Language of document : ECLI:EU:T:2015:675

Causa T‑245/11

ClientEarth

e
The International Chemical Secretariat

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti in possesso dell’ECHA – Documenti provenienti da terzi – Termine impartito per rispondere ad una domanda di accesso – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela di interessi commerciali di un terzo – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Interesse pubblico prevalente – Informazioni ambientali – Emissioni nell’ambiente»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 settembre 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione autografa di un avvocato – Deposito di un ricorso a nome di due ricorrenti – Sottoscrizione preceduta dalla menzione di uno solo dei ricorrenti – Ricevibilità – Presupposti

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 43, § 1, comma 1, e 44, § 1]

2.      Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da più ricorrenti avverso la stessa decisione – Legittimazione attiva di uno di loro – Ricevibilità del ricorso nel suo complesso

(Art. 263, comma 4, TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell’atto

(Art. 263 TFUE)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Diniego di accesso a un documento con la motivazione che non esiste o non è detenuto dall’istituzione interessata – Circostanza che non può comportare l’inapplicabilità del regolamento

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4 e 8, §§ 1 e 3)

5.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Decisione di diniego di accesso a documenti di un’istituzione in seguito a una domanda di conferma – Inclusione – Presupposti

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, § 1)

6.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Nozione – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse che deve perdurare sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale

(Art. 263, comma 4, TFUE)

7.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di un’agenzia dell’Unione che nega l’accesso a determinati documenti – Pubblicazione in corso di causa delle informazioni richieste sul sito Internet dell’agenzia – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, § 1)

8.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine impartito per rispondere ad una domanda di accesso – Superamento – Decisione implicita di rigetto – Mantenimento della competenza dell’istituzione interessata a rispondere oltre il termine alla domanda di accesso – Decisione di proroga – Conseguenze del superamento del termine

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, §§ 1 e 2)

9.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive

(Art. 15, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, 4° e 11° considerando e artt. 1 e 4)

10.    Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Diffusione su Internet di talune informazioni relative alle sostanze registrate – Nomi e recapiti dei dichiaranti – Possibilità per l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di non comunicare informazioni in assenza di una richiesta di riservatezza da parte degli interessati – Insussistenza

[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino, e n. 1907/2006, artt. 10, a), xi), 118, § 2, d), e 119, § 2, d)]

11.    Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Presupposti – Pregiudizio concreto, effettivo e grave a tale processo – Portata

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, comma 1, e n. 1907/2006, art. 119, § 2)

12.    Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Portata – Ampiezza del carico di lavoro reso necessario dalla domanda di accesso – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3)

13.    Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

14.    Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Accesso ai documenti detenuti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Presunzione a favore della non divulgazione delle informazioni relative al quantitativo esatto di una sostanza fabbricata o immessa sul mercato – Obbligo dell’ECHA di dimostrare l’esistenza di un pregiudizio agli interessi commerciali degli interessati in caso divulgazione – Insussistenza

[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, e n. 1907/2006, art. 118, § 2, c)]

15.    Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Applicazione del regolamento n. 1367/2006 in quanto lex specialis rispetto al regolamento n. 1049/2001 – Rilevanza – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Portata – Tutela degli interessi commerciali – Esclusione

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1, 2, dal 1° al 3° trattino, 3 e 5, e n. 1367/2006, art. 6, § 1)

16.    Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico alla divulgazione dei documenti – Nozione

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, e n. 1367/2006, art. 6, § 1)

17.    Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico alla divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, e n. 1367/2006, art. 6, § 1)

18.    Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Nozione – Informazione sul quantitativo di sostanze chimiche fabbricato o immesso sul mercato – Esclusione

[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 2, § 1, d), ii), e n. 1907/2006, art. 3, § 15]

19.    Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da terzi – Obbligo di previa consultazione dei terzi interessati – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1, 2 e 4)

20.    Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di una persona determinata – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata – Esclusione dall’obbligo – Informazioni sul quantitativo esatto di una sostanza chimica fabbricato o immesso sul mercato ai sensi del regolamento n. 1907/2006 – Presupposti

[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino, e § 6, e n. 1907/2006, art. 118, § 2, c)]

21.    Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ricevibilità – Soluzione analoga per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Censura vertente sulla violazione del principio di proporzionalità dedotta a sostegno di un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 – Ricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 44, § 1, c), e 48, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6]

22.    Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Diffusione su Internet di talune informazioni relative alle sostanze registrate – Fasce totali di tonnellaggio delle sostanze – Possibilità, per un terzo, di obbligare l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a comunicare fasce non ancora stabilite presentando una domanda di accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001 – Insussistenza

[Convenzione di Aarhus, art. 4, § 3, a); regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 1, e 4, § 4, n. 1367/2006, art. 3, comma 1, e n. 1907/2006, artt. 118, § 1, e 119, § 2, b)]

23.    Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)]

1.      Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, l’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato delle parti. Per quanto riguarda un ricorso redatto e proposto da un avvocato in nome di due ricorrenti, il fatto che l’ultima pagina del ricorso rechi le menzioni «presentato rispettivamente da» e «per conto di» facendo riferimento a una sola delle ricorrenti non può inficiare la conclusione che tale ricorso è conforme sia alla predetta disposizione, sia all’articolo 44, paragrafo 1, di detto regolamento. Infatti, da un lato, da nessuna disposizione del diritto dell’Unione discende che siffatte menzioni siano obbligatorie e che l’avvocato debba specificare nell’ultima pagina del ricorso, a seguito dell’apposizione della sua firma, le ricorrenti interessate. Dall’altro, non può ragionevolmente sostenersi, tenuto conto del fatto che ognuna delle ricorrenti ha debitamente conferito poteri di rappresentanza all’avvocato che ha firmato il ricorso, che la menzione di una sola ricorrente prima e dopo la firma dell’avvocato costituisca una limitazione della rappresentanza di quest’ultimo, presso un giudice dell’Unione, unicamente a detta ricorrente.

(v. punti 84, 88‑92)

2.      Nel caso di un unico ricorso, quando una delle ricorrenti dispone della legittimazione ad agire, non occorre esaminare la legittimazione ad agire delle altre ricorrenti, salvo basarsi su considerazioni di economia processuale.

(v. punto 97)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 101‑104)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 105, 106)

5.      Come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il rigetto di una domanda di conferma può, in linea di principio, costituire oggetto di un ricorso di annullamento. A tal riguardo, se, certamente, una risposta ad una richiesta di informazioni generale non costituisce necessariamente una decisione che rende possibile il rimedio del ricorso di annullamento, diversamente vale, tuttavia, nell’ipotesi di richiesta di informazioni ben precise, in risposta alla quale un’agenzia dell’Unione non si è limitata a comunicare semplici informazioni generali, ma ha adottato una decisione con la quale ha respinto la richiesta di informazioni. Indipendentemente dalla questione se detta agenzia fosse tenuta o meno a fornire accesso alle predette informazioni, segnatamente ai sensi del regolamento n. 1049/2001, ciò non toglie che si tratti di una decisione negativa destinata a produrre effetti giuridici e, quindi, impugnabile.

(v. punti 107, 109, 110)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 114, 115)

7.      Nel caso di un ricorso diretto contro il diniego di un’agenzia dell’Unione di divulgare talune informazioni l’accesso alle quali era stato chiesto ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, quando, in seguito alla presentazione del ricorso, le informazioni richieste sono divulgate sul sito Internet dell’agenzia, si deve constatare che la controversia è divenuta priva di oggetto e la ricorrente ha perduto interesse ad agire, cosicché non occorre più statuire. In tale prospettiva, per quanto concerne tali informazioni, la richiesta della ricorrente può quindi essere considerata soddisfatta. L’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui nega l’accesso alle predette informazioni, non le procurerebbe, pertanto, alcun beneficio.

(v. punti 119, 120)

8.      La scadenza dei termini previsti nell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, non produce l’effetto di privare l’istituzione del potere di adottare una decisione esplicita. A tal riguardo, il legislatore ha previsto le conseguenze di un superamento del termine stabilito all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del detto regolamento, disponendo, all’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento che la sua violazione da parte dell’istituzione comporta il diritto di proporre ricorso giurisdizionale. Il superamento del termine di risposta non può tuttavia inficiare la decisione relativa alla domanda di conferma con un’illegittimità che giustifica il suo annullamento. Lo stesso vale ove la legittimità o la validità di una decisione di proroga siano rimesse in discussione. Infatti, anche l’invalidità della decisione di proroga consentirebbe solo di ritenere, tutt’al più, che il termine per rispondere alla domanda di conferma non sia stato prorogato e che, pertanto, la decisione impugnata sia stata adottata fuori termine, il che non pregiudicherebbe comunque la sua legittimità.

(v. punti 130‑132, 136)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 145, 146, 202)

10.    Nel caso di una richiesta di accesso a nominativi e coordinate di fabbricanti e importatori di sostanze chimiche registrate presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), quest’ultima non può fondare una decisione di diniego di accesso sull’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, letto in combinato disposto con l’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche, in quanto i predetti nominativi e coordinate sono informazioni che ricadono nell’articolo 119, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1907/2006. Orbene, il predetto articolo 119, paragrafo 2, prevede la diffusione su Internet di tutte le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza, salvo la richiesta di riservatezza ai sensi dell’articolo 10, lettera a), punto xi), del regolamento n. 1907/2006.

Infatti, anche ammettendo, da una parte, che il regime di diffusione su Internet previsto dall’articolo 119 del regolamento n. 1907/2006 sia esaustivo, l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, letto in combinato disposto con l’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, non sarebbe applicabile alle informazioni di cui all’articolo 119 del predetto regolamento e, di conseguenza, non potrebbe giustificare il diniego di accesso alle informazioni relative ai nominativi e alle coordinate dei dichiaranti. Anche ammettendo, dall’altra, che il regime previsto da detto articolo 119 non escluda totalmente, in linea di principio, il regime di accesso ai documenti previsto dall’articolo 118 del regolamento n. 1907/2006 e il regolamento n. 1049/2001, ciò non toglie che l’articolo 119, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1907/2006 preveda che le informazioni come i nominativi e le coordinate dei dichiaranti debbano essere divulgate su Internet, salvo che l’ECHA accolga una richiesta di riservatezza. Di conseguenza, l’ECHA non può, in assenza di una richiesta di tal genere, motivare il diniego di qualsiasi divulgazione delle informazioni richieste sulla base della presunzione legale prevista all’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, in base al rilievo che la divulgazione pregiudicherebbe la tutela degli interessi commerciali dell’interessato. Infatti, la presunzione legale di cui all’articolo 118 del regolamento n. 1907/2006 non può giustificare che un’informazione non sia, in linea di principio, divulgata, mentre una disposizione più specifica, ossia l’articolo 119, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, richiede che tale informazione sia, in linea di principio, divulgata.

(v. punti 151‑153)

11.    L’applicazione dell’eccezione al diritto di accesso ai documenti concernente la tutela del processo decisionale, prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, richiede che sia dimostrato che l’accesso in questione può pregiudicare concretamente l’interesse tutelato dall’eccezione e che il rischio di pregiudizio a tale interesse è ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico. Inoltre, per rientrare nell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento, il pregiudizio al processo decisionale deve essere grave. Ciò in particolare ricorre quando la divulgazione dei documenti considerati ha un impatto sostanziale sul processo decisionale. Orbene, la valutazione della gravità dipende dall’insieme delle circostanze del caso, in particolare dagli effetti negativi sul processo decisionale invocati dall’istituzione in merito alla divulgazione dei documenti considerati.

Nel caso di una domanda di accesso a nominativi e coordinate di fabbricanti e importatori di sostanze chimiche registrate presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), i nominativi dei dichiaranti costituiscono non informazioni relative al processo decisionale dell’ECHA, bensì piuttosto informazioni interessate dalla decisione risultante dal processo medesimo. L’accesso alle informazioni richieste non può impedire all’ECHA di decidere riguardo alle misure da adottare per adempiere agli obblighi di divulgare informazioni su Internet, di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche. Del pari, un asserito rischio di elusione delle procedure previste dal regolamento n. 1907/2006 non riguarda il processo decisionale, ma piuttosto le conseguenze di un’eventuale divulgazione delle informazioni richieste. Orbene, il motivo di rifiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 riguarda esclusivamente il processo decisionale.

(v. punti 156, 157, 160, 162)

12.    L’eccezione al diritto di accesso ai documenti prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, mira unicamente a tutelare il processo decisionale e non ad evitare un carico di lavoro eccessivo per le istituzioni interessate.

(v. punto 161)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 168‑172, 231)

14.    L’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche, contiene una presunzione generale secondo la quale l’informazione sul tonnellaggio esatto delle sostanze fabbricate o immesse sul mercato è, di norma, pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali dell’interessato. Qualora si applichi la presunzione legale di cui a tale disposizione, l’autorità interessata può ritenere che la divulgazione pregiudichi la tutela degli interessi commerciali dell’interessato, senza essere tenuta ad effettuare una valutazione concreta del contenuto di ciascun documento di cui è richiesta la divulgazione. In ragione di tale presunzione legale e in assenza di elementi concreti che potrebbero rimetterla in discussione, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non è tenuta a dimostrare in qual modo la divulgazione del tonnellaggio esatto avrebbe pregiudicato gli interessi commerciali degli interessati.

Tale conclusione non viene rimessa in discussione dal fatto che l’esame richiesto per il trattamento di una richiesta di accesso a taluni documenti debba rivestire, in linea di principio, carattere concreto e individuale. Tale principio conosce infatti eccezioni, segnatamente ove sussista una presunzione generale secondo la quale la divulgazione del documento in questione pregiudicherebbe uno degli interessi tutelati dalle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Ciò vale tanto più quando una presunzione di tal genere è esplicitamente prevista da una disposizione di legge, ossia l’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.

(v. punti 174, 176, 177)

15.    L’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stabilisce una regola relativa alle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il secondo periodo del medesimo paragrafo 1 non menziona semplicemente le altre eccezioni, bensì le altre eccezioni previste all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001. Tale disposizione si riferisce, pertanto, alle eccezioni di cui a tale articolo 4, paragrafi 1 e 2, secondo trattino, e paragrafi 3 e 5. Poiché la tutela degli interessi commerciali rientra nell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, cui si riferisce il primo periodo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, essa non è compresa nella nozione di altre eccezioni di cui al secondo periodo di tale articolo 6, paragrafo 1.

(v. punto 187)

16.    L’articolo 6, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, fa riferimento solo a un interesse pubblico alla divulgazione e non a un interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Dall’articolo 6, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1367/2006 non deriva, quindi, che la divulgazione delle informazioni ambientali presenta sempre un interesse pubblico prevalente.

(v. punto 189)

17.    Se è vero che l’interesse pubblico prevalente che può giustificare la divulgazione di un documento non deve necessariamente essere distinto dai principi soggiacenti al regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, considerazioni generiche non possono da sole, tuttavia, essere idonee a dimostrare che il principio di trasparenza presenta una rilevanza particolare, che potrebbe prevalere sulle ragioni che giustificano il diniego di divulgazione di documenti e spetta al richiedente invocare concretamente le circostanze su cui si fonda l’interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti in questione.

Ne consegue che un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di un documento non deriva dal solo fatto che le informazioni in questione costituiscono informazioni ambientali. In tal senso, per quanto riguarda una domanda di informazioni ambientali relative al tonnellaggio esatto di determinate sostanze pericolose fabbricate o immesse sul mercato, il richiedente non può invocare, in modo generico, principi soggiacenti al regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, letto in combinato disposto con il regolamento n. 1049/2001, senza far valere alcun argomento idoneo a dimostrare che, per quanto riguarda il tonnellaggio esatto delle sostanze, l’invocazione del principio di trasparenza, che consente una migliore partecipazione del cittadino al processo decisionale, presenta, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, una rilevanza particolare.

(v. punti 193, 194, 196)

18.    Sebbene il regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, non contenga alcuna definizione esplicita della nozione di emissioni nell’ambiente, è lecito concludere, alla luce del tenore dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii), di tale regolamento, che possono costituire emissioni solamente i rilasci nell’ambiente che incidano o possano incidere sugli elementi dell’ambiente. In tal senso, la sola fabbricazione o immissione sul mercato di una sostanza non può essere considerata come il rilascio di tale sostanza nell’ambiente, cosicché l’informazione sul tonnellaggio fabbricato o immesso sul mercato non può neanch’essa costituire un’informazione relativa a un’emissione nell’ambiente.

Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento secondo cui una sostanza immessa sul mercato interagisce necessariamente con l’ambiente e con gli essere umani, cosicché l’immissione nel mercato costituisce già l’emissione nell’ambiente. Innanzitutto, l’interazione con la salute o la sicurezza umana non è sufficiente per concludere in ordine all’esistenza di un’emissione nell’ambiente che incide o che può incidere sugli elementi dell’ambiente. A tal riguardo, se è vero che il rischio astratto dell’emissione di una sostanza sussiste dal momento della sua produzione e che non è certamente escluso che tale rischio sia aumentato dall’immissione sul mercato della sostanza, il solo rischio che una sostanza possa essere emessa nell’ambiente non giustifica, tuttavia, la qualificazione del tonnellaggio della sostanza fabbricata o immessa sul mercato quale informazione su emissioni nell’ambiente.

Inoltre, esistono sostanze, ossia segnatamente le sostanze intermedie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 15, del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche, che, ove ne sia fatto l’uso cui sono destinate, non sono emesse nell’ambiente. Sebbene tutte le sostanze, diverse dalle sostanze intermedie, possano essere rilasciate nell’ambiente in un momento del loro ciclo di vita, ciò non significa tuttavia che, per tali sostanze, il tonnellaggio fabbricato o immesso sul mercato possa essere considerato quale informazione attinente a rilasci nell’ambiente che incidano o possano incidere sugli elementi dell’ambiente.

(v. punti 205, 206, 208‑213)

19.    V. il testo della decisione.

(v. punti 222, 223)

20.    Dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, risulta che, se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una o più delle eccezioni al diritto di accesso, le parti restanti del documento vengono divulgate. Peraltro, il principio di proporzionalità esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito. In proposito, l’articolo 4, paragrafo 6, di detto regolamento implica un esame specifico e concreto del contenuto di ciascun documento. Infatti, solo un siffatto esame di ciascun documento può consentire all’istituzione di valutare la possibilità di accordare al richiedente un accesso parziale. Una valutazione di documenti effettuata per categorie piuttosto che in relazione ai concreti elementi d’informazione contenuti in tali documenti risulta insufficiente, poiché l’esame da effettuarsi da parte dell’istituzione deve permettere alla stessa di valutare in concreto se l’eccezione invocata si applichi effettivamente a tutte le informazioni contenute in tali documenti.

Nel caso di una richiesta di informazioni relative al tonnellaggio esatto di determinate sostanze fabbricate o immesse sul mercato, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) non è obbligata ad eseguire un esame caso per caso, in quanto la presunzione legale prevista all’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche, secondo la quale la divulgazione del tonnellaggio esatto è pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali degli interessati, copre tutte le sostanze di cui trattasi. Inoltre, il richiedente non ha dedotto, né per tutte queste sostanze né per sostanze specifiche, elementi che possono rimettere in discussione detta presunzione legale, e non ha nemmeno dimostrato la sussistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi, almeno per una parte delle sostanze, la divulgazione delle informazioni richieste. Pertanto, l’ECHA può ritenere che le informazioni sul tonnellaggio esatto di tutte le sostanze siano interessate dall’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Peraltro, il predetto articolo 118, paragrafo 2, lettera c), non eccede i limiti di quanto è opportuno e necessario per raggiungere lo scopo perseguito, ossia tutelare gli interessi commerciali.

(v. punti 229, 230, 232, 239)

21.    Ai sensi del disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti ed è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, deve essere considerato ricevibile un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo. Analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto.

Di conseguenza, è ricevibile una censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità dedotta nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di diniego di accesso a documenti, a sostegno di un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Infatti, la predetta disposizione mira a contribuire al rispetto di tale principio consentendo una divulgazione parziale se solo una parte del documento richiesto è interessata da una delle eccezioni al diritto di accesso, al fine di non eccedere i limiti di quanto è opportuno e necessario per raggiungere lo scopo perseguito. In tale contesto, il riferimento fatto dalla ricorrente al principio di proporzionalità non costituisce un motivo nuovo, ma una censura che specifica il motivo relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001.

(v. punti 235‑237)

22.    Per quanto riguarda l’obbligo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di pubblicare, conformemente all’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche, la fascia totale di tonnellaggio in cui una sostanza è stata registrata, detto regolamento non crea un collegamento tra tale obbligo e il diritto di accesso ai documenti previsto dal suo articolo 118, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Non è quindi possibile imporre l’adempimento dell’obbligo di diffusione su Internet mediante una richiesta di accesso a documenti. In tale prospettiva, una richiesta di accesso a documenti non può obbligare l’ECHA a creare alcuni dati che non esistono, anche se la diffusione di tali dati è prevista dall’articolo 119 del regolamento n. 1907/2006. Pertanto, l’ECHA può legittimamente respingere una domanda di accesso alla fascia totale di tonnellaggio di determinate sostanze per il motivo che non detiene le informazioni richieste. Non essendo obbligata a consultare terzi riguardo a informazioni che non sono in suo possesso, non si può contestare all’ECHA di aver violato l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001.

Del resto, l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di Aarhus prevede esplicitamente che una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta se l’autorità pubblica cui è rivolta non dispone di tali informazioni. Ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, il regolamento n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni o organi comunitari, il che consente di concludere che tale rinvio riguarda solo i documenti esistenti e in possesso dell’istituzione interessata. Pertanto, anche supponendo che le fasce totali di tonnellaggio costituiscono informazioni ambientali, tale circostanza non può mettere in discussione la legittimità del rigetto di una richiesta di accesso a tali informazioni.

(v. punti 252, 253, 259)

23.    V. il testo della decisione.

(v. punto 256)