causale tra le dichiarazioni della Presidente della BCE contestata ed il calo dell’indice di borsa, sostenendo che tale prova si evinceva dal ricorso e dai suoi allegati. Essa sottolinea come dalla rassegna stampa riguardante la conferenza stampa resa dalla Presidente della BCE il 12.03.2020, dai commenti di testate giornalistiche italiane e internazionali nonché dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica italiana risultasse che era convinzione generale che il calo delle borse valori fosse stato provocato in via esclusiva dalla contestata dichiarazione della Presidente della BCE. Peraltro, l’iniziativa della Presidente della BCE di rendere le proprie scuse e rettificare la dichiarazione resa denotava il suo stesso riconoscimento di aver provocato conseguenze estremamente dannose sui mercati. La suddetta prova sarebbe stata fornita anche dai contenuti, dalle conclusioni e dagli allegati della relazione giurata del consulente nominato dal ricorrente.

In sesto luogo, la ricorrente confuta l’affermazione del Tribunale contenuta al punto 33 dell’ordinanza impugnata circa il valore probatorio fortemente limitato della relazione tecnica giurata, per essere quest’ultima stata redatta dal consulente nominato dalla ricorrente. La ricorrente eccepisce che il Tribunale non aveva tenuto in conto che si trattava di consulenza giurata, dinanzi al competente organo giudiziario che ha raccolto il giuramento del consulente che ha pronunciato la seguente formula: “Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”.

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