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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Estonia) il 5 gennaio 2022 – Est Wind Power OÜ/AS Elering

(Causa C-11/22)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti

Ricorrente: Est Wind Power OÜ

Resistente: AS Elering

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare la prima alternativa della nozione di «avvio dei lavori» di cui al punto 19 (44) della comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 1 », ossia la «la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento», debbano essere interpretate nel senso che per tale espressione si intenda la data di inizio di lavori di costruzione inerenti a non importa quale progetto di investimento, oppure solo la data di inizio di quei lavori di costruzione che presentano un nesso con l’impianto relativo al progetto di investimento destinato a produrre energia da fonti rinnovabili.

Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare la prima alternativa della nozione di «avvio dei lavori» di cui al punto 19 (44) della comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020», ossia la «la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento», debbano essere interpretate nel senso che l’autorità competente dello Stato membro sia tenuta, in una situazione in cui abbia constatato l’avvio dei lavori di costruzione relativi a un investimento, a valutare anche, sulla base del principio della tutela del legittimo affidamento, quale stato di sviluppo abbia raggiunto il progetto di investimento e quale grado probabilità di ultimazione presenti tale progetto.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se, nell’ambito della valutazione dello stato di sviluppo del progetto di investimento, si possa tener conto di altre circostanze oggettive, per esempio di procedimenti giudiziari pendenti che impediscano la prosecuzione del progetto di investimento.

Se nella presente fattispecie rilevi il fatto che, nella causa Eesti Pagar, C 349/17 1 , la Corte di giustizia dell’Unione europea abbia dichiarato, ai punti 61 e 68, che l’esistenza o meno di un effetto di incentivazione non può essere considerata come un criterio chiaro e semplice da applicarsi per le autorità nazionali, dato che la sua verifica imporrebbe di effettuare, caso per caso, valutazioni economiche complesse, motivo per cui un criterio del genere non soddisfa il requisito secondo cui i criteri per l’applicazione di un’esenzione devono essere chiari e semplici da applicarsi per le autorità nazionali.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se le disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare la nota 66 al punto 126 della comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020», in combinato disposto con il punto 19 (44) della medesima comunicazione, debbano essere interpretate nel senso che l’autorità nazionale non sia tenuta, ai fini della verifica del criterio dell’avvio dei lavori, ad effettuare nel singolo caso alcuna valutazione economica del progetto di investimento.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se le disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare l’ultima alternativa della nozione di «avvio dei lavori» di cui al punto 19 (44) della comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020», ossia «qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento», debbano essere interpretate nel senso che qualunque altro impegno – fatta eccezione per l’acquisto di terreno e i lavori preparatori (quali la richiesta di una concessione edilizia) – renda irreversibile l’investimento, a prescindere dai costi dell’impegno assunto.

Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare la nozione di «avvio dei lavori» di cui al punto 19 (44) della comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020», debbano essere interpretate nel senso che tra i requisiti essenziali per l’avvio dei lavori rientrino il possesso di un diritto di sfruttamento del terreno da parte del produttore e l’esistenza di un permesso a livello nazionale per la realizzazione del progetto di investimento.

8)    In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se la nozione di «permesso a livello nazionale per la realizzazione del progetto di investimento» debba essere interpretata alla luce del diritto nazionale e se possa trattarsi di un permesso sulla base del quale vengono eseguiti i lavori di costruzione relativi al progetto di investimento.

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1 GU 2014, C 200, pag. 1.

1 EU:C:2019:172.