Language of document : ECLI:EU:F:2009:154

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

18 novembre 2009

Causa F‑11/05 RENV

Olivier Chassagne

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale previo annullamento – Non luogo a provvedere»

Oggetto: Ricorso proposto, ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, dal sig. Chassagne e iscritto a ruolo con il n. F‑11/05. Con ordinanza 29 giugno 2006, causa F‑11/05, Chassagne/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑65 e II‑A‑1‑241), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso del ricorrente in quanto manifestamente irricevibile. Con sentenza, pronunciata su impugnazione, 19 settembre 2008, causa T‑253/06 P, Chassagne/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale di primo grado ha annullato l’ordinanza 29 giugno 2006, Chassagne/Commissione, cit., e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Decisione: Non vi è luogo a provvedere nella causa F‑11/05 RENV, Chassagne/Commissione, cancellata dal ruolo del Tribunale. La Commissione è condannata alle spese sostenute dal ricorrente sino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado 19 settembre 2008. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute dopo la pronuncia di tale sentenza.

Massime

Procedura – Inerzia della parte ricorrente – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a provvedere

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 75)

Per scrupolo di buona amministrazione della giustizia, spetta al Tribunale della funzione pubblica, alla luce della persistente inerzia di un ricorrente, accertare d’ufficio, conformemente all’art. 75 del suo regolamento di procedura, che un ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a provvedere.

(v. punto 28)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 giugno 2008, causa T‑299/06, Leclercq/Commissione (non pubblicata nella Raccolta)