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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso del sig. Habib Kachakil Amar contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 28 settembre 2004

(causa T-388/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 28 settembre 2004 il sig. Habib Kachakil Amar, domiciliato in Valencia (Spagna), rappresentato dall'avv.to D. Juan Carlos Heder, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 luglio 2004 (procedimento R 175/2004-1) e

-    condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio di cui trattasi:    Marchio figurativo costituito da una linea nera longitudinale spessa che termina in un triangolo - Domanda nº 3.235.157 per prodotti appartenenti alla classe 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, specialmente calzature sportive).

Decisione impugnata dinanzi alla

commissione di ricorso:            Rigetto della domanda di registrazione in quanto ricorrono gli impedimenti assoluti elencati all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

Decisione della commissione

di ricorso:                    Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso:    Errata applicazione dell'art. 7, nn. 1, lett. b), e 3 del regolamento summenzionato, nonché violazione dei diritti della difesa e del principio di tutela del legittimo affidamento.

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