Language of document : ECLI:EU:T:2007:117

Causa T-387/04

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione della Germania — Aiuti di Stato — Interesse ad agire — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)

2.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)

3.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)

4.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA)

(Art. 226 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)

5.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti idonei a modificare una determinata situazione giuridica

(Art. 230 CE)

6.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra

(Art. 88, n. 3, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)

7.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra

(Art. 88, n. 3, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)

8.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA)

(Artt. 87 CE e 88 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87)

1.      Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto in questione. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto controverso possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

Riguardo ad una decisione della Commissione relativa ad un piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra (PNA) che ha respinto il detto PNA solo nella parte in cui prevedeva alcune misure di adeguamento ex post dell’assegnazione di quote di emissione, dichiarando tali misure incompatibili con i criteri nn. 5 e 10 dell’allegato III della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, l’esistenza di un interesse ad agire dipende dalla natura giuridica della procedura d’esame e dal potere decisionale della Commissione ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 e, in particolare, dalla questione se la decisione di cui trattasi comporti l’autorizzazione del PNA nella sua totalità.

(v. punti 96, 98)

2.      Il controllo preventivo, ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, effettuato dalla Commissione a seguito di una notifica da parte di uno Stato membro di un piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra (PNA) non porta necessariamente a una decisione di autorizzazione, dato che la Commissione deve intervenire solo qualora ritenga necessario sollevare obiezioni nei confronti di alcune parti del PNA notificato e prendere, in caso di rifiuto dello Stato membro di modificare il proprio PNA, una decisione di rigetto. Inoltre, tali obiezioni e tale decisione di rigetto devono intervenire entro tre mesi dalla notifica del PNA. In mancanza, infatti, il PNA notificato acquista carattere definitivo e beneficia di una presunzione di legittimità che consente allo Stato membro di attuarlo nel periodo di assegnazione pertinente. Pertanto, tale controllo particolare si fonda su una presunzione di legittimità della misura statale che è soggetta solo a un divieto temporaneo di attuazione. Ne consegue che nessuna decisione della Commissione che comporti il rigetto di un PNA o di talune sue parti – neanche qualora implichi un’accettazione esplicita da parte della Commissione di altre parti del PNA o considerazioni in cui quest’ultima esponga i motivi per cui non intende sollevare obiezioni nei loro confronti, e neanche qualora tale decisione sia seguita dall’accettazione delle modifiche apportate al PNA – può essere considerata un’autorizzazione, in quanto atto costitutivo di diritti, dato che, per loro natura, le misure notificate in tale contesto non necessitano di siffatta autorizzazione.

(v. punto 115)

3.      La procedura d’esame avviata ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, mira, fatta salva la possibilità di controllo preventivo da parte della Commissione, a garantire agli Stati membri la certezza del diritto e a consentire loro di essere rapidamente informati sulle modalità con cui possono assegnare le quote di emissione e gestire il sistema di scambio di quote in base al loro piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA) nel periodo di assegnazione considerato. Infatti, data la brevità di tale periodo, sia la Commissione sia gli Stati membri hanno un legittimo interesse a che qualsiasi controversia relativa al contenuto del PNA sia risolta rapidamente e a che tale PNA non sia esposto, per l’intero suo periodo di validità, al rischio di contestazioni da parte della Commissione. Inoltre, l’attuazione degli obiettivi della direttiva 2003/87, secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, verrebbe ostacolata dal divieto di dare attuazione ai PNA fintantoché la Commissione non abbia adottato una decisione di autorizzazione.

(v. punti 117-118)

4.      In mancanza di un potere generale di autorizzazione stricto sensu della Commissione nei confronti del piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA) notificato da uno Stato membro, la mancanza di obiezioni da parte della stessa Commissione alla scadenza del termine di tre mesi di cui all’art. 9, n. 3, prima frase, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, non comporta alcuna presunzione o finzione giuridica di autorizzazione del PNA. A tale proposito, la Commissione dispone soltanto di un potere di controllo e di rigetto limitato, circoscritto ai soli criteri elencati nell’allegato III e nelle disposizioni dell’art. 10 della menzionata direttiva. Pertanto, alla scadenza del detto termine ne consegue solo che il PNA – che beneficia di una presunzione di legittimità, salvo obiezioni della Commissione – acquista carattere definitivo e può essere messo in atto dallo Stato membro senza bisogno di alcuna autorizzazione generale da parte della Commissione. Tale valutazione è corroborata dal fatto che l’art. 9, n. 3, della direttiva di cui trattasi non prevede espressamente alcuna disposizione che introduca una presunzione o una finzione giuridica, il che peraltro potrebbe compromettere il potere di controllo conferito alla Commissione dall’art. 226 CE e che quest’ultima deve poter esercitare.

(v. punti 120-122)

5.      Solo il dispositivo di una decisione è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio. Per contro, gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso di annullamento e possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice comunitario solo qualora, in quanto motivazione di un atto arrecante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto, o se, quanto meno, tale motivazione sia idonea a modificare il merito di quanto è stato deciso nel dispositivo dell’atto in questione. Poiché, in linea di principio, il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione, esso va interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione.

Di conseguenza, in mancanza di una presa di posizione giuridicamente vincolante su una regola nel dispositivo di una decisione della Commissione relativa ad un piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra, ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, la motivazione di tale decisione, nella parte concernente la suddetta regola e la sua eventuale compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, è sottratta al controllo del giudice comunitario nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto contro questa stessa decisione ai sensi dell’art. 230 CE e non può costituire il fondamento di un qualsivoglia interesse ad agire di un operarore economico.

(v. punti 127, 130)

6.      L’obbligo per uno Stato membro di notificare alla Commissione, ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, qualsiasi progetto diretto a istituire un aiuto di Stato è giuridicamente distinto e, in linea di principio, indipendente da quello relativo alla notifica di un piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA) ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. Una decisione basata unicamente sull’art. 9, n. 3, di tale direttiva e non sugli artt. 87 CE e 88 CE, di per sé, consente alla Commissione di effettuare, sugli aspetti di aiuto di Stato del PNA di cui trattasi, solo una valutazione sommaria alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato, il che non osta all’eventuale successiva adozione di una decisione formale ai sensi dell’art. 88, n. 3, terza frase, CE.

(v. punto 133)

7.      Né la direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, adottata sul solo fondamento dell’art. 175 CE e non su quello dell’art. 89 CE, né misure giuridicamente non vincolanti adottate in tale contesto possono validamente limitare la portata e l’effetto utile delle regole relative al controllo degli aiuti di Stato. Infatti, fatto salvo l’obbligo che la Commissione ha di tener conto della possibilità di conflitti tra le disposizioni di un piano nazionale per l’assegnazione delle dette quote (PNA) e la normativa in materia di aiuti di Stato, nell’ambito di una procedura di esame ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, e dell’eventualità che la notifica di un PNA possa anche costituire una notifica ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, in mancanza di un fondamento normativo pertinente la direttiva 2003/87 non può costituire una lex specialis che consenta il controllo degli aiuti di Stato nell’ambito della procedura d’esame di cui al detto art. 9, n. 3.

(v. punti 132, 134)

8.      Il criterio n. 5 dell’allegato III della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, il quale prevede che occorra rispettare gli artt. 87 CE e 88 CE anche nel contesto dell’attuazione dei piani nazionali di assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra, è solo l’espressione di un principio consolidato di diritto comunitario, secondo cui ogni atto di diritto derivato dev’essere attuato in modo tale da non violare le norme del Trattato né alcun’altra norma di diritto primario, quali i principi generali del diritto o i diritti fondamentali. Tuttavia, siffatto obbligo generale di rispettare il diritto comunitario non può comportare l’obbligo di svolgere una procedura amministrativa conformemente a tutte le disposizioni procedurali e sostanziali pertinenti, come quelle del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] CE, bensì impone alla Commissione unicamente di effettuare una valutazione sommaria ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/87. Infine, la procedura di esame ai sensi dell’art. 9, n. 3, di tale direttiva non consente in alcun caso alla Commissione di autorizzare gli Stati membri a derogare a disposizioni di diritto comunitario che non sono contenute nella direttiva stessa.

(v. punto 135)