SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
28 gennaio 1999 (1)
«Ricorso per risarcimento Responsabilità extracontrattuale Aiuti concessi da
uno Stato Comunicazione alla denunciante della decisione indirizzata allo
Stato membro interessato Ritardo Danno materiale e morale Nesso di
causalità»
Nella causa T-230/95,
Bretagne Angleterre Irlande (BAI), società di diritto francese, con sede in Roscoff
(Francia), con l'avv. Jean-Michel Payre, del foro di Parigi, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet,
consigliere giuridico, e Anders Christian Jessen, membro del servizio giuridico, in
qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos
Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto il ricorso diretto al risarcimento del danno che la ricorrente
assume di aver subito in conseguenza del ritardo con il quale la Commissione le ha
comunicato il testo della sua decisione 7 giugno 1995, che chiude la procedura
avviata ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE, relativa ad aiuti a favore di
Ferries Golfo de Vizcaya SA,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.W. Bellamy, R.M. Moura Ramos,
J. Pirrung e P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16
giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine del ricorso
- 1.
- La ricorrente ha in gestione da vari anni, con la denominazione commerciale di
«Brittany Ferries», una linea di navigazione marittima tra i porti di Plymouth, nel
Regno Unito, e Santander, in Spagna. Con lettera 21 settembre 1992 essa inoltrava
una denuncia alla Commissione per informarla delle ingenti sovvenzioni che
sarebbero state concesse dal consiglio provinciale di Vizcaya e dal governo basco
alla Ferries Golfo de Vizcaya SA, società di diritto spagnolo costituita dalla
Vapores Surdíaz Bilbao, SA, società di diritto spagnolo, e dalla P&O European
Ferries (Portsmouth) Ltd, società britannica, per gestire, dal marzo 1993, una linea
regolare di navigazione tra i porti di Portsmouth e Bilbao.
- 2.
- La denunciante comunicava quindi alla Commissione vari elementi informativi in
suo possesso, relativamente all'accordo che doveva essere stipulato fra la Ferries
Golfo de Vizcaya e le autorità basche, avente ad oggetto la sovvenzione, nel corso
dei primi tre anni di esercizio, per la messa in funzione della linea Bilbao-Portsmouth. Inoltre, essa chiedeva formalmente alla Commissione di avviare un
procedimento ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CE.
- 3.
- L'11 febbraio 1993 la ricorrente trasmetteva alla Commissione alcune osservazioni
complementari in merito agli aiuti concessi alla Ferries Golfo de Vizcaya, nelle
quali insisteva sull'urgente necessità di avviare la procedura di esame richiesta nella
sua denuncia, tenuto conto dell'imminente entrata in funzione dei servizi di
trasporto della linea Bilbao-Portsmouth. Al riguardo, essa precisava che tale linea
si trovava in concorrenza diretta con quella da essa gestita e che la sua apertura,
alle condizioni concordate con le autorità spagnole, era pertanto atta a danneggiare
gravemente i suoi interessi economici.
- 4.
- Il 29 settembre 1993 la Commissione decideva di avviare il procedimento di cui
all'art. 93, n. 2, del Trattato. Alla luce delle informazioni che le erano state
trasmesse, la Commissione accertava che l'aiuto finanziario concesso alla Ferries
Golfo de Vizcaya costituiva un aiuto statale ai sensi dell'art. 92 del Trattato e che
esso non soddisfaceva le condizioni per essere dichiarato compatibile con il mercato
comune. Con lettera 13 ottobre 1993, la suddetta decisione veniva notificata al
governo spagnolo, il quale veniva invitato a confermare che avrebbe sospeso ogni
versamento a titolo del programma di aiuti in questione fino all'adozione della
decisione definitiva della Commissione, nonché a presentare le proprie osservazioni
e a fornire tutti i dati necessari per la valutazione di questo programma.
- 5.
- La decisione di avviare un procedimento concernente gli aiuti concessi dalla Spagna
alla Ferries Golfo de Vizcaya costituiva oggetto di una comunicazione della
Commissione agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1994, C 70, pag. 5) al fine di
consentire loro di presentare le proprie osservazioni.
- 6.
- Non avendo ottenuto alcuna informazione precisa in merito all'evoluzione del
procedimento, il 28 febbraio 1995 la ricorrente invitava formalmente la
Commissione, ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, ad adottare una
decisione definitiva.
- 7.
- Con lettere 12 e 16 giugno 1995, la ricorrente chiedeva alla Commissione di
comunicarle il testo della decisione adottata nel procedimento, che non le era
ancora stato ufficialmente notificato. La sua preoccupazione era conseguente al
fatto che la stampa spagnola aveva dato notizia dell'adozione di una decisione
definitiva della Commissione in questa pratica, a seguito della stipulazione di un
nuovo accordo tra la Ferries Golfo di Vizcaya e le autorità regionali. Stando alle
informazioni pubblicate dalla stampa, tale accordo era analogo a quello del 1992.
Le autorità spagnole si impegnavano ad acquistare dal suo concorrente un numero
ragguardevole di biglietti di viaggio per un periodo di tre anni, il che le avrebbe
permesso di compensare le perdite riportate al di fuori dell'alta stagione. La
ricorrente desiderava quindi essere messa al corrente dei provvedimenti che la
Commissione intendeva adottare nei confronti del nuovo accordo.
- 8.
- Con telecopia 19 giugno 1995, gli uffici della Commissione trasmettevano alla
ricorrente il comunicato stampa 7 giugno 1995, IP/95/579, impegnandosi a farle
pervenire quanto prima il testo della decisione. Nel comunicato stampa la
Commissione annunciava di aver deciso, quello stesso giorno, di chiudere il
procedimento relativo agli aiuti a favore della Ferries Golfo di Vizcaya. In esso era
riportata una sintesi della motivazione della decisione, da cui risultava, tra l'altro,
che l'accordo tra le autorità e il vettore spagnolo era stato modificato in modo da
tener conto delle critiche della Commissione. Quest'ultima si dichiarava quindi
persuasa che alla Ferries Golfo di Vizcaya non era stato accordato alcun aiuto
statale. La decisione riferita in tale comunicato stampa veniva notificata al governo
spagnolo con lettera 11 luglio 1995.
- 9.
- Il 21 giugno 1995 la ricorrente riceveva il comunicato stampa e ribadiva di essere
in attesa del testo della decisione della Commissione al quale il comunicato faceva
riferimento. In risposta, gli uffici della Commissione, dopo aver precisato che la
decisione sarebbe stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
nel corso delle settimane successive, confermavano che le avrebbero fatto pervenire
una copia del testo non appena possibile.
- 10.
- Stando così le cose, il 28 novembre 1995, data alla quale il testo della decisione non
le era ancora stato trasmesso né era stato pubblicato, la ricorrente inviava per
posta l'atto introduttivo del presente ricorso. Tuttavia, a causa degli scioperi
verificatisi in quel periodo nel servizio postale in Francia, il detto ricorso veniva
registrato nella cancelleria del Tribunale solo il 18 dicembre 1995.
- 11.
- Nel frattempo, la decisione della Commissione 7 giugno 1995 veniva pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° dicembre 1995 (GU C 321,
pag. 4). L'8 dicembre 1995 gli uffici della Commissione provvedevano ad inviare
per telecopia alla ricorrente il testo della decisione pubblicata.
- 12.
- Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 1° febbraio 1996,
la ricorrente proponeva quindi un secondo ricorso, iscritto nel ruolo con il numero
T-14/96, tendente all'annullamento della decisione della Commissione che chiude
la procedura di esame relativa agli aiuti a favore di Ferries Golfo di Vizcaya.
- 13.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha disposto
l'apertura della fase orale. Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle
loro risposte ai quesiti rivolti dal Tribunale all'udienza del 16 giugno 1998.
Conclusioni delle parti
- 14.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
condannare la Commissione a risarcire il danno che essa ha subito per via
del ritardo con il quale la decisione 7 giugno 1995 le è stata comunicata;
impartire alle parti un termine entro il quale trasmettere al Tribunale
l'importo del risarcimento determinato di comune accordo, oppure, in
mancanza di accordo, un termine entro il quale far pervenire le loro
conclusioni sulla quantificazione del danno;
condannare la Commissione alle spese.
- 15.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso per risarcimento presentato dalla ricorrente;
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
- 16.
- La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione ha commesso un negligenza
atta a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art.
215, secondo comma, del Trattato, astenendosi dal portare immediatamente a
conoscenza della ricorrente i termini della decisione adottata a seguito della
denuncia che essa aveva inoltrato, nonostante le varie richieste e una lettera di
diffida.
- 17.
- La ricorrente ritiene che il ritardo con il quale la Commissione le ha trasmesso la
decisione adottata il 7 giugno 1995 e notificata al governo spagnolo l'11 luglio 1995
sia abnorme. La circostanza che il testo della decisione non fosse disponibile in
tutte le lingue della Comunità non potrebbe costituire una valida giustificazione per
un tale ritardo. Essa fa valere, da un lato, che gli argomenti relativi alle carenze
manifeste esistenti nel funzionamento interno degli uffici di un'istituzione non sono
riconosciuti fondati dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 22 maggio 1985,
causa 13/83, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. 1513) e, dall'altro, che il testo della
decisione era sicuramente disponibile in lingua spagnola, essendo stato notificato
allo Stato membro interessato. La ricorrente ritiene peraltro che esso avrebbe
dovuto essere disponibile in lingua francese, lingua con la quale il procedimento era
stato avviato. A suo parere, la mancanza di una giustificazione accettabile dimostra
come la Commissione si sia intenzionalmente astenuta dal trasmetterle la sua
decisione definitiva, pur non essendovi alcun ostacolo di fatto e pur avendola
trasmessa alle altre parti del procedimento.
- 18.
- Essa fa valere che tale comportamento negligente ad opera della Commissione le
ha impedito di contestare entro il più breve termine la validità della decisione
controversa, non conoscendone la motivazione (sentenza della Corte 6 luglio 1988,
causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761, punto 14).
Infatti, sarebbe stato indispensabile a tal fine che essa disponesse del testo integrale
della decisione della Commissione, anziché di un semplice comunicato stampa
riassuntivo della medesima. Essa fa rilevare che, per poter appurare che tale
comunicato riportava la parte sostanziale della detta decisione, come ha affermato
la Commissione nel suo controricorso, le sarebbe stato necessario avere a
disposizione il relativo testo, cosa che, per l'appunto, non si è verificata. Orbene,
per impugnare la decisione, sarebbe stato necessario conoscerne la motivazione e
soprattutto appurare i motivi per i quali la Commissione aveva ritenuto che il
nuovo accordo stipulato tra le autorità spagnole e la Ferries Golfo di Vizcaya non
contenesse alcun elemento di aiuto statale.
- 19.
- Ál riguardo, nella sua memoria di replica la ricorrente sottolinea come la
Commissione non abbia ancora dato seguito alla sua lettera 21 dicembre 1995, con
la quale le aveva richiesto la trasmissione del testo del nuovo accordo, ritenendo
che la portata della decisione emanata dalla Commissione non potesse essere
compresa né valutata senza il testo di tale accordo.
- 20.
- La ricorrente precisa che il comportamento che essa rimprovera alla Commissione
le ha cagionato un danno certo e grave, consistente nella circostanza che la sua
nuova ed unica concorrente, la Ferries Golfo di Vizcaya, avrebbe potuto continuare
a ricevere illegittimamente aiuti che le consentirebbero di consolidare la propria
posizione sul mercato. Poiché soltanto i primi tre esercizi sarebbero previsti in
passivo, e supponendo che la Ferries Golfo di Vizcaya venga un giorno obbligata
a restituire le sovvenzioni illegittimamente accordatele, essa avrebbe potuto
approfittare dei tempi procedurali per consolidarsi sul mercato ed acquisire una
clientela stabile. Il ritardo di vari mesi con cui la Commissione ha reso edotta la
ricorrente della sua decisione definitiva avrebbe dilazionato per un periodo di
tempo corrispondente la possibilità di quest'ultima di far cessare la concorrenza
anomala di cui è oggetto.
- 21.
- Quanto all'effettività del danno asserito, la ricorrente argomenta che la
Commissione non può fondatamente sostenere che le due linee di navigazione
marittima di cui trattasi non si trovino in concorrenza diretta e che essa non abbia
conseguentemente subito alcun danno. In ogni caso, il danno da essa allegato non
sarebbe quello risultante da una concorrenza irregolare, bensì quello risultante dal
comportamento negligente della Commissione. Non comunicandole
immediatamente e di propria iniziativa il testo della sua decisione, l'istituzione
l'avrebbe trattata in maniera iniqua. Ancorché il danno così provocato dovesse
essere soltanto morale, esso sarebbe nondimeno certo e risarcibile in conformità
dei principi generali comuni degli ordinamenti degli Stati membri.
- 22.
- La ricorrente fa valere, inoltre, che in mancanza dell'accordo con il quale le
autorità spagnole si sono impegnate a compensare le perdite connesse alla nuova
linea marittima per un periodo minimo di tre anni tale linea non sarebbe stata
istituita, dal momento che la domanda era insufficiente. Benché la decisione di
avviare una procedura d'esame abbia teoricamente posto fine al versamento degli
aiuti, la ricorrente sottolinea come la sua concorrente, come risulta dalla decisione
7 giugno 1995, si sia limitata ad accantonare una somma destinata alla restituzione
delle prime sovvenzioni, senza però restituirla effettivamente. Il nuovo accordo
prevedrebbe il versamento degli aiuti alla Ferries Golfo di Vizcaya a partire dal
1995, talché il programma di aiuti sarebbe stato interrotto solo dal settembre 1993
al dicembre 1994, ossia per un anno e tre mesi.
- 23.
- La ricorrente segnala peraltro che l'ammontare del danno subito non può ancora
essere determinato con precisione. Nella sua memoria di replica, essa fa valere che
tale ammontare dipende in gran parte dall'esito del ricorso di annullamento da essa
proposto avverso la decisione della Commissione che chiude il procedimento
avviato a seguito della sua denuncia. Tuttavia, poiché il danno sarebbe certo, essa
ritiene che il Tribunale sia in grado di statuire (sentenze della Corte 2 marzo 1977,
causa 44/76, Eier-Kontor/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 393; 6 dicembre
1984, causa 59/83, Biovilac/CEE, Racc. pag. 4057, e 14 gennaio 1987, causa 281/84,
Zuckerfabrik Bedburg e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 49). Incomberebbe
alle parti di comunicare al Tribunale l'ammontare del risarcimento, determinato di
comune accordo, oppure di fargli pervenire le loro conclusioni sulla quantificazione
del danno entro il termine che sarà loro impartito (sentenza della Corte 27 marzo
1990, causa C-308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-1203).
- 24.
- La Commissione sostiene, da parte sua, che il comunicato stampa e il testo in
lingua francese della decisione adottata il 7 giugno 1995 sono stati trasmessi alla
ricorrente senza indugio, considerata la disponibilità dei documenti di cui trattasi.
Essa ritiene che la ricorrente non possa fondatamente sostenere che la
Commissione si sia comportata in modo illegittimo nei suoi confronti, così da far
sorgere la responsabilità della Comunità.
- 25.
- Essa fa valere inoltre che la ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto
idoneo a dimostrare, con sufficiente certezza, l'effettività del danno lamentato, o
la sua imminenza e prevedibilità. La ricorrente non potrebbe quindi avvalersi della
giurisprudenza costante che consente di adire la Corte per far accertare la
responsabilità della Comunità per danni imminenti e prevedibili con sufficiente
certezza, anche se il danno non può ancora essere determinato con precisione
(sentenza della Corte 2 giugno 1976, cause riunite 56/74, 57/74, 58/74, 59/74 e
60/74, Kampffmeyer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 711, e sentenza
Grifoni/CEEA, citata).
- 26.
- La Commissione sottolinea come la ricorrente non sia riuscita a definire con
chiarezza e precisione l'oggetto stesso del suo danno materiale, né ad individuare
il danno morale fatto valere in via subordinata e accessoria. In ogni caso, essa
contesta che la ricorrente abbia subito un qualsiasi danno.
- 27.
- La Commissione aggiunge che la ricorrente non ha nemmeno dimostrato che il
danno allegato fosse riconducibile alla negligenza che asserisce da lei commessa.
Il consolidamento sul mercato della Ferries Golfo di Vizcaya per mezzo di aiuti
illegittimamente ricevuti potrebbe trovare la propria causa primaria solo nella
decisione 7 giugno 1995, ammesso che ne venga dimostrata l'illegittimità, non anche
nell'asserito ritardo con il quale essa sarebbe stata comunicata alla ricorrente.
Infatti, nell'indicare che la determinazione del danno asserito dipende dall'esito
favorevole o sfavorevole del ricorso d'annullamento, la ricorrente stessa
ammetterebbe l'insussistenza di un nesso di causalità diretto tra il ritardo
addebitato alla Commissione e il danno in parola, la cui natura sarebbe
necessariamente collegata allo stesso contenuto della decisione controversa.
- 28.
- La Commissione ritiene, infine, che ogni eventuale nesso causale sia stato annullato
dal comportamento stesso della ricorrente, la quale avrebbe avuto fin dal 19 giugno
1995 una sufficiente conoscenza di tale decisione per far valere in giudizio i suoi
diritti.
Giudizio del Tribunale
- 29.
- La responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato
e dei principi generali ai quali tale disposizione rinvia dipende dalla sussistenza di
un complesso di presupposti riguardanti l'illegittimità del comportamento contestato
all'istituzione, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso causale tra tale
comportamento e il danno allegato (sentenze della Corte 17 dicembre 1981, cause
riunite 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener
Walzmühle e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18, e del
Tribunale 16 luglio 1998, causa T-199/96, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc.
pag. II-0000, punto 48).
- 30.
- Il presente ricorso è inteso al risarcimento di un danno che sarebbe stato causato
alla ricorrente dal ritardo con il quale la decisione adottata dalla Commissione il
7 giugno 1995 le è stata comunicata. Conseguentemente, spetta alla ricorrente
fornire la prova di un nesso causale tra l'illecito che si assume commesso
dall'istituzione e il danno lamentato (v. sentenze della Corte 30 gennaio 1992, cause
riunite C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I-359, punto 25;
16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione,
Racc. pag. I-4775, punto 31, e sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite
T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 98).
- 31.
- La ricorrente fa valere, in via principale, un danno materiale che essa reputa certo
e grave, benché non possa ancora essere determinato con precisione. In via
subordinata e accessoria, essa fa valere un danno morale.
- 32.
- Essa chiarisce che il danno materiale risiede nella circostanza che le sia stato
impedito di impugnare nei tempi più brevi la decisione adottata dalla Commissione
nei confronti degli aiuti concessi alla Ferries Golfo di Vizcaya, circostanza che
avrebbe consentito alla sua concorrente di consolidare la sua posizione sul mercato
grazie agli aiuti illegittimamente ricevuti. La conseguenza del ritardo nella
trasmissione della detta decisione sarebbe che essa non avrebbe avuto possibilità
di presentare più precocemente un ricorso d'annullamento e di ottenere in tal
modo la cessazione della concorrenza anomala di cui è oggetto.
- 33.
- Secondo la ricorrente, la determinazione dell'ammontare del danno da essa subito
dipende dall'esito che sarà riservato al ricorso da essa proposto il 1° febbraio 1996
avverso la decisione 7 giugno 1995, nel senso che l'annullamento di questa
decisione ad opera del Tribunale confermerebbe l'esistenza di un danno materiale.
Poiché sarebbe stato possibile adire solo in ritardo il giudice comunitario, per via
del comportamento della Commissione, la Ferries Golfo di Vizcaya avrebbe
conseguentemente fruito di un sistema illegittimo di aiuti per sei mesi di troppo.
Nel caso in cui il Tribunale rigettasse il suo ricorso d'annullamento, essa dovrebbe
limitarsi alla richiesta di risarcimento di un danno morale.
- 34.
- Va constatato che la ricorrente non dimostra il ricorrere di un nesso di causalità
tra il comportamento da essa addebitato alla Commissione e il danno materiale che
asserisce di aver subito. Invero, emerge dal complesso dell'argomentazione svolta
dalla ricorrente che l'elemento generatore del danno morale da essa allegato è la
decisione adottata dalla Commissione il 7 giugno 1995, che consente alle autorità
spagnole di versare determinati importi alla Ferries Golfo di Vizcaya, non anche
il fatto che questa decisione le sia stata notificata sei mesi più tardi. Il ritardo con
il quale la ricorrente ha presentato il suo ricorso d'annullamento, che sarebbe
imputabile al comportamento della Commissione, ammesso che quest'ultimo possa
considerarsi illecito, non può averle cagionato un danno materiale autonomo e
distinto da quello che potrebbe derivare dalla decisione impugnata nella causa T-14/96. Questa decisione, che produce effetti continuati dalla data della sua
adozione, è la causa necessaria di qualsiasi danno materiale eventualmente subito
dalla ricorrente. Invero, se tale decisione non fosse stata adottata né posta in
esecuzione, un ritardo nella comunicazione della posizione adottata dalla
Commissione nei confronti degli aiuti controversi non avrebbe potuto ledere gli
interessi patrimoniali della ricorrente, come quest'ultima sostiene.
- 35.
- Le considerazioni che precedono non risultano infirmate dall'argomentazione della
ricorrente secondo la quale, ove la decisione le fosse stata trasmessa
immediatamente, essa avrebbe potuto proporre il suo ricorso d'annullamento con
sei mesi d'anticipo e adoperarsi in tal modo per limitare l'ammontare del danno
che sostiene di aver subito. Occorre rilevare che il ragionamento della ricorrente
presuppone che l'annullamento di questa decisione e l'eventuale rimborso degli
aiuti, in esito ai procedimenti previsti dal diritto comunitario e da quello nazionale,
non siano del tutto idonei a risarcirla del suo asserito danno materiale. Comunque
sia, tenuto conto del carattere continuativo del danno lamentato, la ricorrente non
può dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il ritardo che essa pone a
carico della Commissione e la quota parte di tale danno considerata irreparabile.
E' sufficiente rilevare come tutti gli effetti prodottisi nel tempo a seguito della
decisione adottata il 7 giugno 1995 siano conseguenza dell'esecuzione di
quest'ultima, non anche di un eventuale ritardo nella sua comunicazione alla
ricorrente.
- 36.
- Peraltro il Tribunale constata che la ricorrente non ha in nessun momento
presentato un'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata
nell'ambito della causa T-14/96. Richiedendo la sospensione degli effetti della
decisione 7 giugno 1995, essa avrebbe potuto ottenere una diminuzione del danno
materiale allegato, fermo restando il suo onere di provare la sussistenza di tutti i
requisiti per la concessione di provvedimenti provvisori da parte del giudice
comunitario.
- 37.
- Avendo il Tribunale concluso nel senso che il comportamento addebitato alla
Commissione non è l'elemento generatore del danno materiale lamentato dalla
ricorrente, occorre ancora accertare se tale comportamento le abbia causato un
danno morale.
- 38.
- Occorre ricordare che, per ottenere la riparazione dell'asserito danno morale, la
ricorrente deve dimostrare di aver subito un danno reale e certo. Pertanto essa non
può, in via di principio, limitarsi a far valere l'asserita illiceità del comportamento
della Commissione nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21
marzo 1996, causa T-230/94, Farrugia/Commissione, Racc. pag. II-195, punto 46).
- 39.
- Non avendo la ricorrente addotto alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza
e a determinare l'entità del suo danno morale, incombe ad essa quanto meno
dimostrare che il comportamento censurato della Commissione fosse, per la sua
gravità, atto a causarle un danno di questo tipo. Orbene, la ricorrente, pur
reputando di essere stata trattata in maniera iniqua, si limita a far leva unicamente
sulla propria concezione del trattamento che la Commissione riserva o dovrebbe
riservare alle parti denuncianti nei procedimenti in materia di aiuti statali. Non
essendo state individuate le circostanze oggettive che potrebbero avvalorare la sua
asserzione relativa ad un presunto trattamento iniquo, l'esistenza del danno morale
allegato dalla ricorrente non può considerarsi dimostrata.
- 40.
- Ne consegue che non viene soddisfatto, nel caso di specie, il complesso dei
presupposti per il sorgere della responsabilità della Comunità nei confronti della
ricorrente. Pertanto, senza necessità per il Tribunale di pronunciarsi sulla legittimità
del comportamento addebitato alla Commissione, la domanda di risarcimento
dev'essere respinta.
Sulle spese
- 41.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente
è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, avendo la Commissione
concluso in tal senso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
VesterdorfBellamy
Moura Ramos
Pirrung Mengozzi
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 gennaio 1999.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf