Language of document : ECLI:EU:T:2014:26

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

23 gennaio 2014

Causa T‑174/13 P

Commissione europea

contro

BO

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Previdenza sociale – Rimborso delle spese di trasporto – Spese di trasporto per ragioni linguistiche – Articolo 19, paragrafo 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee – Titolo II, Capitolo 12, punto 2.5, delle direttive generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 15 gennaio 2013, BO/Commissione (F‑27/11).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da BO nel presente grado di giudizio.

Massime

Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Spese di trasporto per ragioni linguistiche – Rimborso – Esclusione – Rimborso delle spese di trasporto legate a cure mediche che richiedono l’utilizzo di una lingua della quale si ha una conoscenza approfondita – Ammissibilità – Presupposti

(Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, art. 19)

Emerge dall’articolo 19 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee e dal punto 2.5, Capitolo 12, Titolo II, delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, che la presa a carico delle spese mediche da parte del regime comune di assicurazione malattia alle istituzioni dell’Unione non istituisce un conseguente diritto alla presa a carico delle relative spese di trasporto.

Quindi, nell’ipotesi in cui emerga che talune spese di trasporto sono state sostenute come conseguenza di una scelta, certamente conforme al principio della libera scelta del medico di cui all’articolo 19 della citata regolamentazione comune, che riflette la preferenza data dal beneficiario del citato regime di assicurazione malattia ai servizi prestati da un medico o ad un trattamento effettuato in una lingua che egli padroneggia, laddove la lingua in esame non costituisce una componente intrinseca al trattamento e le cure necessarie sono accessibili nel luogo di residenza o nella sede di servizio del beneficiario, i motivi esclusivamente di natura linguistica che hanno guidato la scelta del prestatore escludono la presa a carico delle relative spese di trasporto o di accompagnamento.

Per contro, lo stesso non può dirsi nell’ipotesi in cui le spese di trasporto sono sostenute per motivi che non derivano da una scelta di convenienza, ma sono indispensabili per consentire al beneficiario di seguire un trattamento o di beneficiare di cure che non sono accessibili nel luogo di residenza o nella sede di servizio, sempreché la lingua nella quale viene effettuato il trattamento o prestata la cura di cui trattasi costituisca una condizione essenziale di questi ultimi. Ciò si verifica quando l’impiego di una lingua parlata dal beneficiario è intrinseco e inscindibilmente legato al trattamento stesso, in particolare nell’ambito di una pedopsicoterapia.

(v. punti 37‑41)