Language of document : ECLI:EU:F:2008:161

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

9 dicembre 2008 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Dovere di assistenza incombente all’amministrazione – Rigetto della domanda di assistenza – Dovere di sollecitudine incombente all’amministrazione – Valutazione – Esercizio di valutazione per il 2003 – Rapporto di evoluzione della carriera»

Nella causa F‑52/05,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Q, ex funzionaria della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Joris, in qualità di agente, inizialmente assistito dall’avv. J.‑A. Delcorde e successivamente dall’avv. D. Waelbroeck

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. H. Kreppel (relatore), presidente, H. Tagaras e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig. S. Boni, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 4 luglio 2005, la ricorrente chiede sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento della decisione con cui la Commissione delle Comunità europee ha implicitamente respinto la sua domanda di assistenza, in secondo luogo, l’annullamento dei suoi rapporti di evoluzione della carriera formulati rispettivamente per i periodi 1° gennaio-31 ottobre 2003 e 1° novembre-31 dicembre 2003 (in prosieguo: i «REC 2003») e, in terzo luogo, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni.

 Contesto normativo

2        L’art. 12 bis dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nella versione derivante dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1), entrato in vigore il 1° maggio 2004 (in prosieguo: lo «Statuto») recita:

«1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.

2. Il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione. Il funzionario che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione, nella misura in cui abbia agito onestamente.

3. Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona.

4. Per “molestia sessuale” si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un’atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso».

3        A norma dell’art. 24 dello Statuto:

«Le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Esse risarciscono solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile».

4        Il 22 ottobre 2003 la Commissione prendeva atto della comunicazione del sig. Kinnock, membro della suddetta istituzione, che verte sulla «Politica in materia di molestie psicologiche» (in prosieguo: la «comunicazione del 2003 sulle molestie psicologiche»).

5        Il punto 4.1.1, lett. i), della comunicazione del 2003 sulle molestie psicologiche, intitolato «Misure d’urgenza», così dispone:

«Al minimo sospetto di molestia psicologica possono essere previste delle misure di allontanamento. Tali misure mirano a separare le parti e non devono essere confuse con la politica di mobilità. (…) Per quanto riguarda le misure provvisorie, l’allontanamento non deve dipendere dall’esistenza di un posto vacante.

Queste misure di allontanamento, che devono tenere conto delle circostanze specifiche, possono essere immediate e, se necessario, definitive. Esse hanno quale obiettivo quello di consentire alla presunta vittima di ristabilirsi aiutandola a superare la situazione».

6        Il 26 aprile 2006 la Commissione adottava una decisione relativa alla politica sulla protezione della dignità della persona e sulla lotta contro le molestie psicologiche e sessuali presso la Commissione (in prosieguo: la «decisione del 2006 sulle molestie psicologiche e sessuali»). Tale decisione, che ha annullato e sostituito la comunicazione del 2003 sulle molestie psicologiche, al punto 2.5 prevede, in particolare, quanto segue:

«[S]econdo lo Statuto, vi è molestia psicologica solo se il comportamento del presunto molestatore è considerato abusivo, intenzionale, ripetitivo, durevole o sistematico e abbia quale scopo, per esempio, quello di screditare o sminuire la persona interessata. Tali criteri sono cumulativi (…)».

7        Ai sensi dell’art. 43 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nella versione in vigore fino al 30 aprile 2004 (in prosieguo: lo «Statuto precedente»):

«La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario (…) sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione (…)».

8        Il 3 marzo 2004 la Commissione adottava una decisione recante disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto precedente (in prosieguo: le «DGE»).

9        L’art. 1, nn. 1 e 2, delle DGE dispone:

«1. Conformemente all’articolo 43 dello Statuto [precedente] (…), viene organizzato un esercizio di valutazione all’inizio di ogni anno. Il periodo di riferimento per la valutazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.

A tal fine, viene compilato un rapporto annuale denominato rapporto di evoluzione della carriera, per ogni funzionario ai sensi dell’art. [1] dello Statuto (…), che sia stato in attività o in posizione di comando nell’interesse del servizio, per almeno un mese ininterrotto durante il periodo di riferimento. (…)

2. L’esercizio di valutazione ha quale scopo particolare quello di valutare il rendimento, la competenza e il comportamento in servizio del titolare del posto. Un voto di merito è attribuito sulla base delle valutazioni relative a ciascuno dei suddetti tre aspetti, come indicato nel modello di rapporto di cui all’allegato II».

10      I soggetti coinvolti nella procedura di valutazione sono, in primo luogo, il valutatore, che di norma è il capo unità in quanto superiore gerarchico diretto del funzionario oggetto della valutazione (art. 2, n. 2 e art. 3, nn. 1 e 3, delle DGE), in secondo luogo, il vidimatore, che solitamente è il direttore, in quanto superiore gerarchico diretto del compilatore (art. 2, n. 3, e art. 3, n. 1, delle DGE), e, in terzo luogo, il valutatore d’appello, che solitamente è il direttore generale in quanto superiore gerarchico diretto del vidimatore (art. 2, n. 4 e art. 3, n. 1, delle DGE).

11      L’art. 4, n. 1 delle DGE prevede che, oltre al rapporto annuale, debba essere compilato, in particolare, un rapporto intermedio qualora le mansioni del titolare del posto subiscano un sostanziale mutamento nel corso del periodo di riferimento.

12      Quanto allo svolgimento concreto della procedura di valutazione, che si applica sia al rapporto annuale sia a quello intermedio, l’art. 8, n. 4, delle DGE prevede che il titolare del posto rediga, entro gli otto giorni lavorativi che seguono la richiesta del valutatore, un’autovalutazione che forma parte integrante del rapporto di evoluzione della carriera (in prosieguo: il «REC»). Entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dell’autovalutazione da parte del titolare del posto, tra quest’ultimo e il valutatore si svolge un colloquio formale che, in applicazione dell’art. 8, n. 5, quarto comma, delle DGE verte su tre elementi: la valutazione del titolare del posto durante il periodo di riferimento, la fissazione degli obiettivi per l’anno successivo al periodo di riferimento e la definizione di un piano di formazione. Il REC è redatto dal valutatore e dal vidimatore dopo il colloquio tra il funzionario e il valutatore. Qualora il titolare del posto non accetti il REC, si terrà un colloquio tra quest’ultimo e il vidimatore, il quale avrà la facoltà di modificare o di confermare il REC. Il funzionario oggetto della valutazione può ancora respingere il REC così modificato o confermato, con l’effetto di adire il comitato paritetico di valutazione di cui all’art. 9 delle DGE (in prosieguo: il «CPV»), il cui ruolo consiste nel verificare che il REC sia stato compilato correttamente e obiettivamente, ossia, nei limiti del possibile, secondo elementi di fatto e in conformità con le DGE e con la guida sulla valutazione. Il CPV emette un parere motivato in base al quale il valutatore d’appello conferma o modifica il REC. Se il valutatore d’appello non si attiene alle valutazioni formulate in tale parere, egli deve motivare tale decisione.

13      In base al modello di rapporto di cui all’allegato II delle DGE, per ogni rubrica di valutazione è prevista l’attribuzione di un voto e di un giudizio corrispondente. Riguardo al voto, il punteggio massimo è 10 per la rubrica 6.1, «Rendimento», 6 per la rubrica 6.2, «Attitudini (competenze)», e 4 per la rubrica 6.3, «Comportamento in servizio». Quanto al giudizio, esso va da «insufficiente» a «ottimo», o anche «eccezionale», per le rubriche 6.1, «Rendimento», e 6.2, «Attitudini (competenze)», mentre le valutazioni intermedie sono, in ordine crescente, «scarso», «sufficiente» e «buono».

14      Nel luglio 2002, mediante l’intranet, la Commissione comunicava al personale un documento intitolato «Sistema di valutazione del personale incentrato sull’evoluzione della carriera – Guida» (in prosieguo: la «guida sulla valutazione»). Tale documento precisa le modalità di compilazione dei REC.

15      Il punto 6.2 «Valutazione delle prestazioni» della guida sulla valutazione prevede quanto segue relativamente, in particolare, alla valutazione del rendimento:

«Gli obiettivi vengono normalmente modificati nel corso dell’anno per tener conto di ogni modifica, ma è escluso che il titolare [del] posto possa essere penalizzato se non ha potuto raggiungere i propri obiettivi a causa di fattori esterni. In questo tipo di situazione, l’attenzione va posta su ciò che l’interessato era effettivamente in condizione di fare e sul modo in cui ha gestito la situazione. Gli stessi principi si applicano se il soggetto sottoposto a valutazione deve prendere congedo durante l’anno; se, per esempio, è malato o se si tratta di un congedo di maternità o per obblighi esterni quali la convocazione come giurato (…)».

16      L’art. 57, primo comma, dello Statuto, prevede che il funzionario ha diritto per ogni anno civile ad un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 e ad un massimo di 30 giorni lavorativi.

17      A norma dell’art. 59, n. 1, primo comma, dello Statuto, il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia.

 Fatti all’origine della controversia

A –  Anni 2000, 2001 e 2002

18      La ricorrente, ex giudice amministrativo in Svezia, all’età di 47 anni e con effetto dal 16 luglio 2000, veniva nominata funzionario in prova di grado A 5 e destinata all’unità B 2 «Funzione pubblica europea; statuto e disciplina» (in prosieguo: l’«unità B 2»), dipendente dalla direzione B «Diritti e obblighi; politica e azioni sociali» (in prosieguo: la «direzione B») della direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» della Commissione.

19      Il 16 marzo 2001 un rapporto finale relativo al periodo di prova per il periodo 16 luglio 2000-15 aprile 2001 (in prosieguo: il «primo rapporto di fine periodo di prova») veniva compilato dal direttore della direzione B, previa consultazione del capo unità B 2. Il direttore della direzione B vi annotava che la ricorrente «non [aveva] potuto portare a termine, entro termini ragionevoli e, in un caso, affatto, taluni compiti importanti che le [erano] stati assegnati» e che vi erano state «alcune difficoltà nei rapporti di ufficio». Egli osservava altresì una «mancanza di familiarità con il sistema amministrativo e gerarchico vigente presso la Commissione». Infine, nella parte conclusiva del rapporto, egli proponeva il prolungamento del periodo di prova della ricorrente «con destinazione a un altro servizio».

20      Il 22 marzo 2001 la ricorrente formulava osservazioni riguardo al primo rapporto di fine periodo di prova, rammentando, in particolare, l’importanza e la qualità del lavoro che aveva svolto durante tale periodo e precisando che le sue prestazioni non erano mai state oggetto del benché minimo richiamo. La ricorrente chiedeva, dunque, che il proprio rapporto di fine periodo di prova «fosse rivisto riguardo ai punti negativi», dichiarandosi inoltre disposta a «testimoniare [essa stessa] dinanzi al comitato dei rapporti e/o a ricorrere ad altri testimoni [se ciò] [fosse stato] necessario».

21      Il primo rapporto di fine periodo di prova e le osservazioni della ricorrente venivano trasmessi all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), che, il 27 marzo 2001, li sottoponeva al presidente del comitato dei rapporti.

22      Con una nota del giorno stesso, 27 marzo 2001, il presidente del comitato dei rapporti trasmetteva il primo rapporto di fine periodo di prova e le osservazioni della ricorrente agli altri membri di tale comitato e proponeva loro di approvare, con procedura scritta, il progetto di parere allegato alla propria nota entro il 6 aprile 2001.

23      Poiché i membri del comitato dei rapporti non avevano fatto pervenire i loro commenti sul progetto di parere del presidente del comitato alla segreteria del suddetto organo entro il 6 aprile 2001, l’APN, con decisione 9 aprile 2001, prolungava il periodo di prova della ricorrente dal 16 aprile al 15 ottobre 2001 (in prosieguo: la «decisione di prolungamento del periodo di prova»).

24      Con decorrenza 16 aprile 2001, la ricorrente veniva destinata all’unità B 4 «Compensi e liquidazioni dei diritti» della DG «Personale e amministrazione», e successivamente, a partire dal 21 maggio 2001, all’unità 001, poi divenuta unità 03 «Dialogo sociale» (in prosieguo: l’«unità “Dialogo sociale”»), anch’essa dipendente dalla direzione B della DG «Personale e amministrazione».

25      Il 21 maggio 2001 la ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto avverso il primo rapporto di fine periodo di prova e la decisione di prolungamento di tale periodo di prova.

26      Con decisione 20 settembre 2001, l’APN respingeva il reclamo presentato dalla ricorrente il 21 maggio 2001. Tuttavia, in tale decisione l’APN riconosceva che il comitato dei rapporti «[era] stato erroneamente informato del fatto che la [ricorrente] avrebbe accettato il prolungamento del periodo di prova da svolgersi presso un’altra unità» e precisava che tale errore «deriva[va] dal fatto che la [ricorrente] aveva proposto la propria riassegnazione all’[unità B 4] nell’ambito dell’annunciato prolungamento del periodo di prova, pur non potendo dirsi d’accordo su tale prolungamento». L’interessata non proponeva successivamente dinanzi ai giudici comunitari alcun ricorso contro il primo rapporto di fine periodo di prova e la decisione di prolungamento di tale periodo.

27      Il 25 settembre 2001 un rapporto finale relativo al periodo 16 aprile-15 ottobre 2001 (in prosieguo: il «secondo rapporto di fine periodo di prova») veniva compilato dal direttore della direzione B, previa consultazione del capo dell’unità «Dialogo sociale», il quale vi proponeva la nomina in ruolo della ricorrente.

28      Con decisione 24 ottobre 2001, l’APN nominava in ruolo la ricorrente con effetto dal 16 ottobre 2001.

29      Mentre a partire dalla fine del 2001 la ricorrente manifestava il desiderio di lasciare la DG «Personale e amministrazione» per lavorare presso un’altra direzione generale, con decorrenza 1° febbraio 2002, essa veniva destinata all’unità A 2 «Politica di assunzione», poi divenuta unità A 4 «Politica di assunzione (pre-EPSO)», della DG «Personale e amministrazione».

B –  Anno 2003

30      A partire dal 1° gennaio 2003, la ricorrente veniva destinata all’unità 01 «Rapporti con le istituzioni, ABM e gestione dei documenti» (in prosieguo: l’«unità 01»), poi divenuta unità D 2 (in prosieguo: l’«unità D 2»), dipendente dalla direzione D «Risorse» della DG «Personale e amministrazione».

31      Durante il 2003 la ricorrente usufruiva di congedi per malattia dal 5 al 28 febbraio e dal 10 al 14 marzo, di un orario di lavoro a tempo parziale per ragioni mediche dal 17 marzo al 28 aprile, di congedi per malattia dal 30 giugno al 4 luglio e dal 1° settembre al 14 novembre e nuovamente di un orario di lavoro a tempo parziale per ragioni mediche dal 17 novembre al 19 dicembre.

32      La ricorrente, nonostante la sua destinazione all’unità 01 a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al mese di giugno dello stesso anno conservava l’ufficio che occupava quando lavorava all’unità A 4, ossia un ufficio al 2° piano dell’edificio della Commissione sito al numero 34 di rue Montoyer a Bruxelles (in prosieguo: l’«edificio Montoyer 34»), mentre gli uffici del resto dell’unità 01 erano ripartiti tra il 7° e il 10° piano dell’edificio della Commissione sito al numero 11 di rue de la Science a Bruxelles (in prosieguo: l’«edificio Science 11»).

33      A partire da giugno 2003 e fino all’estate 2004 la ricorrente si vedeva assegnare un ufficio in un piano ammezzato posto tra il pianterreno e il primo piano dell’edificio Science 11.

34      Il 10 giugno 2003 la descrizione delle funzioni relative al posto della ricorrente veniva compilata e comunicata a quest’ultima.

35      Il 3 luglio 2003 il capo aggiunto dell’unità D 2 inviava alla ricorrente un messaggio di posta elettronica il cui testo è il seguente:

«Ho discusso con l’unità [D 3 “Risorse umane e finanziarie ADMIN, IAS, Cellula Gabinetti” della DG “Personale e amministrazione”] del problema degli uffici. Hanno iniziato ad analizzare una soluzione che coinciderebbe con la nostra richiesta, ossia il raggruppamento dell’unità D 2 su due piani. Poiché questo argomento si inserisce tra molti altri cambiamenti, non esiste ancora una risposta immediata, ma abbiamo buone possibilità. Credo che otterremo ciò che desideriamo.

Per risolvere immediatamente la questione del Suo ufficio, [l’unità] D 3 propone la Sua ubicazione temporanea al 7° piano dell’[edificio Science 11], vicino a (…) e insieme a (…) in un grande ufficio (attualmente l’ufficio dell’archivio).

Accetterebbe questa offerta?»

36      Il 7 luglio 2003 la ricorrente rispondeva al capo unità aggiunto dell’unità D 2 con un messaggio di posta elettronica che conteneva il seguente passaggio:

«Per quanto riguarda la questione dell’ufficio, onestamente non saprei. Partirò per le ferie il 18 luglio e ritornerò il 18 agosto. Non possiamo aspettare e vedere se sarà possibile trovare una soluzione definitiva nel mese di agosto?»

37      L’11 settembre 2003 il capo aggiunto dell’unità D 2 scriveva il seguente messaggio di posta elettronica all’agente incaricato dell’amministrazione dei beni inventariati (in prosieguo: l’«agente amministratore dei beni inventariati») presso l’unità D 3 «Risorse umane e finanziarie ADMIN, IAS, Cellula Gabinetti» della DG «Personale e amministrazione»:

«Le rammento i nostri colloqui in merito alla [necessità di trovare] un ufficio adeguato a[lla ricorrente], i quali, come da nostri accordi, avrebbero dovuto continuare dopo le ferie estive. Una soluzione a lungo termine [consistente nel riunire] l’intera unità D 2 al 9° e 10° piano dell’[edificio Science 11] non sembra fattibile nell’immediato. La prego pertanto di mettere a disposizione della nostra unità un ufficio idoneo a[lla ricorrente] e il più possibile vicino al 9° e 10° piano dell’[edificio Science 11].

La questione è di una certa urgenza in quanto l’inadeguatezza dell’attuale ufficio [della ricorrente] situato al pianoterra [dell’edificio Science 11] sembra pregiudicare gravemente il rendimento [dell’interessata] e richiede una soluzione immediata.

Resto in attesa di una Sua risposta».

38      Poiché l’agente amministratore dei beni inventariati si trovava in congedo alla data del messaggio di posta elettronica di cui al punto precedente, il 30 settembre 2003 il capo aggiunto dell’unità D 2 richiamava nuovamente la sua attenzione sul problema dell’ufficio della ricorrente.

C –  Anno 2004

39      Il 2 febbraio 2004 la ricorrente presentava domanda di congedo ordinario per il periodo 1°-5 marzo 2004. Tale domanda veniva accettata il 3 febbraio 2004.

40      Con lettera 29 aprile 2004, pervenuta il 3 maggio successivo all’unità «Ricorsi» della DG «Personale e amministrazione», la ricorrente presentava alla Commissione una «[d]omanda di assistenza a norma dell’art. 24 dello Statuto (…), avente valore anche di domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto – molestie psicologiche» (in prosieguo: la «domanda di assistenza»), nella quale lamentava una serie di fatti che qualificava come molestie psicologiche e chiedeva che un «organo neutrale», estraneo alla DG «Personale e amministrazione», avviasse un’indagine amministrativa. La ricorrente chiedeva, infine, il risarcimento di EUR 100 000 per il danno che avrebbe subito a causa delle asserite molestie psicologiche (in prosieguo: la «domanda di risarcimento»).

41      A seguito del deposito di un certificato medico, da parte della ricorrente, per il periodo 16 aprile-11 giugno 2004, l’amministrazione sottoponeva l’interessata a un controllo clinico effettuato dal medico di fiducia dell’istituzione, il quale, con parere 7 maggio 2004, riteneva che quest’ultima fosse «completamente idonea al lavoro a partire dal 10 [maggio] 2004» ma che «per motivi di salute, sarebbe stato auspicabile assegnarla ad un altro posto».

42      Con lettera datata venerdì 7 maggio 2004, la ricorrente reiterava la propria domanda di assistenza come precedentemente formulata nella lettera 29 aprile 2004, chiedendo, altresì, e valendosi del parere del medico di cui al punto precedente, l’adozione di «misure preventive e immediate, quali la [sua] riassegnazione o il [suo] trasferimento provvisorio» presso un’altra direzione generale diversa dalla DG «Personale e amministrazione», per poter essere protetta dal «comportamento abusivo» dei suoi superiori gerarchici. Da ultimo la ricorrente chiedeva anche il risarcimento delle conseguenze materiali del comportamento contestato ai propri superiori gerarchici.

43      Lo stesso 7 maggio 2004, alle ore 14.53, la ricorrente inviava al nuovo capo dell’unità D 2, che era entrato in servizio il 16 febbraio 2004, un messaggio di posta elettronica contenente i seguenti passaggi:

«Ho cerca[to], senza riuscirci, di inserire nel (…) “Sic Congés” [sistema informatico usato per agevolare la gestione amministrativa dei congedi] una richiesta di congedo ordinario dal 10 maggio al 30 giugno 2004 (secondo (…) “Sic Congés” sono già in congedo per malattia).

(…)

In attesa delle misure provvisorie ritengo opportuno allontanarmi dal mio ambiente di lavoro (per la mia salute e per la mia sicurezza). È dunque per questo motivo che chiedo un congedo ordinario.

Non essendo (…) possibile inserire la domanda di congedo ordinario [nel “Sic Congés”], Le chiedo la cortesia di confermarmi mediante [posta elettronica], il più rapidamente possibile ed entro le ore 16.00 di questo pomeriggio, l’[eventuale] accettazione della mia domanda di congedo ordinario dal 10 maggio al 30 giugno 2004».

44      Lo stesso 7 maggio 2004, verso le ore 16.00, aveva luogo un colloquio tra la ricorrente e il capo unità D 2 riguardo alla sua domanda di congedo ordinario. Secondo la ricorrente, egli avrebbe approvato tale congedo a partire dal 10 maggio.

45      Lo stesso 7 maggio 2004, alle ore 18.01, il capo unità D 2 inviava alla ricorrente un messaggio di posta elettronica, parte del quale redatta come segue:

«Poiché un certo numero di questioni che La riguardano dev’essere risolto rapidamente, Le chiedo – nell’interesse del servizio e in quanto il Suo congedo ordinario non è ancora iniziato – di volersi presentare in ufficio lunedì mattina.

La questione del Suo congedo ordinario sarà anch’essa affrontata in tale occasione».

46      Sempre in data 7 maggio 2004, alle ore 18.24, la ricorrente rispondeva al capo unità D 2 con il seguente messaggio di posta elettronica:

«Mi riferisco al nostro colloquio odierno delle ore 16.00 presso il Suo ufficio, in cui mi ha assicurato che non vi sarebbero stati problemi per la mia richiesta di congedo ordinario a partire da lunedì (…) 10 maggio e che avrei potuto trascorrere il week end tranquilla non dovendo rientrare il lunedì. Sussisteva unicamente il problema [del “Sic Congés”] e delle firme (…). Al momento ho già prenotato un biglietto aereo per ritornare in Svezia un po’ più tardi.

[Il] [d]ottor (…) mi ha promesso che cercherà di trovare un’altra soluzione nel caso in cui la mia domanda di congedo ordinario non venisse accettata questo pomeriggio. Siccome Lei mi ha avvertita questa sera di aver cambiato la sua decisione, [il] [d]ottor (…) non è più raggiungibile. Mi recherò pertanto presso il servizio medico direttamente lunedì mattina per cercare di incontrare [il] [d]ottor (…) o un altro medico».

47      Il 10 maggio 2004, in risposta al messaggio di posta elettronica di cui al punto precedente, il capo unità D 2 inviava alla ricorrente un messaggio di posta elettronica, parte del quale redatta come segue:

«Intendo solo confermarLe che [il direttore della direzione D] desidera incontrarLa oggi in giornata in particolare per discutere con Lei del Suo potenziale trasferimento, come consigliato dal servizio medico [venerdì 7 maggio 2004] nel proprio parere, e per dare seguito ad altre misure precedentemente adottate nel Suo interesse».

48      Lo stesso 10 maggio 2004, la ricorrente incontrava il direttore della direzione D e, secondo lei, in occasione di tale riunione, le sarebbe stato accordato il congedo ordinario a partire dal 19 maggio, per tre settimane.

49      L’11 maggio 2004 la ricorrente inviava all’assistente del direttore della direzione D un messaggio di posta elettronica in cui chiedeva che le venisse confermato al più presto il consenso della direzione riguardo al congedo ordinario chiesto dal 19 maggio all’8 giugno 2004, precisando, a tal fine, che il titolo di viaggio che aveva prenotato per tale periodo avrebbe dovuto essere pagato entro il giorno successivo, ossia il 12 maggio 2004.

50      In risposta al messaggio di posta elettronica della ricorrente dell’11 maggio 2004, l’assistente del direttore della direzione D inviava, lo stesso giorno, svariati messaggi di posta elettronica alla ricorrente nei quali le indicava che, prima di essere autorizzata a prendere il congedo, occorreva che incontrasse il capo unità D 2 affinché potesse avere luogo il colloquio formale previsto all’art. 8, n. 5, delle DGE e il direttore della direzione D e il capo unità D 2 potessero compilare il REC dell’interessata per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2003 (in prosieguo: il «REC gennaio-ottobre 2003»). Peraltro, in un messaggio di posta elettronica inviato alla ricorrente il 12 maggio 2004, l’assistente del direttore della direzione D aggiungeva che quest’ultimo non avrebbe potuto fornire all’interessata nessuna garanzia riguardo all’accettazione della sua domanda di congedo ordinario, in quanto tale accettazione era subordinata all’espletamento di procedure che dipendevano da una serie di persone, tra cui la ricorrente medesima.

51      A seguito di questa risposta, con messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2004, la ricorrente comunicava all’assistente del direttore della direzione D la propria rinuncia al congedo ordinario chiesto per il periodo 19 maggio-8 giugno 2004 e riformulava una richiesta di congedo ordinario per il periodo dal 7 giugno al 23 luglio 2004.

52      Il 13 maggio 2004 la domanda di congedo ordinario per il periodo 7 giugno-23 luglio 2004 veniva ufficialmente inserita nel «Sic Congés» e accettata il 19 maggio successivo. Tuttavia, la ricorrente ritirava la sua domanda di congedo ordinario ritenendo di essere stata informata di tale accettazione solo il 24 maggio 2004, ossia tardivamente.

53      Sempre in data 13 maggio 2004, il direttore della direzione D trasmetteva il curriculum vitae della ricorrente a cinque direzioni generali (DG «Energia e trasporti», OLAF, DG «Giustizia e affari interni», DG «Sanità e tutela di consumatori» e DG «Concorrenza»). Nella lettera di accompagnamento del curriculum vitae inviata a ciascuna delle suddette direzioni generali, il direttore della direzione D precisava che la ricorrente aveva manifestato interesse per le materie rientranti nell’ambito di competenza della direzione generale destinataria e che la DG «Personale e amministrazione» aveva autorizzato la riassegnazione dell’interessata con il suo posto.

54      Il 18 maggio 2004 lo psichiatra a cui il servizio medico aveva affidato l’incarico di effettuare una perizia psichiatrica sulla ricorrente sottolineava nella sua relazione che «poiché [i]l problema [era] di ordine sociale (ossia un conflitto in seno all’[i]stituzione di appartenenza), la soluzione d[oveva] pertanto essere cercata a tale livello (vale a dire un reinserimento in un’altra [d]irezione [g]enerale)».

55      Il 24 maggio 2004 la ricorrente reiterava la sua richiesta di «trasferimento immediato, definitivo o provvisorio, presso una [direzione generale] che non [avesse] niente a che vedere con la DG [“Personale e amministrazione”] o con [il direttore generale della suddetta direzione generale]», precisando che «le molestie psicologiche [subite] non [erano] evidentemente cessate».

56      Il 7 giugno 2004 la ricorrente si faceva rilasciare un certificato medico per il periodo 8 giugno-2 luglio 2004.

57      L’8 giugno 2004 la ricorrente inviava al capo unità D 2 un messaggio di posta elettronica con cui informava quest’ultimo di essere «non idonea al lavoro nella [sua] mansione attuale» per il periodo 8 giugno-2 luglio 2004. Essa precisava di aver appena inserito nel «Sic Congés» una richiesta di congedo ordinario per il periodo 5 luglio-13 agosto 2004.

58      Il 9 giugno 2004 il direttore della direzione D inviava alla ricorrente il seguente messaggio di posta elettronica:

«Mi dispiace per la Sua malattia[. Ho] provato a cercarLa a casa poiché l’8 giugno sarebbe stato il giorno stabilito per il nostro incontro e desideravo discutere con Lei su come procedere per il futuro.

Lei ha chiesto il riesame del suo [REC gennaio-ottobre 2003] e sarebbe opportuno che ciò avvenisse appena possibile e, in ogni caso, prima del suo congedo ordinario. L’ultimazione della procedura di valutazione riguarda l’intera DG [“Personale e amministrazione”] in quanto, se non viene condotta a termine, non si otterrà alcun punto di priorità e, in tal modo, saranno compromesse le prospettive di promozione di tutto il personale. (…)

La prego di voler prendere un altro appuntamento con la mia segretaria (…)».

59      Con lettera 11 giugno 2004, il direttore dell’Ufficio investigativo e disciplinare (in prosieguo: l’«IDOC») indicava al segretario generale della Commissione che i fatti addotti dalla ricorrente nella sua domanda di assistenza gli parevano sufficientemente gravi per giustificare l’avvio di un’indagine amministrativa, «vuoi per dimostrare l’esistenza di responsabilità individuali, vuoi per proteggere la reputazione di funzionari chiamati in causa ingiustamente». Il direttore dell’IDOC affermava inoltre che, riguardo alla chiamata in causa da parte della ricorrente di tutti i superiori gerarchici della DG «Personale e amministrazione», tra cui il suo direttore generale, gli sembrava opportuno che il segretario generale della Commissione esercitasse le funzioni di APN nell’ambito dell’indagine amministrativa e che venisse nominata una persona estranea alla suddetta DG in qualità di «consigliere auditore» per condurre tale indagine.

60      Il 14 giugno 2004 la richiesta di congedo per il periodo 5 luglio-13 agosto 2004 veniva ufficialmente respinta dal capo dell’unità D 2.

61      Il 18 giugno 2004 il servizio medico riteneva che la ricorrente «[dovesse essere] considerata assente giustificata fino al 16 luglio compreso».

62      Il 21 giugno 2004 la ricorrente inseriva nel «Sic Congés» una richiesta di congedo ordinario per il periodo 19 luglio-27 agosto 2004.

63      A partire dall’estate 2004, alla ricorrente veniva attribuito un ufficio all’ottavo piano dell’edificio Science 11.

64      Il 1° luglio 2004 il segretario generale della Commissione comunicava al direttore dell’IDOC che avrebbe accettato le funzioni di APN nell’ambito dell’indagine amministrativa in questione e indicava il nome del consigliere auditore prescelto per condurla.

65      Lo stesso 1° luglio 2004 la ricorrente, poiché le era stato comunicato che la sua richiesta di congedo ordinario per il periodo 19 luglio-27 agosto 2004 non sarebbe stata accettata, inviava un messaggio di posta elettronica a un agente dell’unità B 2 per lamentarsi del fatto che «[le sue] richieste di congedo ordinario [venivano] sempre respinte o per lo meno non firmate entro un termine ragionevole» e per chiedergli «di aiutar[la] affinché [potesse] andare in ferie [durante l’estate 2004]».

66      Il 5 luglio 2004 la ricorrente presentava un certificato medico per il periodo 17 luglio-27 agosto 2004. Questo certificato non veniva contestato dall’amministrazione.

67      Il 2 agosto 2004 la Commissione accettava la richiesta di congedo ordinario per il periodo 19 luglio-27 agosto 2004. Tale richiesta veniva «annullata» il 3 settembre 2004 in quanto l’interessata era stata in congedo per malattia tra il 17 luglio e il 27 agosto 2004.

68      Il 1° settembre 2004 la ricorrente presentava un certificato medico per il periodo 28 agosto-25 settembre 2004.

69      Il 6 settembre 2004 il controllo medico a cui la ricorrente era stata sottoposta a seguito del deposito del certificato medico per il periodo 28 agosto-25 settembre 2004 concludeva che l’interessata era «al momento completamente idonea al lavoro» ribadendo, tuttavia, l’osservazione formulata il 18 maggio 2004 dallo psichiatra che aveva all’epoca visitato la ricorrente, secondo cui «per motivi di salute, [era] auspicabile assegnar[e la ricorrente] ad altre mansioni».

70      Il 7 settembre 2004, la ricorrente, ritenendo che le conclusioni del controllo medico del 6 settembre 2004 fossero ingiustificate dal punto di vista medico, presentava alla Commissione una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente, a norma dell’art. 59, n. 1, quinto comma, dello Statuto.

71      Con una nota dell’8 settembre 2004, il consigliere auditore nominato dal segretario generale della Commissione nell’ambito dell’indagine amministrativa richiesta dalla ricorrente veniva incaricato da quest’ultimo di «stabilire la veridicità delle affermazioni formulate per quanto riguarda, in particolare, il comportamento del funzionario ovvero dei funzionari i cui nomi figurano nel fascicolo, e consentire in tal modo di valutare la realtà della situazione e le eventuali conseguenze da trarre».

72      Il 15 settembre 2004 il servizio medico comunicava al capo unità «Risorse umane – ADMIN, Riforme interne» che «[era] stato nominato un perito di comune accordo con [il medico curante della ricorrente] per un giudizio indipendente».

73      Quale esito della perizia medico-psicologica del 6 ottobre 2004, il medico indipendente nominato a seguito della domanda di giudizio indipendente formulata dalla ricorrente (in prosieguo: il «medico indipendente») constatava che «l’interessata [era] idonea a riprendere l’attività lavorativa purché presso un’altra [direzione generale]» e precisava che «reintegrare l’interessata presso il suo precedente posto di lavoro non [avrebbe fatto altro] che ravvivare il vissuto di molestie psicologiche e destabilizzare l’interessata».

74      Con nota del 14 ottobre 2004, il direttore della direzione C «Politica sociale, personale Lussemburgo, sanità, igiene» della DG «Personale e amministrazione» (in prosieguo: la «direzione C») comunicava al direttore della direzione D le conclusioni del medico indipendente e raccomandava a quest’ultimo «di procedere al più presto al trasferimento [della ricorrente] dalla [suddetta direzione generale] affinché [l’interessata potesse] riprendere servizio».

75      Con nota del 5 novembre 2004 e con riferimento alle domande di assistenza formulate dalla ricorrente, il capo unità «Ricorsi» della DG «Personale e amministrazione» comunicava all’interessata che il segretario generale della Commissione aveva avviato un’indagine affidata ad un «consigliere auditore esterno rispetto alla DG [“Personale e amministrazione”]» e che l’APN si sarebbe pronunciata sulla sua domanda di assistenza in base alla relazione di indagine e in funzione del contenuto di quest’ultima.

76      Con una nota del 26 novembre 2004 pervenuta all’unità «Ricorsi» il 30 novembre successivo, la ricorrente presentava reclamo «contro [l]e decisioni implicite di rigetto delle [sue] domande di assistenza e [di] protezione, nonché [delle sue] domande di adozione di misure preventive e immediate e [della sua] domanda [di] risarcimento dei danni» (in prosieguo: il «reclamo 26 novembre 2004»).

77      Con decisione 21 dicembre 2004, la ricorrente veniva destinata all’unità C 5 «Sicurezza e [i]giene del [l]avoro» (in prosieguo: l’«unità C 5»), dipendente dalla DG «Personale e amministrazione» con decorrenza 1° gennaio 2005.

D –  Anno 2005

78      Il 6 gennaio 2005 la ricorrente aveva un colloquio con il capo dell’unità C 5, a seguito del quale cessava definitivamente di presentarsi sul posto di lavoro.

79      Il 21 marzo 2005 la relazione di indagine amministrativa compilata dal consigliere auditore veniva comunicata al segretario generale della Commissione. Nella parte conclusiva di tale relazione il consigliere auditore formulava le seguenti osservazioni:

«1. Nessuno degli episodi riportati nel presente rapporto rivela, di per sé, da parte delle persone chiamate in causa da[lla ricorrente], un comportamento abusivo intenzionalmente lesivo della personalità, della dignità o dell’integrità fisica o psichica d[ell’interessata].

Abbiamo talvolta avuto la sensazione che determinate azioni o comportamenti rivolti a[lla ricorrente] fossero al limite dell’abuso o, più precisamente – richiamando la terminologia della versione in lingua inglese dello Statuto – al limite dell’“improper behaviour” nei confronti della ricorrente medesima e riteniamo possibile che questo limite sia stato, in taluni casi, superato. Tuttavia, non abbiamo mai rilevato un’intenzionalità dei comportamenti o delle azioni in causa da parte di chi li ha posti in essere, nel senso che avrebbero avuto lo scopo di ledere la personalità, la dignità o l’integrità d[ella ricorrente].

(…)

3. I quesiti che ci sono stati posti nell’ambito della presente indagine ci fanno capire che [la ricorrente] si senta vittima di molestie psicologiche, il che spiega il fatto che essa possa attribuire ai suoi superiori delle intenzioni che, a nostro avviso, essi non hanno. A tal proposito, possiamo solo rammaricarci per le mancanze di tatto di cui [l’interessata] è stata oggetto. Le circostanze che riguardavano il prolungamento del periodo di prova, le modalità del suo arrivo nell’unità [D 2] o l’isolamento del suo ufficio hanno dunque contribuito ad alimentare un rapporto conflittuale tra [la ricorrente] e i suoi superiori. Tenuto conto del fatto che tale rapporto conflittuale dura ormai da diversi anni, non crediamo che possa risolversi con uno sforzo di comprensione reciproca. Solo un rapido trasferimento del[l’interessata] dalla DG [“Personale e amministrazione”] potrebbe offrirle l’opportunità di un nuovo punto di partenza, che spetta a lei cogliere».

80      Il 29 marzo 2005 l’APN respingeva il reclamo 26 novembre 2004. Essa sottolineava di aver «risposto alle varie domande della [ricorrente] in base alla natura dei fatti, proporzionalmente alla loro rilevanza e agli elementi forniti, decidendo, in tempo utile, di avviare un’indagine – che [era] in corso – allo scopo di accertare i fatti». In conclusione, l’APN precisava che, «[al] termine dell’indagine in corso, i risultati sar[ebbero] stati comunicati alla [ricorrente]» e che, «[i]n funzione di tali risultati, [essa avrebbe adottato], se necessario, le misure da considerarsi giustificate alla luce dei suddetti risultati, in base all’art. 24 dello Statuto».

81      Il 15 aprile 2005 la ricorrente presentava domanda di collocamento a riposo per invalidità, nella quale essa indicava di essere «vittima di molestie psicologiche all’interno della DG [“Personale e amministrazione”] da diversi anni» e che «tale situazione [aveva] avuto serie ripercussioni sulla [sua] salute».

82      Il 13 giugno 2005, l’APN adiva la commissione d’invalidità del caso della ricorrente.

83      Con lettera 11 luglio 2005 alla Commissione, la ricorrente, previo riferimento alla sua domanda di collocamento a riposo per invalidità del 15 aprile 2005, «conferm[ava] [la propria] domanda di riconoscimento come malattia professionale delle patologie contratte a causa delle molestie perpetrate nei [suoi] confronti».

84      In occasione della riunione del 26 luglio 2005, la commissione d’invalidità decideva che la ricorrente era stata «colpita da invalidità permanente (…) e che, per questo motivo, [era] obbligata a sospendere il servizio presso la Commissione». Detta commissione d’invalidità precisava che non si sarebbe pronunciata sulla questione se l’invalidità fosse o meno derivata da un infortunio avvenuto nell’esercizio delle sue funzioni o da una malattia professionale.

85      Con decisione della Commissione 23 agosto 2005, la ricorrente veniva collocata a riposo per invalidità con decorrenza 31 agosto 2005 e le veniva concessa un’indennità di invalidità stabilita «in conformità delle disposizioni dell’art. 78, [terzo] comma (…) dello Statuto».

86      Con lettera 16 settembre 2005 alla ricorrente, l’APN respingeva espressamente la domanda di assistenza presentata da quest’ultima ritenendo che, sulla base delle conclusioni dell’indagine amministrativa, le accuse di molestie psicologiche non fossero fondate o non fossero state dimostrate.

87      Con nota pervenuta al servizio medico via telefax in data 7 ottobre 2005, la commissione d’invalidità dichiarava che «stante la cronicità della patologia che ha provocato l’invalidità, non [sarebbe stata] necessaria alcuna visita medica di revisione».

88      Con istanza 17 ottobre 2005, la ricorrente sottoponeva alla Commissione una domanda diretta al riconoscimento dell’origine professionale della «sindrome ansioso-depressiva» da cui essa sarebbe stata colpita. Tale procedura era ancora in corso alla data dell’udienza nel presente procedimento.

E –  Fatti relativi ai rapporti di evoluzione della carriera formulati per l’anno 2003

89      Il 12 maggio 2004 si teneva, ai sensi dell’art. 8, n. 5, delle DGE, il colloquio formale tra la ricorrente e il funzionario che aveva esercitato le funzioni di capo dell’unità D 2 fino al 31 ottobre 2003, allo scopo di compilare il REC gennaio-ottobre 2003.

90      Il 18 maggio 2004 il capo dell’unità D 2 fino al 31 ottobre 2003, in qualità di valutatore della ricorrente, compilava il progetto di REC gennaio-ottobre 2003 in cui veniva attribuito all’interessata il voto globale di 8/20, ossia 4/10 per il rendimento, 3/6 per la competenza e 1/4 per il comportamento in servizio.

91      Dopo aver osservato, alla rubrica 6.1 «Competenze» del REC gennaio-ottobre 2003, le difficoltà incontrate dalla ricorrente nell’acquisire familiarità con il lavoro, dovute, a suo parere, ad una «mancanza di motivazione», il valutatore indicava di avere comunicato alla ricorrente, con nota del 3 settembre 2003, che avrebbe sottoposto all’unità «Risorse umane – ADMIN, Riforme interne» e al servizio medico la questione se «le sue condizioni di salute fossero tali da consentire, in futuro, il normale svolgimento delle sue funzioni». Il valutatore sottolineava altresì che «non [era] stato osservato alcun miglioramento [del] rendimento [della ricorrente] nel periodo tra il 3 settembre 2003 e la fine di ottobre [2003]».

92      Il 18 maggio 2004 il direttore della direzione D controfirmava il progetto di REC gennaio-ottobre 2003 in qualità di vidimatore.

93      Il 27 maggio 2004 la ricorrente chiedeva la revisione del proprio REC gennaio-ottobre 2003.

94      Secondo il vidimatore, il colloquio tra quest’ultimo e la ricorrente, previsto dall’art. 8, n. 10, delle DGE, non ha avuto luogo a causa della «prolungata assenza del[la ricorrente]».

95      Il 14 luglio 2004 il vidimatore procedeva alla «chiusura amministrativa» del REC gennaio-ottobre 2003. Il giorno successivo, il capo dell’unità «Risorse umane – ADMIN, Riforme interne» confermava la chiusura amministrativa del rapporto «rispetto alle annotazioni del valutatore e del vidimatore, allo scopo di tutelare l’integrità dei diritti dell’interessata».

96      L’8 luglio 2004 il progetto di REC per il periodo 1° novembre-31 dicembre 2003 (in prosieguo: il «REC novembre-dicembre 2003») veniva formulato dal valutatore della ricorrente, tale funzione non essendo più garantita dal capo dell’unità D 2 bensì dal direttore della direzione D. Anche in tale progetto, compilato senza la previa autovalutazione della ricorrente, veniva attribuito a quest’ultima il voto globale di 8/20, ossia 4/10 per il rendimento, 3/6 per la competenza e 1/4 per il comportamento in servizio.

97      Alla rubrica 6.1, «Rendimento», del REC novembre-dicembre 2003, il valutatore indicava di essere giunto alla conclusione «che non vi era stato alcun risultato valido durante il periodo di riferimento e che nessun risultato era stato raggiunto benché alla portata d[ella ricorrente]». Il valutatore aggiungeva che, dal proprio punto di vista, si sarebbe trattato «della conseguenza di una mancanza di motivazione [della ricorrente] nonché del suo comportamento».

98      Il 13 luglio 2004 il progetto di REC novembre-dicembre 2003 veniva controfirmato dal vidimatore della ricorrente, tale funzione essendo garantita dal direttore generale della DG «Personale e amministrazione». Il vidimatore procedeva altresì alla chiusura amministrativa del suddetto REC.

99      Con lettera 21 settembre 2004, il capo dell’unità «Risorse umane – ADMIN, riforme interne» comunicava alla ricorrente che, nell’ambito dell’esercizio di promozione 2004, il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» aveva deciso di non assegnarle alcun punto di priorità. Nella suddetta lettera si precisava che il voto globale assegnato alla ricorrente nell’ambito dell’esercizio di valutazione dell’anno 2003 era 8/20.

100    Il 20 dicembre 2004 la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, con il quale domandava l’annullamento del proprio REC gennaio-ottobre 2003 nonché di quello per il periodo novembre-dicembre 2003.

101    Con decisione 4 maggio 2005, di cui la ricorrente accusava ricezione il 7 giugno 2005, l’APN respingeva tale reclamo.

 Procedimento e conclusioni delle parti

102    Il presente ricorso è stato inizialmente registrato il 4 luglio 2005 presso la cancelleria del Tribunale di primo grado con il numero di riferimento T‑252/05.

103    Con ordinanza 15 dicembre 2005, il Tribunale di primo grado, in applicazione dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), rinviava la presente causa al Tribunale. Il ricorso veniva registrato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica con il numero di ruolo F‑52/05.

104    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

«–      dichiarare il presente ricorso ricevibile;

–        per quanto necessario, (…) annullare la decisione 29 marzo 2005, con cui la Commissione ha respinto il reclamo (…) proposto il 29 novembre 2004 contro le decisioni implicite della Commissione che respingono la domanda (…) di assistenza (…) ai sensi dell’art. 24 dello [S]tatuto e di risarcimento dei danni, nonché le domande di adozione delle misure preventive ed immediate del 7 maggio 2004 e del 24 maggio 2004;

–        (…) annullare la decisione della Commissione 4 maggio 2005, recante risposta al reclamo della ricorrente in data 20 dicembre 2004, nonché il rapporto di evoluzione della carriera redatto nei suoi confronti per il periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003;

–        (…) accertare responsabilità della Comunità europea derivante dall’adozione delle decisioni [sopra menzionate] e dalla redazione del REC della ricorrente;

–        concedere alla ricorrente il risarcimento dei danni derivanti dai pregiudizi subiti, per un importo pari a EUR 250 000;

–        condannare la [Commissione] al pagamento della totalità delle spese».

105    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        statuire sulle spese secondo legge.

106    A seguito dell’accordo delle due parti su un tentativo di composizione amichevole, il giudice relatore invitava entrambe ad un colloquio informale, che si è tenuto presso il Tribunale il 9 ottobre 2006. Il 17 ottobre 2006 il giudice relatore informava le parti della proposta di composizione amichevole. Con lettera 24 ottobre 2006, la Commissione respingeva tale proposta.

107    Ai sensi dell’art. 64, n. 3, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile, mutatis mutandis, al Tribunale, quest’ultimo, a norma dell’art. 3, n. 4, della decisione 2004/752, poneva alle parti alcuni quesiti e le parti ottemperavano alla domanda del Tribunale.

108    Con telefax pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2007, la ricorrente quantificava il proprio danno materiale nell’importo complessivo di EUR 781 906,43, corrispondenti alla differenza tra, da un lato, la retribuzione e la pensione di cui avrebbe goduto se non fosse stata collocata a riposo per invalidità e, dall’altro, l’indennità di invalidità da essa percepita e la pensione che le sarà versata in futuro.

109    Con ordinanza 26 settembre 2007, il Tribunale respingeva la domanda della Commissione diretta alla soppressione di frasi contenute negli allegati del fascicolo dell’indagine amministrativa.

 In diritto

A –  Osservazioni preliminari sull’oggetto della controversia

110    L’oggetto del ricorso, come ufficialmente formulato dalla ricorrente, comporta le seguenti osservazioni.

111    In primo luogo, nel secondo motivo di ricorso delle conclusioni la ricorrente chiede ufficialmente di annullare «la decisione 29 marzo 2005, con cui la Commissione ha respinto il reclamo (…) proposto il 29 novembre 2004 contro le decisioni implicite della Commissione che respingono la domanda (…) di assistenza (…) ai sensi dell’art. 24 dello [S]tatuto e di risarcimento dei danni, nonché le domande di adozione delle misure preventive ed immediate del 7 maggio 2004 e del 24 maggio 2004». Secondo l’interessata, sarebbero dunque intervenute tre distinte decisioni implicite, con la prima delle quali sarebbe stata respinta la domanda di assistenza formulata nella nota del 29 aprile 2004, con la seconda la richiesta del risarcimento dei danni, anch’essa contenuta nella stessa nota, e con la terza la domanda di trasferimento dalla DG «Personale e amministrazione» formulata nelle lettere datate 7 e 24 maggio 2004.

112    A tal riguardo, è pacifico che, con la nota del 29 aprile 2004 pervenuta all’unità «Ricorsi» il 3 maggio successivo, la ricorrente ha rivolto alla Commissione una «[d]omanda di assistenza a norma dell’art. 24 dello Statuto (…), avente valore anche come domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto – molestie psicologiche». In essa lamentava svariati fatti qualificati come molestie psicologiche e chiedeva che un «organo neutrale», estraneo alla DG «Personale e amministrazione» avviasse un’indagine amministrativa. Nella suddetta nota, la ricorrente domandava altresì la riparazione del danno derivante da tali asserite molestie psicologiche.

113    Peraltro, a seguito della nota del 29 aprile 2004, l’interessata inviava alla Commissione due nuove lettere, il 7 e il 24 maggio 2004, in cui domandava l’adozione di «misure preventive ed immediate» quali la sua «riassegnazione o il [suo] trasferimento» dalla DG «Personale e amministrazione». Tuttavia, nelle suddette lettere la ricorrente si riferiva espressamente alla nota del 29 aprile 2004 e fondava la sua richiesta di allontanamento sulle molestie psicologiche di cui si riteneva vittima in seno alla propria direzione generale di destinazione. Occorre pertanto osservare che queste lettere non contenevano domande nuove e autonome rispetto alla domanda di assistenza, bensì alcune precisazioni riguardanti quest’ultima circa le necessarie misure preventive e immediate da adottare, ossia, nella fattispecie, una misura di allontanamento.

114    Pertanto, si deve ritenere che la ricorrente abbia sostanzialmente chiesto, nell’ambito della sua domanda di assistenza, tre tipi di misure: in primo luogo l’avvio e la conduzione di un’indagine amministrativa; in secondo luogo una misura di allontanamento immediato prima ancora di conoscere i risultati dell’indagine amministrativa e, in terzo luogo, qualsiasi misura destinata a proteggerla in maniera definitiva dopo che sia dimostrata l’esistenza delle molestie psicologiche.

115    Poiché l’amministrazione non aveva risposto né alla domanda di assistenza, né a quella di risarcimento entro il termine di quattro mesi dalla data di presentazione della nota del 29 aprile 2004 – ossia il 3 maggio 2004 – la mancata risposta ha fatto sorgere, in applicazione dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, due decisioni implicite di rigetto: la prima contenente il rifiuto di accogliere la domanda di assistenza e la seconda di rigetto della domanda di risarcimento.

116    In secondo luogo, dal contenuto del terzo motivo di ricorso risulta che, ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe compilato un solo REC per l’anno 2003. Tuttavia, è pacifico che, a norma dell’art. 4, n. 1, delle DGE, la Commissione ha compilato due rapporti sulla ricorrente, il primo riguardante il periodo 1° gennaio-31 ottobre 2003 (il REC gennaio-ottobre 2003) e il secondo per il periodo 1° novembre-31 dicembre 2003 (il REC novembre-dicembre 2003).

117    Riguardo alle precisazioni di cui sopra e tenuto conto della giurisprudenza secondo cui una domanda volta ad ottenere l’annullamento di una decisione di rigetto di un reclamo comporta che il giudice comunitario sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pag. I‑A‑95 e II‑427, punto 19, e 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑61 e II‑729, punto 15), il presente ricorso va considerato, in sostanza, come volto:

–        all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza;

–        all’annullamento dei REC 2003;

–        alla condanna della Commissione a risarcire alla ricorrente i danni.

118    Tuttavia, occorre osservare che la ricorrente, a sostegno della parte sostanziale delle sue conclusioni e dei suoi motivi, fa valere che essa sarebbe stata oggetto di molestie psicologiche nell’ambito delle sue funzioni.

119    Pertanto, per statuire sui diversi motivi di ricorso della ricorrente, il Tribunale ritiene utile esaminare innanzitutto gli argomenti di quest’ultima sull’esistenza delle asserite molestie psicologiche.

B –  Sulle molestie psicologiche

1.     Argomenti delle parti

120    Ad avviso della ricorrente, l’esistenza delle molestie psicologiche di cui sarebbe stata vittima da parte dei superiori gerarchici della DG «Personale e amministrazione» sarebbe dimostrata da un insieme di fatti che conviene suddividere in sei categorie.

121    In primo luogo, il capo dell’unità B 2, alla quale la ricorrente era stata destinata al momento dell’assunzione da parte della Commissione in qualità di funzionario in prova, avrebbe fornito al direttore della direzione B, incaricato della compilazione del primo rapporto di fine periodo di prova, informazioni ingiustamente critiche sulla qualità del lavoro dell’interessata, quando, invece, non le avrebbe mosso alcuna critica durante il primo periodo di prova e le avrebbe perfino espresso la propria soddisfazione. Per di più, adducendo erroneamente il pretesto secondo cui essa avrebbe accettato il prolungamento del proprio periodo di prova, il comitato dei rapporti non avrebbe proceduto né alla sua audizione, né a quella delle persone che essa intendeva far ascoltare. Infine, la ricorrente fa osservare che una sua ex collega sarebbe stata disposta a testimoniare sulle condizioni di lavoro all’interno dell’unità B 2.

122    In secondo luogo, a partire dalla sua destinazione all’unità 01 (poi divenuta unità D 2), la ricorrente sarebbe stata isolata professionalmente, in quanto il capo unità e il capo unità aggiunto avrebbero sistematicamente evitato di rivolgerle la parola e, fino all’estate del 2004, le avrebbero assegnato uffici geograficamente isolati dal resto dell’unità e privi dell’attrezzatura adeguata.

123    In terzo luogo, nel periodo gennaio-giugno 2003 non sarebbe stato assegnato alcun compito alla ricorrente.

124    In quarto luogo, i superiori gerarchici della ricorrente avrebbero diffuso maldicenze sulle sue capacità professionali.

125    In quinto luogo, allo scopo di «destabilizzare psicologicamente» la ricorrente, il direttore della direzione D e il capo dell’unità D 2 avrebbero respinto alcune domande di congedo ordinario da quest’ultima presentate, in taluni casi anche dopo averle inizialmente accolte. Peraltro, altre domande sarebbero state accolte solo tardivamente, il che avrebbe costretto la ricorrente, almeno in un caso, a ritirare la propria domanda di congedo e ad annullare la prenotazione di un titolo di viaggio.

126    In sesto luogo, il direttore della direzione D e il capo dell’unità D 2, in particolare nel periodo 8 settembre 2004-31 marzo 2005, avrebbero erroneamente ritenuto ingiustificati diversi congedi per malattia, con la conseguenza, per la ricorrente, della perdita di giornate di congedo ordinario per il 2004 e il 2005 e l’applicazione di trattenute sullo stipendio.

127    In sede di udienza, la ricorrente ha inoltre asserito che la Commissione non avrebbe dato alcun seguito al parere del medico indipendente che, il 6 ottobre 2004, aveva consigliato di trasferirla dalla DG «Personale e amministrazione».

128    La Commissione, nella propria difesa, rammenta che l’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto enuncerebbe i criteri da osservare affinché si possa parlare di molestie psicologiche. Pertanto, secondo tale articolo, occorre che il comportamento in questione sia abusivo, che sia prolungato nel tempo, che si ripeta con maggiore o minore frequenza e che sia intenzionalmente lesivo della personalità, della dignità o dell’integrità fisica o psichica di una persona. Un comportamento subito da un funzionario potrebbe dunque essere qualificato come molestia psicologica solo se ha oggettivamente mirato a screditare quest’ultimo o se ha deliberatamente deteriorato le sue condizioni di lavoro. Conseguentemente, ad avviso della Commissione, un simile comportamento dovrebbe indicare in maniera oggettiva l’intenzionalità, così come risulta da una giurisprudenza consolidata (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, De Nicola/BEI, Racc. PI pag. I‑A‑49 e II‑185; 8 luglio 2004, causa T‑136/03, Schochaert/Consiglio, Racc. PI pag. I‑A‑215 e II‑957, e 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Schmit/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑101 e II‑465).

129    Orbene, la Commissione sottolinea che, nel caso di specie, nessuna delle circostanze invocate dalla ricorrente rivelerebbe da parte dei suoi colleghi o dei suoi superiori gerarchici un comportamento intenzionalmente mirato a screditarla o a deteriorare le sue condizioni di lavoro.

2.     Giudizio del Tribunale

130    In via preliminare, occorre ricordare che l’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, entrato in vigore il 1° maggio 2004, prevede che «[p]er “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona».

131    Peraltro, la comunicazione del 2003 sulle molestie psicologiche, che ha valore di direttiva interna e che si impone alla Commissione in quanto quest’ultima non ha manifestato con chiarezza la propria intenzione di discostarsene con una decisione motivata e circostanziata (v., in tal senso, sentenze della Corte 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage/Commissione, Racc. pag. 81, punto 12, e 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione, Racc. pag. 3981, punto 20; sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2007, cause riunite T‑246/04 e T‑71/05, Wunenburger/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 127), sottolinea che il fenomeno delle molestie psicologiche «si manifesta sotto forme diverse, in particolare con angherie, atteggiamenti negativi, pressioni, vessazioni, se non addirittura rifiuto di comunicazione, ossia comportamenti diversi che, se manifestati puntualmente, pur non essendo accettabili, possono sembrare privi di conseguenze rilevanti ma la cui reiterazione provoca danni gravi alla persona alla quale sono diretti». La comunicazione del 2003 sulle molestie psicologiche precisa altresì che «[i] comportamenti incriminati rientrano nell’abuso di potere o nella manipolazione perversa» e che «essi possono essere originati da un singolo o da un gruppo di persone».

132    Occorre sottolineare che le molestie psicologiche devono essere intese come un processo necessariamente collocato nel tempo e che presuppone l’esistenza di azioni ripetute o continue. Invero, l’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto esige che un comportamento, per essere qualificato come molestia psicologica, si manifesti «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», mentre la comunicazione del 2003 sulle molestie psicologiche insiste sulla necessità della «ripetizione» di tale comportamento.

133    Per di più, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, a prescindere dalla versione linguistica, non contempla affatto l’intenzione dolosa del presunto molestatore tra i presupposti per la qualifica di molestie psicologiche.

134    Infatti, l’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, definisce la molestia psicologica come un «comportamento abusivo» che, per essere dimostrato, richiede il soddisfacimento di due condizioni cumulative. La prima condizione riguarda l’esistenza di comportamenti, parole, azioni, gesti o scritti che si manifestino «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica» e che siano «intenzionali». La seconda condizione, separata dalla prima dalla congiunzione «e», richiede che tali comportamenti, parole, azioni, gesti o scritti abbiano quale effetto quello di «led[ere] la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona».

135    Poiché l’aggettivo «intenzionale» riguarda la prima condizione e non la seconda, è possibile trarne una duplice conclusione. Da un lato, i comportamenti, le parole, le azioni, i gesti o gli scritti di cui all’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, devono essere volontari, il che esclude dalla sfera di applicazione di tale disposizione le azioni che accadrebbero in maniera casuale. Dall’altro, invece, non è previsto che tali comportamenti, parole, azioni, gesti o scritti siano commessi con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. In altri termini, possono esservi molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto senza che il molestatore abbia voluto, con il proprio comportamento, screditare la vittima o deteriorarne intenzionalmente le condizioni di lavoro. È sufficiente che siffatto comportamento, in quanto volontario, abbia oggettivamente comportato tali conseguenze.

136    Occorre aggiungere che un’interpretazione contraria dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, avrebbe come risultato quello di privare tale disposizione di ogni effetto utile, data la difficoltà di dimostrare l’intenzione di nuocere dell’autore di molestie psicologiche. Invero, benché vi siano casi in cui tale intenzione si deduce naturalmente dal comportamento dell’autore, occorre osservare che questi casi sono rari e che, nella maggior parte delle situazioni, il presunto molestatore si astiene dal compiere alcunché che possa far supporre la sua intenzione di screditare la vittima o di deteriorare le condizioni di lavoro di quest’ultima.

137    È altresì opportuno rammentare che un’interpretazione dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto basata sull’intenzione di nuocere del presunto molestatore non corrisponderebbe alla definizione di «molestia» fornita dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16). Invero, dopo aver ricordato all’art. 1 che essa mira a «stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento», all’art. 2, n. 3, la direttiva precisa che «[le] molestie sono da considerarsi (…) una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all’articolo 1 avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo».

138    L’uso, nella direttiva 2000/78, dell’espressione «avente lo scopo o l’effetto» sottolinea il fatto che il legislatore comunitario abbia voluto garantire alle vittime di molestia psicologica una «adeguata protezione giuridica», come conferma il trentesimo considerando’ della suddetta direttiva. Infatti, tale protezione non potrebbe essere garantita se le molestie psicologiche dovessero riferirsi unicamente a comportamenti volti a ledere la personalità di una persona, tenuto conto della grande difficoltà in cui si trova la vittima di un comportamento di molestia psicologica intenzionale nel dimostrare l’effettività di tale intenzione, nonché la causa ad essa sottesa.

139    Sarebbe altresì di difficile comprensione il fatto che il legislatore comunitario, dopo aver ritenuto – con la direttiva 2000/78 – che costituisce molestia psicologica un comportamento che, pur non avendo lo scopo abbia tuttavia l’effetto di ledere la dignità di una persona, abbia poi deciso nel 2004, in occasione della modifica dello Statuto, di diminuire il livello di protezione giuridica garantito ai funzionari e agli altri agenti e, adottando l’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, abbia voluto circoscrivere le molestie psicologiche ai soli comportamenti miranti a ledere la dignità di una persona.

140    È ben vero che il Tribunale di primo grado ha in più occasioni ritenuto che un comportamento, per essere qualificato come molestia psicologica, debba oggettivamente presentare intenzionalità e che un ricorrente, a prescindere dalla percezione soggettiva che ha potuto avere dei fatti dichiarati, debba presentare un insieme di elementi che consentano di dimostrare che ha subito un comportamento che era oggettivamente mirato a screditarlo o a deteriorare intenzionalmente le sue condizioni di lavoro (sentenze De Nicola/BEI, cit., punto 286; Schochaert/Consiglio, cit., punto 41, e Schmit/Commissione, cit., punti 64 e 65). Tuttavia, la giurisprudenza sopra richiamata non può essere utilmente invocata nel caso di specie, poiché, in ogni caso, promana da controversie su comportamenti verificatisi prima dell’entrata in vigore dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto. Vero è che il Tribunale di primo grado, nella sentenza 26 ottobre 2007 (causa T‑154/05, Lo Giudice/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta), ha nuovamente applicato tale giurisprudenza in una causa in cui taluni comportamenti contestati all’amministrazione erano posteriori all’entrata in vigore dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto. Tuttavia, da tale sentenza non emerge che il Tribunale abbia espressamente voluto interpretare l’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto nel senso che l’intenzione di nuocere del presunto molestatore costituisca il presupposto delle molestie psicologiche.

141    Infine, l’interpretazione dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto come sopra esposta non può essere rimessa in discussione né dal contenuto dell’art. 12 bis, n. 4, prima frase, dello Statuto, relativo alle molestie sessuali, né dalle disposizioni contenute nella decisione del 2006 sulle molestie psicologiche e sessuali.

142    Infatti, per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 12 bis, n. 4, prima frase, dello Statuto, si legge che «[p]er molestia sessuale si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un’atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante».

143    A tal proposito, è importante osservare che l’espressione «avente come scopo o come effetto» figura nell’art. 12 bis, n. 4, prima fase, dello Statuto ma non nelle disposizioni dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto medesimo.

144    Tuttavia, con riferimento alle molestie psicologiche, siffatta mancanza non può essere interpretata nel senso che solo i comportamenti aventi «come scopo» quello di screditare o di deteriorare le condizioni di lavoro di una persona potrebbero essere considerati come costituenti molestia psicologica. Invero, come è stato osservato, dal testo stesso dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto risulta che, perché vi sia molestia psicologica ai sensi di tale articolo, è sufficiente che i comportamenti considerati, ossia i «comportamenti, parole, scritti, gesti e atti», «[abbiano] le[so] la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona», a prescindere dalla questione, non pertinente, di sapere se essi siano stati commessi con l’intenzione di nuocere.

145    Peraltro, riguardo alla decisione del 2006 sulle molestie psicologiche e sessuali, che ha sostituito la comunicazione del 2003 sulle molestie psicologiche, essa indica che, «secondo lo Statuto, vi è molestia psicologica solo laddove si ritenga che il comportamento del presunto molestatore presenti un carattere abusivo, intenzionale, ripetitivo, durevole o sistematico e abbia, per esempio, quale scopo quello di screditare o di sminuire la persona interessata» e aggiunge che «[t]ali criteri sono cumulativi (…)».

146    A prima vista, la decisione del 2006 sulle molestie psicologiche e sessuali sembrerebbe dunque indicare che solo un comportamento avente «quale scopo quello di screditare o di sminuire la persona interessata» sarebbe rilevante ai fini delle molestie psicologiche. Tuttavia, è importante osservare che tale decisione si è limitata, come dimostra l’uso dell’espressione «per esempio», a fornire tipologie di comportamenti potenzialmente in grado di essere considerati come costituitivi di molestie psicologiche e non ha inteso indicare che un comportamento può essere considerato come tale soltanto se ha avuto come oggetto, e non solo come effetto, quello di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. Per di più, un’interpretazione contraria della decisione del 2006 sulle molestie psicologiche e sessuali avrebbe l’effetto di vanificarla e ciò, come è stato osservato, a causa della difficoltà per una persona di dimostrare l’intenzione del presunto molestatore di screditarla o di sminuirla.

147    Alla luce di tali considerazioni è necessario pronunciarsi sulla censura di molestia psicologica sollevata dalla ricorrente, il che presuppone l’esame dell’effettività dei vari comportamenti da quest’ultima contestati ai suoi superiori gerarchici e accertare se tali comportamenti, raggruppabili in sei categorie, abbiano avuto quale effetto quello di ledere obiettivamente la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica dell’interessata.

148    È importante sottolineare che saranno presi in considerazione solo i fatti anteriori alla data della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza e di risarcimento, ossia il 3 settembre 2004, e che riguardano essenzialmente le modalità con le quali la ricorrente ha esercitato le proprie funzioni.

149    È certamente vero che la ricorrente afferma di avere altresì subito molestie psicologiche dopo il 3 settembre 2004. Tuttavia, la questione dell’esistenza di molestie psicologiche riguardo a tale periodo non sarà esaminata nell’ambito della presente controversia. Da un lato, infatti, le asserite molestie psicologiche che, secondo l’interessata, sarebbero la conseguenza di una violazione da parte della Commissione delle disposizioni di cui all’art. 59 dello Statuto riguardo al trattamento che essa avrebbe applicato ai propri certificati medici, non sono dello stesso tipo di quelle lamentate per il periodo anteriore al 3 settembre 2004. Dall’altro, è pacifico che la ricorrente non ha avviato alcun procedimento precontenzioso per ottenere il risarcimento del danno connesso alle pretese molestie psicologiche successive al 3 settembre 2004. Tuttavia, occorre precisare che spetterà alla ricorrente presentare una domanda di risarcimento di tale danno, ove ritenga che ve ne sia motivo.

a)     In primo luogo, riguardo alle modalità di prolungamento del periodo di prova della ricorrente

150    La ricorrente avanza sostanzialmente tre censure.

151    Nella prima censura la ricorrente sostiene che la presenza di commenti critici nel suo primo rapporto di fine periodo di prova sarebbe giustificata dal fatto che il capo dell’unità B 2 avrebbe fornito al direttore della direzione B informazioni ingiustamente negative sulla qualità del suo lavoro e ciò al fine di addebitarle la responsabilità dei propri errori nella gestione di pratiche.

152    A tal proposito, è pacifico che il direttore della direzione B, incaricato della compilazione del primo rapporto di fine periodo di prova, vi ha formulato valutazioni critiche sul lavoro della ricorrente, osservando, infatti, che l’interessata «non [aveva] potuto portare a termine, entro termini ragionevoli, (…) taluni compiti importanti che le [erano] stati assegnati» e che vi erano state «alcune difficoltà nei rapporti di ufficio». Egli ha altresì osservato nei confronti della ricorrente una «mancanza di familiarità con il sistema amministrativo e gerarchico vigente presso la Commissione».

153    Tuttavia, oltre al fatto che la ricorrente non fornisce alcun elemento a sostegno dell’affermazione secondo cui tali valutazioni si spiegherebbero con l’intenzione del capo dell’unità B 2 di addossarle la responsabilità dei propri errori, dagli atti processuali emerge che, durante il primo periodo di prova, la ricorrente aveva portato a termine in ritardo alcuni dei compiti che le erano stati assegnati, quali la compilazione di progetti di relazioni nell’ambito del trattamento di una pratica disciplinare. Inoltre, critiche sulle qualità professionali della ricorrente sono state altresì formulate dal capo dell’unità «Dialogo sociale», ove l’interessata aveva effettuato il prolungamento del periodo di prova tra il 18 maggio e il 15 ottobre 2001.

154    La prima censura dev’essere pertanto respinta senza che occorra procedere all’audizione chiesta dalla ricorrente.

155    Nella seconda censura la ricorrente contesta il fatto che il proprio periodo di prova sarebbe stato prolungato senza che lei sia stata oggetto del benché minimo richiamo da parte del capo dell’unità B 2.

156    A tal proposito, se è vero che è stato ritenuto che non esiste alcun obbligo per l’amministrazione di rivolgere, ad un dato momento, un richiamo al dipendente in prova le cui prestazioni non siano soddisfacenti (v. sentenza della Corte 15 maggio 1985, causa 3/84, Patrinos/CES, Racc. pag. 1421, punto 19 e sentenza del Tribunale di primo grado 5 marzo 1997, causa T‑96/95, Rozand-Lambiotte/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑35 e II‑97, punto 102), occorre tuttavia sottolineare che, nella sua relazione di indagine amministrativa, il consigliere auditore ha «deplor[ato] le circostanze relative alla compilazione del [rapporto di fine periodo di prova]» e ha censurato, in particolare, in quanto contrario al dovere di sollecitudine, il fatto che la ricorrente «non [avesse] avuto la possibilità né di dare spiegazioni in tempo utile sulle insufficienze rilevate dal suo [c]apo unità né, soprattutto, di porvi rimedio concordandone i mezzi con i suoi superiori». Il consigliere auditore ha altresì espressamente invocato «la mancanza di dialogo tra [la ricorrente] e i suoi superiori gerarchici prima che le fosse comunicato che il suo [primo] rapporto di fine periodo di prova sarebbe stato negativo». La ricorrente ha dunque motivo di contestare alla Commissione di averle prolungato il periodo di prova senza averla prima avvertita.

157    La seconda censura dev’essere pertanto accolta.

158    Per quanto riguarda la terza censura, secondo cui il comitato dei rapporti, erroneamente informato del fatto che la ricorrente avrebbe accettato il prolungamento del proprio periodo di prova, non avrebbe per ciò stesso proceduto all’audizione di quest’ultima né a quella delle persone che essa intendeva far testimoniare, è pacifico che – come espressamente ammesso dalla Commissione nella decisione 20 settembre 2001 con cui ha respinto il reclamo contro la decisione di prolungamento del periodo di prova – tale comitato «era stato erroneamente informato del fatto che la [ricorrente] avrebbe accettato il prolungamento del periodo di prova da svolgersi presso un’altra unità» e che «[t]ale errore deriva dal fatto che la [ricorrente] aveva proposto la propria riassegnazione all’unità [B 4] nell’ambito de[l] prolungamento del periodo di prova annunciato, pur non potendo dirsi d’accordo su tale prolungamento». È vero che nessuna disposizione dello Statuto e nessun altro testo imponevano al comitato dei rapporti di procedere con le audizioni. Tuttavia, non può escludersi che tale informazione sbagliata sia all’origine della decisione del comitato dei rapporti di non procedere all’audizione né dell’interessata, né delle persone che quest’ultima avrebbe voluto far testimoniare.

159    Ne consegue che anche la terza censura dev’essere accolta.

160    La ricorrente ha dunque motivo di sostenere che la Commissione abbia commesso taluni errori nell’ambito del prolungamento del suo periodo di prova. Tuttavia, tali errori non presentano, di per sé, un livello di gravità tale da doverli considerare lesivi della personalità, della dignità o dell’integrità fisica o psichica dell’interessata, ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto.

b)     In secondo luogo, riguardo al fatto che la Commissione avrebbe isolato la ricorrente

161    Occorre ricordare che l’interessata, tra gennaio 2003 e il suo collocamento a riposo per invalidità, avvenuto il 31 agosto 2005, ha occupato tre uffici in successione temporale, di cui il primo si trovava al secondo piano dell’edificio Montoyer 34 (gennaio-giugno 2003), il secondo in un ammezzato tra il pianoterra e il primo piano dell’edificio Science 11 (giugno 2003-estate 2004) e il terzo all’ottavo piano dell’edificio Science 11 (a partire dall’estate 2004).

162    Orbene, riguardo al primo di tali uffici, dagli atti processuali emerge che esso si trovava lontano da quello del capo dell’unità D 2 e che era inoltre ubicato su un piano dell’edificio dove, a causa di lavori di ristrutturazione, l’interessata era l’unica persona a lavorare.

163    Circa il secondo ufficio, ubicato al piano ammezzato dell’edificio Science 11, il consigliere auditore, previa constatazione del suo «isolamento non solo rispetto al resto dell’unità di destinazione del[la ricorrente] ma anche dai colleghi di altre unità o di altre direzioni», sottolineava che «[l]’ubicazione assai atipica e decentrata [di tale ufficio] costituiva verosimilmente un ostacolo alla buona integrazione del suo occupante in seno al servizio a cui era stato destinato», aggiungendo altresì che «la stabile collocazione in tale ufficio [aveva] potuto influire negativamente sul morale della [ricorrente]».

164    Pertanto, anche se la ricorrente non dimostra che gli uffici che le sono stati assegnati sarebbero stati privi dell’attrezzatura adeguata, e nemmeno, peraltro, che i suoi superiori gerarchici si sarebbero rifiutati di rivolgerle la parola, si deve ritenere che la Commissione abbia commesso un errore assegnandole degli uffici isolati fino all’estate 2004.

165    Tuttavia, occorre sottolineare che il consigliere auditore, pur criticandolo, ha fornito una spiegazione al suddetto isolamento. Egli ha infatti osservato che a seguito della creazione in seno alla Commissione di diversi uffici, nonché degli spostamenti di personale che ne erano derivati, la stessa unità D 2 era stata sparpagliata su quattro piani dell’edificio Science 11 (7°, 8°, 9° e 10° piano), il che permetteva di comprendere, dal suo punto di vista, «i motivi per cui [la ricorrente] era stata costretta a cambiare ufficio più volte».

166    Peraltro, occorre osservare che i superiori gerarchici della ricorrente avevano preso alcuni provvedimenti per pervenire ad una soluzione più soddisfacente in merito all’ufficio che essa avrebbe dovuto occupare.

167    Il 3 luglio 2003 il capo unità aggiunto dell’unità D 2 inviava infatti alla ricorrente un messaggio di posta elettronica in cui le proponeva, in attesa della riunione dell’intera unità D 2 al 9° e 10° piano dell’edificio Science 11, di traslocare e di collocarsi al 7° piano di tale edificio, in un ufficio occupato da un collega. Tuttavia, in base al contenuto del messaggio, il trasloco avrebbe dovuto essere solo «temporaneo», il che spiega perché la ricorrente, con messaggio di posta elettronica del 7 luglio 2003, abbia risposto a tale proposta indicando la propria esitazione e che avrebbe preferito aspettare il rientro dal congedo ordinario per vedere se sarebbe stato possibile trovare una «soluzione definitiva» «nel mese di agosto».

168    Analogamente, l’11 settembre 2003 il capo unità aggiunto dell’unità D 2 inviava un messaggio di posta elettronica all’agente amministratore dei beni inventariati per ricordargli la necessità di risolvere la questione dell’ufficio della ricorrente. Dopo avergli rammentato che avevano già affrontato insieme tale questione prima delle ferie estive del 2003, gli chiedeva di «mettere a disposizione del[l’unità D 2] un ufficio adeguato per [la ricorrente] il più possibile vicino al 9° e 10° piano dell’[edificio Science 11]». Egli aggiungeva che «[la]questione [era] di una certa urgenza in quanto l’inadeguatezza dell’attuale ufficio [della ricorrente] situato al pianoterra [dell’edificio Science 11] sembra[va] pregiudicare gravemente il rendimento [dell’interessata] e richiede[va] una soluzione immediata».

169    Di conseguenza, e quand’anche i suddetti provvedimenti non avessero trovato seguito, non si può ritenere che, per quanto criticabile, l’assegnazione di uffici isolati alla ricorrente abbia leso la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica dell’interessata.

c)     In terzo luogo, riguardo al fatto che alla ricorrente non sarebbe stato assegnato alcun compito nel periodo gennaio-giugno 2003

170    Dagli atti processuali risulta che, a partire dalla sua destinazione all’unità D 2 il 1° gennaio 2003 e durante quasi tutta la prima metà del 2003, alla ricorrente non era stato attribuito nessun compito e solo il 10 giugno 2003 veniva compilata e le veniva comunicata la descrizione delle funzioni relative al suo posto. A tal riguardo, il consigliere auditore sottolineava che «il solo fatto che un funzionario abbia dovuto attendere quasi sei mesi per conoscere esattamente cosa gli venisse richiesto nell’ambito del proprio servizio [avrebbe potuto] essere ragionevolmente percepito da tale funzionario come un comportamento abusivo soprattutto se posto all’interno di un rapporto già conflittuale con il proprio ambiente di lavoro».

171    Infine, se la Commissione fa osservare che la permanenza della ricorrente all’interno dell’unità D 2 avrebbe dovuto essere inizialmente di breve durata poiché ne sarebbe stato previsto il trasferimento alla direzione «Sicurezza» della DG «Personale e amministrazione» a partire dai primi mesi del 2003, tale circostanza, che del resto non si è realizzata, non è in alcun modo idonea a giustificare che non sia stato attribuito alcun compito all’interessata durante i primi mesi del 2003. Analogamente, il fatto che la ricorrente sia stata spesso assente per malattia o per congedo ordinario durante la prima metà di tale anno non autorizzerebbe in alcun modo l’amministrazione a sottrarsi all’obbligo di fissare i compiti della ricorrente.

172    Tuttavia, tenuto conto dei fatti del caso di specie e, in particolare, delle intenzioni iniziali di trasferimento della ricorrente dall’unità D 2, occorre osservare che l’attribuzione tardiva di compiti alla ricorrente non può di per sé essere considerata come lesiva della personalità, della dignità o dell’integrità fisica o psichica di quest’ultima.

d)     In quarto luogo, riguardo al fatto che la Commissione avrebbe diffuso maldicenze in merito alle capacità professionali della ricorrente

173    La ricorrente non fa valere alcun elemento a sostegno dell’affermazione secondo cui i superiori gerarchici della DG «Personale e amministrazione» avrebbero diffuso maldicenze sulle sue capacità professionali.

174    La censura sollevata a questo titolo non può dunque essere accolta.

e)     In quinto luogo, riguardo al fatto che la Commissione avrebbe respinto talune domande di congedo ordinario e ne avrebbe accettate altre in ritardo

175    In via preliminare occorre ricordare che, se è vero che a norma dell’art. 57, primo comma, dello Statuto «[i]l funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30», è stato deciso che negare un congedo ordinario per garantire il buon funzionamento del servizio non può essere considerato di per sé una manifestazione di molestia psicologica (sentenza Schmit/Commissione, cit., punto 78).

176    Nel caso di specie, la ricorrente contesta alla Commissione di aver respinto tre domande di congedo ordinario per i periodi 10 maggio-30 giugno 2004, 19 maggio-8 giugno 2004 e 5 luglio-13 agosto 2004, prima dell’adozione della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza e di risarcimento del 3 settembre 2004. Ad avviso della ricorrente, tali dinieghi si spiegherebbero con la volontà dell’amministrazione di «destabilizzarla psicologicamente».

177    Per quanto riguarda il diniego opposto alla domanda di congedo ordinario per il periodo 10 maggio-30 giugno 2004, dagli atti processuali, in particolare dai messaggi di posta elettronica inviati il 7 e 10 maggio 2004 all’interessata, emerge che tale diniego avrebbe avuto un fondamento legittimo, ossia la necessità, a seguito del parere del controllo medico del 7 maggio 2004 indicante che «un’assegnazione ad altre mansioni sarebbe stata auspicabile per la salute del[la ricorrente]», di esaminare con quest’ultima le varie possibilità di ottenere il trasferimento dalla DG «Personale e amministrazione». Del resto, è dimostrato che il 10 maggio 2004 la ricorrente aveva effettivamente incontrato il direttore della direzione D e che, durante tale riunione, era stato deciso che il curriculum vitae dell’interessata venisse inviato ad altre direzioni generali. Per di più, con messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2004, la stessa ricorrente informava l’assistente del direttore della direzione D che avrebbe di fatto desiderato un congedo ordinario per il periodo 19 maggio-8 giugno 2004.

178    Per quanto riguarda la domanda di congedo ordinario per il periodo 19 maggio-8 giugno 2004, occorre osservare che era legittimo anche il motivo del diniego di tale domanda, ossia la necessità – ai fini della formulazione del REC gennaio-ottobre 2003 – di procedere al colloquio formale previsto dall’art. 8, n. 5, delle DGE, giacché l’art. 8, n. 14, delle DGE prevede che «[i] rapporti annuali devono essere chiusi entro la fine di aprile».

179    Lo stesso vale, a maggior ragione, per la domanda di congedo ordinario per il periodo 5 luglio-13 agosto 2004, il cui diniego, espresso con messaggio di posta elettronica che il direttore della direzione D ha inviato il 9 giugno 2004 alla ricorrente, era giustificato dalla necessità di organizzare il colloquio formale con il vidimatore, a norma dell’art. 8, n. 10, delle DGE, a seguito della domanda di revisione presentata dalla ricorrente riguardo il proprio REC gennaio-ottobre 2003, affinché non venissero compromesse le prospettive di promozione di tutti i funzionari della direzione D.

180    La ricorrente contesta invece a giusto titolo alla Commissione di aver tardato ad accogliere la propria domanda di congedo ordinario per il periodo 19 luglio-27 agosto 2004. Invero, tale domanda, inserita nel «Sic Congés» il 21 giugno 2004, veniva accettata solo il 2 agosto 2004, vale a dire oltre due settimane dopo la data a partire dalla quale la ricorrente avrebbe voluto assentarsi. Occorre inoltre osservare che tale domanda era stata approvata, che i giorni corrispondenti erano stati detratti dal saldo dei congedi ordinari dell’interessata ancorché quest’ultima, a partire dal 5 luglio 2004, avesse presentato un certificato medico per il periodo 17 luglio-27 agosto 2004, ossia quasi lo stesso periodo chiesto nella domanda di congedo ordinario, e che tale certificato non era stato contestato dall’amministrazione.

181    Ne consegue che, per quanto concerne la questione dei congedi ordinari, l’unico comportamento errato da imputare alla Commissione riguarda le modalità con cui è stata considerata la domanda di congedo ordinario per il periodo 19 luglio-27 agosto 2004. Orbene, non si può ritenere che tale comportamento produca di per sé l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica della ricorrente.

f)     In sesto luogo, riguardo al rifiuto della Commissione di ritenere giustificate le assenze per malattia

182    È pacifico che la Commissione ha sottoposto ad un controllo medico la ricorrente, la quale aveva presentato un certificato medico per il periodo 16 aprile-11 giugno 2004. Orbene, dopo che tale controllo, con il parere del 7 maggio 2004, giungeva alla conclusione che la ricorrente era idonea al lavoro, pur precisando che «un’assegnazione ad altre mansioni sarebbe stata auspicabile per la salute del[l’interessata]», emerge dagli atti processuali che quest’ultima non si è avvalsa della possibilità che le veniva offerta dall’art. 59, n. 1, quinto comma, dello Statuto, di presentare all’istituzione una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente.

183    In tal modo, la ricorrente non dimostra che, prima della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza e di quella di risarcimento, i suoi superiori gerarchici avrebbero agito illegittimamente riguardo al trattamento delle sue assenze per malattia.

184    Dal complesso delle argomentazioni sopra esposte, risulta che, anche se taluni fatti invocati dalla ricorrente costituiscono errori, nessuno di essi può di per sé essere considerato come costituente un «comportamento abusivo» a norma dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto.

185    Il problema che si pone è tuttavia quello di sapere se è possibile ritenere che questi stessi fatti, nel loro insieme, potrebbero rientrare nell’ipotesi di un «comportamento abusivo».

186    Il consigliere auditore ha risposto negativamente al suddetto quesito, ritenendo che «i comportamenti o gli atti in causa [non erano] intenzionali per quanto riguarda il/i rispettivo/i autore/i nel senso che essi avrebbero avuto quale scopo quello di ledere la personalità, la dignità o l’integrità del[la ricorrente]» e precisando che difettava «la volontà individuale o condivisa da più persone di arrecare pregiudizio [a quest’ultima]».

187    Tuttavia, il Tribunale non può riferirsi a tale valutazione in quanto la formulazione del consigliere auditore si è basata su un’interpretazione erronea dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, che considera l’intenzione di nuocere del presunto molestatore un presupposto della molestia psicologica.

188    Non vi è neppure motivo, però, di considerare i fatti che la ricorrente ha contestato ai propri superiori gerarchici come rientranti tra quelli previsti dall’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto. Infatti, anche se considerati nel loro insieme, tali comportamenti, quand’anche riconducibili a molestie psicologiche e percepiti come tali dalla ricorrente, come ha osservato il consigliere auditore, non sono di gravità tale da avere avuto oggettivamente quale effetto – alla data della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza e di risarcimento – quello di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica dell’interessata.

189    Dalle precedenti osservazioni risulta che la ricorrente non può fondatamente sostenere di essere stata vittima di molestie psicologiche.

C –  Sulle conclusioni miranti all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza

1.     Sulla ricevibilità

a)     Argomenti delle parti

190    La Commissione fa valere sostanzialmente che la mancata risposta alla domanda di assistenza non avrebbe fatto sorgere alcun atto recante pregiudizio all’interessata alla scadenza del termine di quattro mesi a decorrere dalla sua presentazione. La Commissione precisa infatti che, alla scadenza del suddetto termine di quattro mesi, essa non avrebbe respinto nemmeno implicitamente la domanda di assistenza in quanto avrebbe dovuto attendere i risultati dell’indagine amministrativa prima di pronunciarsi sulla domanda. Come ha altresì aggiunto l’istituzione, solo il 16 settembre 2005 essa avrebbe infine respinto la domanda di assistenza, dopo che l’indagine amministrativa ebbe dimostrato l’infondatezza delle accuse di molestie psicologiche. Pertanto, le suddette conclusioni sarebbero irricevibili in quanto premature.

191    La ricorrente chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità.

b)     Giudizio del Tribunale

192    L’art. 90, n. 1, dello Statuto, così dispone:

«Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’[APN] una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L’[APN] notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2».

193    Nella fattispecie, come già osservato, la ricorrente chiedeva assistenza alla Commissione con nota del 29 aprile 2004. La mancata risposta a tale nota, che conteneva una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, generava pertanto, alla scadenza del termine di quattro mesi, una decisione implicita di rigetto costitutiva di un atto recante pregiudizio alla ricorrente.

194    Siffatta conclusione non può essere inficiata dall’argomento della Commissione secondo cui quest’ultima, alla scadenza del termine di quattro mesi di cui all’art. 90, n. 1, dello Statuto, si sarebbe astenuta dal prendere posizione sulla domanda di assistenza per molestie psicologiche in quanto essa sarebbe stata obbligata ad attendere i risultati dell’indagine amministrativa prima di pronunciarsi.

195    Infatti, sebbene spetti all’amministrazione adottare i provvedimenti adeguati – in particolare facendo avviare un’indagine per stabilire i fatti alla base del reclamo – quando un funzionario che chiede protezione all’istituzione di appartenenza fornisce un indizio di prova sull’effettività degli attacchi di cui afferma di essere oggetto (sentenza Lo Giudice/Commissione, cit., punto 136), tale obbligo non può consentire all’istituzione interessata di derogare alle disposizioni di cui all’art. 90, n. 1, dello Statuto, che permettono al funzionario di suscitare una presa di posizione avente natura di decisione da parte dell’amministrazione entro un termine fisso (sentenze del Tribunale di primo grado 3 aprile 1990, causa T‑135/89, Pfloeschner/Commissione, Racc. pag. II‑153, punto 17, e 6 novembre 1997, causa T‑223/95, Ronchi/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑321 e II‑879, punto 31).

196    Sebbene non si potesse ritenere che prima del termine dell’indagine amministrativa la Commissione avesse respinto in via definitiva la domanda di assistenza, ciò non toglie che quest’ultima fosse obbligata a compiere determinati atti, almeno a titolo conservativo, anche prima di prendere definitivamente posizione su tale domanda. La mancanza di intervento, con il silenzio da parte dell’amministrazione circa la suddetta domanda, può arrecare pregiudizio alla ricorrente, come nel caso di specie.

197    Pertanto, non può essere accolta l’eccezione di irricevibilità secondo cui le suddette richieste non sarebbero rivolte ad alcun atto che arrechi pregiudizio.

198    Tuttavia, occorre osservare che, con nota dell’8 settembre 2004, il consigliere auditore nominato dal segretario generale della Commissione veniva incaricato da quest’ultimo di «stabilire la veridicità delle affermazioni formulate per quanto riguarda, in particolare, il comportamento del funzionario ovvero dei funzionari i cui nomi figurano nel fascicolo e consentire in tal modo di valutare la realtà della situazione e le eventuali conseguenze da trarre». Peraltro, dopo avere effettuato una serie di audizioni tra il 6 ottobre e il 22 dicembre 2004, il 21 marzo 2005 il consigliere auditore trasmetteva al segretario generale della Commissione la relazione scritta a conclusione dell’indagine amministrativa.

199    Occorre dunque rilevare che, sebbene anteriormente alla proposizione del presente ricorso non abbia adottato tutte le misure di assistenza richieste dalla ricorrente, l’amministrazione ha tuttavia accettato di procedere all’indagine amministrativa domandata da quest’ultima.

200    Ne deriva che la ricorrente ha titolo a contestare la decisione implicita di rigetto della sua domanda di assistenza ad eccezione della domanda di avvio di un’indagine. Le conclusioni della ricorrente sono irricevibili solo riguardo a quest’ultimo punto, data la mancanza di un atto che arrechi pregiudizio al momento dalla presentazione del ricorso.

2.     Nel merito

a)     Argomenti delle parti

201    I due motivi dedotti dalla ricorrente, fondati sostanzialmente sullo stesso argomento e relativi, il primo, alla violazione dell’art. 24 dello Statuto e il secondo, all’inosservanza del dovere di sollecitudine, vanno esaminati congiuntamente.

202    La ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe risposto alla sua domanda di assistenza con la rapidità e la sollecitudine richieste dalle circostanze e che, in particolare, non avrebbe proceduto al suo trasferimento dalla DG «Personale e amministrazione», quando, il 18 maggio 2004, lo psichiatra a cui il servizio medico aveva affidato l’incarico della sua perizia psichiatrica aveva in tale sede sottolineato che «poiché [i]l problema [era] di ordine sociale (ossia un conflitto in seno all’[i]stituzione di appartenenza), la soluzione d[oveva] pertanto essere cercata a tale livello (vale a dire un reinserimento in un’altra [d]irezione [g]enerale)».

203    Nella propria difesa, la Commissione sostiene che non le si può rimproverare il fatto di non aver trasferito la ricorrente dalla DG «Personale e amministrazione», in quanto l’interessata non sarebbe stata vittima di alcuna molestia psicologica.

b)     Giudizio del Tribunale

204    Ai sensi dell’art. 24, primo comma, dello Statuto, «[l]e Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni».

205    Occorre ricordare che, in virtù dell’obbligo di assistenza, l’amministrazione, di fronte ad un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, è tenuta ad intervenire con tutta la necessaria energia e rispondere con la rapidità e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso specifico, per accertare i fatti e poter quindi trarre, con cognizione di causa, le opportune conclusioni (sentenza della Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione, Racc. pag. 99, punti 15 e 16; sentenze del Tribunale di primo grado 21 aprile 1993, causa T‑5/92, Tallarico/Parlamento, Racc. pag. II‑477, punto 31, e 5 dicembre 2000, causa T‑136/98, Campogrande/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑267 e II‑1225, punto 42).

206    Nel caso di specie, poiché il Tribunale non ha stabilito l’esistenza delle molestie psicologiche, la ricorrente non potrebbe contestare alla Commissione di non avere adottato ogni misura destinata a proteggerla da siffatte molestie.

207    Tuttavia, è importante ricordare che la comunicazione del 2003 sulle molestie psicologiche dispone che «[a]l minimo sospetto di molestia psicologica possono essere previste delle misure di allontanamento» e che tali misure, che «devono tenere conto delle circostanze specifiche» e che «possono essere immediate e, se necessario, definitive», hanno quale obiettivo quello di «consentire alla presunta vittima di ristabilirsi aiutandola a superare la situazione».

208    Nel caso di specie, occorre osservare che, nella sua nota del 29 aprile 2004, la ricorrente contestava inizialmente al capo dell’unità B 2 – ove era stata destinata all’epoca della sua assunzione da parte della Commissione in qualità di funzionario in prova – di aver comunicato al direttore della direzione B, incaricato della compilazione del primo rapporto di fine periodo di prova, informazioni ingiustamente negative sulle sue capacità professionali all’unico scopo di attribuirle la responsabilità di errori da egli stesso commessi. Nella suddetta nota la ricorrente contestava ai propri superiori gerarchici di averla isolata professionalmente – in particolare a partire dal giorno della sua destinazione all’unità 01, il 1° gennaio 2003 – assegnandole un ufficio lontano dal resto dell’unità e sprovvisto di ogni attrezzatura, di non averle affidato compiti in base alla sua qualifica, di aver ostacolato il suo trasferimento dalla DG «Personale e amministrazione» e di avere a tal fine fornito ad altre direzioni generali informazioni negative circa le sue competenze. Sempre nella medesima lettera, la ricorrente riferiva di avere ricevuto un elenco dei membri dell’unità in cui non figurava più il suo nome. Occorre infine osservare che tra i numerosi documenti che la ricorrente ha allegato alla propria domanda di assistenza vi era anche un elenco di persone che, secondo l’interessata, sarebbero state in grado di confermare l’esistenza delle asserite molestie psicologiche.

209    L’importanza e la gravità dei fatti addotti dalla ricorrente nella sua domanda di assistenza avrebbero dunque rivelato almeno un «sospetto di molestie psicologiche», se non la loro esistenza, ai sensi della comunicazione del 2003 sulle molestie psicologiche, e avrebbero imposto alla Commissione di adottare «misure di allontanamento» prima ancora di procedere con un’indagine e di verificare la veridicità delle censure della ricorrente.

210    Orbene, è pacifico che, alla data della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza, la Commissione non aveva adottato alcuna misura provvisoria di questo tipo e che la ricorrente non aveva formato oggetto di alcuna decisione di trasferimento dalla DG «Personale e amministrazione» ovvero dall’unità D 2, a cui all’epoca era destinata.

211    Certamente, dagli atti processuali emerge che, a partire dall’autunno 2003, la DG «Personale e amministrazione» ha compiuto alcuni sforzi per consentire alla ricorrente di trovare un posto al di fuori della suddetta direzione generale e che, in particolare, il 13 maggio 2004 il direttore della direzione D trasmetteva il curriculum vitae dell’interessata ad altre cinque direzioni generali, precisando che la DG «Personale e amministrazione» aveva autorizzato la riassegnazione della ricorrente con il suo posto. Tuttavia, questi tentativi non possono essere considerati sufficienti, in quanto la Commissione era tenuta non solo ad assistere la ricorrente nella sua ricerca di un posto bensì a trasferirla dalla DG «Personale e amministrazione».

212    Del resto, occorre osservare che, con lettera 11 giugno 2004, il direttore dell’IDOC indicava egli stesso al segretario generale della Commissione che i fatti affermati dalla ricorrente nella sua domanda di assistenza gli sembravano abbastanza gravi da giustificare l’avvio di una procedura d’inchiesta amministrativa, «vuoi per dimostrare l’esistenza di responsabilità individuali, vuoi per proteggere la reputazione di funzionari chiamati in causa ingiustamente».

213    La ricorrente può pertanto fondatamente sostenere che la Commissione non ha risposto alla sua domanda di assistenza con la diligenza dovuta non applicando una misura di allontanamento ancor prima di effettuare un’inchiesta amministrativa.

214    Ne consegue che la decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza dev’essere annullata nella parte in cui non ha adottato una misura provvisoria di allontanamento.

D –  Sulle conclusioni dirette all’annullamento dei REC 2003

1.     Argomenti delle parti

215    La Commissione sostiene l’irricevibilità delle suddette conclusioni in quanto il reclamo contro i REC 2003 sarebbe stato presentato oltre i termini. Essa sottolinea che la ricorrente, la quale tramite lettera 21 settembre 2004 sarebbe venuta a conoscenza della chiusura definitiva dei propri REC 2003, avrebbe presentato il reclamo presso l’unità «Ricorsi» della DG «Personale e amministrazione» solo il 5 gennaio 2005, ossia dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 90, n. 2, dello Statuto. La Commissione aggiunge che l’interessata, considerata la sua «situazione particolare», in occasione dei suoi passaggi nella sede di lavoro avrebbe potuto informarsi presso la DG «Personale e amministrazione» sullo stato di avanzamento preciso dei suoi REC 2003 o avrebbe almeno potuto consultare il proprio fascicolo nel sistema informatico «SysPer 2» (in prosieguo: «SysPer 2»). Poiché i suoi REC 2003 sono stati chiusi il 13 e il 14 luglio 2004, l’interessata avrebbe potuto dunque consultarli subito dopo o in ogni caso, al più tardi, quando ha ricevuto la lettera 21 settembre 2004 che la informava della chiusura amministrativa dei REC.

216    In via subordinata, nell’eventualità in cui il Tribunale dichiarasse la ricevibilità delle suddette conclusioni, la Commissione rammenta che la ricorrente è stata collocata a riposo per invalidità dopo la presentazione del ricorso in esame e che essa non avrebbe dunque più interesse a domandare l’annullamento dei suoi REC 2003.

217    Nella sua replica, la ricorrente conclude per la ricevibilità delle proprie richieste dirette all’annullamento dei propri REC 2003.

2.     Giudizio del Tribunale

218    Per quanto riguarda la ricevibilità delle suddette conclusioni, occorre ricordare che dall’art. 90, n. 2, dello Statuto risulta che qualsiasi persona cui esso si applica può presentare all’APN un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio e che tale reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale.

219    Peraltro, affinché una decisione sia regolarmente notificata ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, oltre al requisito della comunicazione al destinatario, è necessario che quest’ultimo sia stato in grado di giungerne utilmente a conoscenza (v. sentenza della Corte 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/Commissione, Racc. pag. 1027, punto 10; sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione, Racc. pag. II‑4137, punto 121).

220    Infine, spetta all’amministrazione che si avvale della tardività del reclamo dimostrare la data in cui è stata notificata la decisione, ossia la data in cui è stata portata a conoscenza del destinatario (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑149 e II‑481, punto 22).

221    Nella fattispecie, la Commissione sostiene che il termine di tre mesi di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto avrebbe iniziato a decorrere dal 21 settembre 2004, data presente nella lettera con cui il capo dell’unità «Risorse umane – ADMIN, riforme interne» informava la ricorrente che, nell’ambito dell’esercizio di promozione 2004, il direttore generale della DG «Personale e amministrazione», con riferimento al voto globale di 8/20 che le era stato attribuito nell’esercizio di valutazione per il 2003, aveva deciso di non assegnarle nessun punto di priorità. Tuttavia, oltre al fatto che nessun documento contenuto negli atti processuali consente di conoscere la data di notifica del suddetto plico, occorre sottolineare che, poiché i REC 2003 non vi erano stati allegati, non si sarebbe potuto ritenere che esso avrebbe consentito all’interessata di giungerne utilmente a conoscenza.

222    Non può essere accolto l’argomento secondo cui l’interessata, alla luce della sua «situazione particolare», in occasione dei suoi passaggi nella sede di lavoro avrebbe potuto informarsi presso la DG «Personale e amministrazione» sullo stato di avanzamento preciso dei suoi REC 2003 o almeno consultare il proprio fascicolo nel sistema informatico SysPer 2, in quanto, come sopra ricordato, a norma dell’art. 90, n. 2, dello Statuto il termine per presentare reclamo contro un atto pregiudizievole inizia a decorrere solo dal giorno della notifica dell’atto al destinatario o, in ogni caso, dal giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza.

223    Pertanto, dev’essere esclusa l’eccezione di irricevibilità relativa alla tardività delle suddette conclusioni poiché la Commissione non ha fornito la prova della data in cui i REC 2003 sarebbero stati notificati alla ricorrente o portati a sua conoscenza.

224    Risulta da quanto precede che le conclusioni dirette all’annullamento dei REC 2003 erano ricevibili alla data di presentazione del ricorso in esame.

225    Tuttavia, tale considerazione non può impedire al Tribunale di verificare se, dopo la presentazione del ricorso in esame, la ricorrente abbia mantenuto un interesse personale all’annullamento dei propri REC 2003 (v. sentenze del Tribunale di primo grado 24 aprile 2001, causa T‑159/98, Torre e a./Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑83 e II‑395, punto 30, e 31 maggio 2005, causa T‑105/03, Dionyssopoulou/Consiglio, Racc. PI pag. I‑A‑137 e II‑621, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

226    Va, a tal riguardo, rammentato che, in quanto documento interno, il rapporto informativo, denominato REC nel sistema di valutazione in vigore presso la Commissione, ha la funzione precipua di fornire periodicamente all’amministrazione informazioni circa lo svolgimento, da parte dei dipendenti, dei compiti loro affidati (sentenza della Corte 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 2141, punto 20; sentenza del Tribunale di primo grado 28 maggio 1997, causa T‑59/96, Burban/Parlamento, Racc. PI pag. I‑A‑109 e II‑331, punto 73).

227    Nei confronti del funzionario, il rapporto informativo svolge un ruolo importante per lo sviluppo della sua carriera, soprattutto per quanto concerne il trasferimento e la promozione. Pertanto, in linea di principio, esso lede l’interesse della persona valutata solo fino alla cessazione definitiva dal servizio. Dopo tale cessazione, il funzionario non ha dunque più interesse a mantenere un ricorso proposto contro un rapporto informativo, se non per stabilire l’esistenza di una circostanza particolare che dimostri un interesse personale ed effettivo ad ottenerne l’annullamento (sentenza Dionyssopoulou/Consiglio, cit., punto 20).

228    Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente sia stata collocata a riposo e ammessa a fruire di un’indennità di invalidità con decisione dell’APN 23 agosto 2005, con effetto a decorrere dal 31 agosto 2005. Inoltre, la commissione d’invalidità ha stabilito che «stante la cronicità della patologia che ha comportato l’invalidità, non [era] necessaria alcuna visita medica di revisione». La modifica dei REC 2003 non avrebbe dunque potuto comportare alcuna conseguenza per la carriera della ricorrente. Peraltro, la ricorrente non dichiara, né tanto meno invoca, l’esistenza di una circostanza particolare che dimostri la conservazione di un interesse personale ed effettivo a chiedere l’annullamento.

229    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla soluzione accolta dal Tribunale nella sentenza 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta). Infatti, anche se nella causa da cui è scaturita tale sentenza è stato stabilito che un funzionario conservava l’interesse a chiedere l’annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura per un posto sebbene fosse stato collocato a riposo per invalidità, occorre sottolineare che in quella causa, diversamente dalla presente controversia, non era stata constatata la cronicità della patologia che ha prodotto l’invalidità di tale funzionario, né era stata esclusa la necessità di visite mediche di revisione.

230    Pertanto, non è più necessario pronunciarsi sulla domanda di annullamento dei REC 2003.

E –  Sulle domande di risarcimento

231    Le domande di risarcimento sollevate dalla ricorrente si dividono sostanzialmente in tre gruppi. L’interessata chiede infatti il risarcimento di danni derivanti, in primo luogo, dalle molestie psicologiche di cui è stata vittima, in secondo luogo, dalla decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza e, in terzo luogo, dall’illegittimità dei REC 2003 e dalle modalità con cui essi sono stati portati a sua conoscenza.

1.     Sulle domande dirette al risarcimento del danno derivante dalle asserite molestie psicologiche

a)     Argomenti delle parti

232    La ricorrente sostiene che le molestie psicologiche di cui sarebbe stata vittima avrebbero nuociuto gravemente alla sua salute, come dimostrerebbero i certificati medici rilasciati dal suo medico curante, i pareri del servizio medico e il parere del medico indipendente scelto nell’ambito della procedura di giudizio indipendente di cui all’art. 59, n. 1, dello Statuto. Ne sarebbe emerso un serio danno morale costituito dall’inidoneità al normale esercizio delle sue funzioni all’interno dell’unità di appartenenza, nonché un danno materiale sotto forma di perdita di opportunità nell’evoluzione della carriera e del diritto legittimo alla promozione.

233    Nella sua difesa, la Commissione chiede il rigetto delle suddette domande di risarcimento, precisando che la ricorrente non sarebbe stata oggetto di molestie psicologiche.

b)     Giudizio del Tribunale

234    Da una giurisprudenza costante nell’ambito della funzione pubblica risulta che la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno e all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito (sentenza della Corte 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione, Racc. pag. 5345, punto 30; sentenze del Tribunale di primo grado 16 settembre 1998, causa T‑234/97, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑507 e II‑1533, punto 71, e 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑203 e II‑903, punto 51).

235    Occorre dunque verificare se sia possibile addebitare alla Commissione un comportamento illegittimo e, in caso affermativo, determinare l’esistenza di un eventuale danno che dimostri di avere un nesso causale con il comportamento illegittimo.

 Sull’esistenza del comportamento illegittimo

236    Anche se, come sopra affermato, la ricorrente non può fondatamente sostenere di essere stata vittima di molestie psicologiche, ciò non toglie che – come, del resto, ha osservato il consigliere auditore – determinati fatti invocati dall’interessata a sostegno della propria domanda di risarcimento, considerati nel loro insieme, siano tali da evidenziare una certa violazione da parte della Commissione del suo dovere di sollecitudine. Lo stesso dicasi, in particolare, per le modalità di prolungamento del periodo di prova della ricorrente (punti 155‑160 della presente sentenza), per l’assegnazione di uffici isolati all’interessata (punti 161‑169 della presente sentenza), per la mancata assegnazione di compiti tra gennaio e giugno 2003 (punti 170‑172), oppure per le modalità di trattamento della domanda di congedo ordinario per il periodo 19 luglio‑27 agosto 2004 (punti 180 e 181 della presente sentenza).

237    Ne consegue che è soddisfatto il primo presupposto perché vi sia responsabilità della Commissione, ossia, nel caso di specie, l’esistenza di un comportamento illegittimo.

 Sull’esistenza di un danno connesso al comportamento illegittimo

238    Per quanto riguarda l’asserito danno materiale, l’interessata sostiene di aver subito una perdita di retribuzione a causa del suo collocamento a riposo per invalidità. Si deve dunque ritenere che l’interessata, sollevando tale pretesa, abbia sostenuto che il collocamento a riposo per invalidità sarebbe la conseguenza di una malattia professionale causata dagli illeciti amministrativi commessi dalla sua amministrazione.

239    A tal riguardo, occorre ricordare che, come ritenuto nella sentenza 2 maggio 2007, causa F‑23/05, Giraudy/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 193), il Tribunale non è competente a pronunciarsi sul nesso di causalità esistente tra le condizioni di servizio di un funzionario e la malattia che egli fa valere. Infatti, l’art. 18 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura») prevede che la decisione relativa al riconoscimento dell’origine professionale di una malattia venga adottata dall’APN sulla base delle conclusioni del medico o dei medici designati dall’istituzione e, se il funzionario ne fa richiesta, previa consultazione della commissione medica di cui all’art. 22 di detta regolamentazione. L’art. 11, n. 2, della regolamentazione di copertura prevede che, in caso di invalidità permanente totale del funzionario risultante da un infortunio o da una malattia professionale, gli venga corrisposto il capitale previsto dall’art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, ossia un capitale pari a otto volte lo stipendio base annuo del funzionario, calcolato in base allo stipendio mensile corrisposto nei dodici mesi precedenti l’infortunio.

240    Il regime istituito in applicazione dell’art. 73 dello Statuto prevede quindi un indennizzo forfettario in caso di infortunio o di malattia professionale, senza che l’interessato debba provare una qualsivoglia responsabilità dell’istituzione. La giurisprudenza precisa che il funzionario ha diritto di chiedere un risarcimento supplementare soltanto quando il regime statutario non consente un risarcimento adeguato (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink/Commissione, Racc. pag. 2801, punto 13, e 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑5251, punto 22; sentenze del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T‑165/95, Lucaccioni/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑203 e II‑627, punto 74, e 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, Latino/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑259 e II‑1263, punto 95).

241    Nel caso di specie, dagli atti processuali risulta che, con una nota del 17 ottobre 2005, la ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda diretta ad ottenere il riconoscimento come malattia professionale, a norma dell’art. 73 dello Statuto, della «sindrome ansioso-depressiva» di cui si dichiarava affetta. Orbene, la procedura di riconoscimento dell’origine professionale delle patologie di cui soffrirebbe l’interessata è ancora in corso. Ne consegue che la suddetta richiesta di risarcimento è prematura e, allo stato dei fatti, non può essere accolta.

242    Per quanto riguarda, invece, il danno morale che la ricorrente avrebbe subito, gli inadempimenti da parte della Commissione del proprio dovere di sollecitudine hanno contribuito a isolare la ricorrente all’interno della sua unità di appartenenza e le hanno cagionato un danno la cui equa riparazione consiste nell’importo di EUR 500.

2.     Sulle conclusioni volte a ottenere il risarcimento del danno derivante dall’illegittimità della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza

a)     Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

243    La Commissione contesta la ricevibilità delle conclusioni volte a ottenere il risarcimento del danno derivante dalla decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza. Essa sostiene che, poiché le conclusioni miranti all’annullamento di tale decisione sarebbero irricevibili in quanto premature, anche quelle miranti al risarcimento del danno causato da tale decisione dovrebbero essere conseguentemente respinte in quanto irricevibili.

244    La ricorrente conclude nel senso della ricevibilità delle suddette richieste di risarcimento.

 Giudizio del Tribunale

245    Nel sistema dei mezzi di ricorso istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento, che costituisce un rimedio di diritto autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo qualora sia stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Tale procedimento cambia a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato cagionato da un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all’interessato proporre nei termini stabiliti un reclamo all’APN avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un indennizzo ed eventualmente proseguire con un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda (sentenza del Tribunale di primo grado 28 giugno 1996, causa T‑500/93, Y/Corte di giustizia, Racc. PI pag. I‑A‑335 e II‑977, punto 64).

246    Qualora sussista un nesso diretto tra un ricorso d’annullamento ed un’azione di risarcimento danni, quest’ultima è ricevibile in quanto domanda accessoria rispetto al ricorso d’annullamento, senza dover essere necessariamente preceduta da una domanda con cui si inviti l’APN a risarcire i danni assertivamente subiti e da un reclamo con cui si contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda stessa (sentenze del Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T‑17/90, T‑28/91 e T‑17/92, Camara Alloisio e a./Commissione, Racc. pag. II‑841, punto 46, e Y/Corte di giustizia, cit., punto 66).

247    Nel caso di specie occorre osservare che le conclusioni dirette al risarcimento del danno provocato dalla decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza presentano un nesso diretto con le conclusioni volte all’annullamento della decisione medesima. Orbene, tali conclusioni sono state ritenute ricevibili tranne nella parte relativa al rifiuto di effettuare con diligenza un’indagine amministrativa. Pertanto, anche le suddette richieste di risarcimento sono ricevibili.

b)     Nel merito

 Argomenti delle parti

248    La ricorrente fa valere di aver subito danni materiali e morali a causa dell’illegittimità della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza. In particolare, per quanto riguarda il danno materiale, essa sostiene che il fatto che la Commissione non abbia adottato alcuna misura di assistenza avrebbe portato, insieme alle molestie psicologiche di cui sarebbe stata vittima, al suo collocamento a riposo per invalidità, cosicché il danno ammonterebbe all’importo complessivo di EUR 781 906,43, corrispondente alla differenza tra, da un lato, la retribuzione e la pensione di cui avrebbe beneficiato se non fosse stata collocata a riposo per invalidità e, dall’altro, l’indennità di invalidità che percepisce e la pensione che le sarà versata in futuro.

249    Nella sua difesa la Commissione replica che, poiché la ricorrente non ha dimostrato l’illegittimità del comportamento censurato, la richiesta di risarcimento dovrebbe essere dichiarata infondata. In via subordinata, l’interessata non apporterebbe un elemento concreto tale da dimostrare l’esistenza e a fortiori la portata di un danno effettivo, nonché il nesso di causalità tra il presunto danno e l’asserito comportamento censurato. Infine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondate le richieste di annullamento formulate dalla ricorrente, tali annullamenti potrebbero di per sé bastare a risarcire il danno morale.

 Giudizio del Tribunale

250    Come sopra affermato, la Commissione ha reso illegittima la propria decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza non avendo adottato, preventivamente, alcuna misura di allontanamento della ricorrente dalla DG «Personale e amministrazione» quando l’importanza e la gravità dei fatti dichiarati dall’interessata nella sua domanda di assistenza rivelavano un «sospetto di molestia psicologica» ai sensi della comunicazione del 2003 sulle molestie psicologiche.

251    Per di più, occorre osservare che, alla data della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza, l’indagine amministrativa non era ancora stata avviata, giacché solo l’8 settembre 2004 il consigliere auditore veniva incaricato dal segretario generale della Commissione di condurre tale inchiesta e le prime audizioni effettuate da quest’ultimo erano iniziate solo nell’ottobre 2004.

252    Riguardo all’esistenza di un danno connesso all’illecito commesso dalla Commissione, la ricorrente sostiene inizialmente che il proprio collocamento a riposo per invalidità sarebbe la conseguenza di una malattia professionale, anch’essa dovuta al rifiuto dell’amministrazione di prestarle assistenza. Tuttavia, come è stato osservato, il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale delle patologie di cui soffrirebbe l’interessata è ancora in corso. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno materiale che la ricorrente avrebbe subito è prematura e, allo stato dei fatti, non può essere accolta.

253    Per quanto riguarda, invece, l’esistenza di un danno morale, va osservato che il rifiuto della Commissione di adottare misure provvisorie e il ritardo con cui è stata avviata l’indagine amministrativa hanno posto la ricorrente in una condizione di incertezza e di inquietudine, avendo essa stessa potuto temere che l’istituzione non prendesse in considerazione la sua domanda di assistenza e che i comportamenti illegittimi fino a quel momento subiti ad opera dell’istituzione potessero continuare. La ricorrente può quindi fondatamente sostenere che la decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza le abbia provocato un danno morale serio che non può essere riparato con l’annullamento pronunciato dal Tribunale.

254    Pertanto, la condanna della Commissione a versare alla ricorrente l’importo di EUR 15 000 costituisce un equo indennizzo di tale danno morale.

3.     Sulle conclusioni dirette al risarcimento del danno derivante, da un lato, dalla presunta illegittimità dei REC 2003 e, dall’altro, dall’irregolarità delle modalità con cui questi ultimi sarebbero stati portati a conoscenza della ricorrente

a)     Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

255    La Commissione sostiene che le conclusioni volte ad ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno derivante dall’illegittimità dei REC 2003 sarebbero irricevibili data l’irricevibilità delle domande di annullamento dei suddetti REC.

256    La ricorrente chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità.

 Giudizio del Tribunale

257    Occorre distinguere tra la domanda di risarcimento del danno derivante dalla pretesa illegittimità dei REC 2003, da un lato, e quella di risarcimento delle modalità con cui questi ultimi sono stati portati a conoscenza della ricorrente, dall’altro.

–       Sulla ricevibilità delle domande di risarcimento fondate sulla pretesa illegittimità dei REC 2003

258    Le domande di risarcimento del danno derivante dalla pretesa illegittimità dei REC 2003 sono direttamente connesse alle domande volte ad ottenerne l’annullamento. Orbene, come sopra ricordato, le domande dirette all’annullamento dei REC 2003 erano ricevibili alla data di presentazione del ricorso in esame. Ne consegue che anche le domande di risarcimento erano ricevibili alla stessa data.

259    Occorre altresì aggiungere che la ricorrente, benché non abbia più un legittimo interesse ad ottenere l’annullamento dei REC 2003 a causa della sua collocazione a riposo, conserva comunque un interesse a chiedere una pronuncia sulla legittimità di tali atti nell’ambito di una domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno professionale e morale che asserisce di aver subito per il comportamento della Commissione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1990, causa T‑20/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II‑769, punto 18, non annullata con impugnazione per quanto riguarda la ricevibilità, e 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47, oggetto di ricorso pendente dinanzi alla Corte, causa C‑525/07 P). Il collocamento a riposo della ricorrente non ha dunque avuto quale effetto quello di far venir meno l’oggetto delle domande di risarcimento dell’interessata.

–       Sulla ricevibilità delle domande di risarcimento basate sull’irregolarità delle modalità con cui i REC 2003 sarebbero stati portati a conoscenza della ricorrente

260    In via preliminare occorre ricordare che l’amministrazione commette illecito amministrativo se notifica un atto in maniera irregolare.

261    Ne consegue che la ricorrente, per chiedere il risarcimento del danno che dichiarava di aver subito a causa della notifica irregolare dei propri REC 2003, avrebbe dovuto presentare una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto ed eventualmente, in caso di rigetto di tale domanda, un reclamo secondo l’art. 90, n. 2, dello Statuto medesimo. Orbene, nel caso di specie è evidente che la ricorrente non ha presentato alcuna domanda distinta a tal riguardo. Conseguentemente, le domande di risarcimento basate sull’asserita irregolarità delle modalità di notifica dei REC 2003 devono essere respinte in quanto irricevibili, non essendo stato rispettato il procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto.

262    Verrà dunque esaminata unicamente la fondatezza delle domande di risarcimento basate sulla pretesa illegittimità dei REC 2003.

b)     Nel merito

 Argomenti delle parti

263    Tra i diversi motivi sollevati contro i REC 2003, la ricorrente sostiene che questi ultimi sarebbero viziati da un errore manifesto di valutazione. Infatti, con l’attribuzione del voto globale di 8/20 sia nel REC gennaio-ottobre sia in quello novembre-dicembre 2003, i suoi valutatori non avrebbero tenuto conto né del fatto che ad essa non sarebbero stati assegnati compiti tra gennaio e giugno 2003, né della circostanza che sarebbe stata vittima di molestie psicologiche che avevano deteriorato il suo stato di salute e le avevano impedito il normale esercizio delle sue funzioni.

264    La ricorrente conclude precisando che l’illegittimità dei REC 2003 le avrebbe provocato un danno morale e professionale, quest’ultimo costituito dalla «perdita di opportunità nell’evoluzione della carriera e del diritto legittimo alla promozione».

265    La Commissione contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui i REC 2003 sarebbero viziati da un errore manifesto di valutazione.

 Giudizio del Tribunale

–       Sull’esistenza dell’illegittimità

266    Dall’art. 8, n. 5, quarto comma, delle DGE risulta che il valutatore, quando esamina il rendimento, le competenze e il comportamento in servizio del titolare del posto per il periodo di riferimento non deve «[tener] conto delle assenze giustificate del [suddetto] titolare del posto». Peraltro, la guida sulla valutazione che la Commissione si è imposta quale regola di condotta, al punto 6.2 prevede che «il titolare del posto non dovrà essere penalizzato se non ha potuto raggiungere i propri obiettivi per motivi esterni», per esempio «se [è stato] malato o se [ha usufruito] di un congedo di maternità», e che «[i]n tal caso, occorre concentrarsi su ciò che l’interessato era effettivamente in condizione di fare e sul modo in cui ha gestito la situazione».

267    Nella fattispecie, dopo aver osservato, alla rubrica 6.1 «Rendimento» del REC gennaio-ottobre 2003, che la ricorrente, fino al 3 settembre 2003, non era riuscita a «familiarizzare con [il suo] impiego», a causa, in particolare, di una «mancanza di motivazione», e ritenuto che «non [era] stato osservato alcun miglioramento del suo rendimento tra il 3 settembre e la fine di ottobre», i valutatori hanno assegnato all’interessata il voto di 4/10 per il rendimento, che corrisponde a «scarso». Analogamente, anche per quanto riguarda il REC novembre-dicembre 2003, i valutatori hanno assegnato alla ricorrente il voto di 4/10 con riferimento al rendimento, sottolineando che «non vi era stato alcun risultato valido durante il periodo di riferimento e che nessun risultato era stato raggiunto» e che «[i]l rendimento generale del periodo [avrebbe] dunque dovuto essere valutato come “scarso”».

268    Orbene, dagli atti processuali e, in particolare, da un documento prodotto dalla Commissione stessa e relativo alle assenze della ricorrente durante il 2003, emerge che quest’ultima era stata assente giustificata per malattia nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2003 e 1° novembre-14 novembre 2003 e in servizio a tempo parziale per ragioni mediche tra il 17 novembre e il 19 dicembre 2003.

269    Occorre dunque dedurne che i valutatori hanno assegnato il voto di 4/10 per il rendimento sia nel REC gennaio-ottobre 2003, sia in quello per il periodo novembre-dicembre 2003 senza tener conto del fatto che tale rendimento sarebbe stato necessariamente influenzato dalle assenze giustificate dell’interessata per malattia.

270    Va dunque accolto il motivo relativo al fatto che i REC 2003 sarebbero viziati da errore manifesto di valutazione.

271    Pertanto, e senza necessità di esaminare le altre censure sollevate dall’interessata, si deve constatare che i REC 2003 sono stati compilati in maniera illegittima.

–       Sul danno

272    Per quanto riguarda il danno materiale derivante dall’illegittimità dei REC 2003, va ricordato che anche nell’ipotesi in cui venisse accertato un errore dell’istituzione in questione, la responsabilità della Comunità potrebbe sorgere solo se la ricorrente fosse riuscita a dimostrare l’effettività del suo danno (v. sentenza del Tribunale di primo grado Lucaccioni/Commissione, cit., punto 57). Orbene, l’interessata non dimostra in che termini l’illegittimità dei REC 2003 avrebbe influito sullo svolgimento della sua carriera prima del collocamento a riposo in data 31 agosto 2005. In particolare, essa non dimostra, né afferma, che siffatta illegittimità avrebbe avuto una qualche incidenza sul fatto che non è stata promossa per l’esercizio di promozione 2004.

273    Per quanto riguarda il danno morale di cui si chiede il risarcimento, la constatazione da parte del Tribunale del fatto che i REC 2003 sono illegittimi a causa di un errore manifesto di valutazione non può di per sé costituire un risarcimento adeguato e sufficiente di tale pregiudizio in quanto i suddetti REC contengono valutazioni espressamente negative delle capacità della ricorrente. Infatti, come già rilevato, nel REC gennaio-ottobre 2003, il valutatore ha osservato che la ricorrente non era riuscita a «familiarizzare con il suo impiego» a causa, in particolare, di una «mancanza di motivazione», mentre, nel REC novembre-dicembre 2003, veniva sottolineato che «non vi era stato alcun risultato valido durante il periodo di riferimento e che nessun risultato era stato raggiunto». Pertanto, la concessione di una somma di EUR 2 500 rappresenta un risarcimento adeguato per il danno morale subito dalla ricorrente.

4.     Conclusione

274    Risulta da quanto precede che la Commissione dev’essere condannata a versare alla ricorrente la somma di EUR 18 000.

 Sulle spese

275    Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo di detto regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale a decorrere dalla data dell’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, ossia il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

276    Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie.

277    La Commissione, rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti di quelle sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione delle Comunità europee che respinge la domanda di assistenza presentata il 29 aprile 2004 da Q è annullata nella parte in cui ha rifiutato di adottare una misura provvisoria di allontanamento.

2)      La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare a Q la somma di EUR 18 000.

3)      Il ricorso è respinto per il resto.

4)      La Commissione delle Comunità europee sopporta, oltre alle proprie spese, i tre quarti di quelle sostenute da Q.

5)      Q sopporta un quarto della proprie spese.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 dicembre 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni



Indice


Contesto normativo

Fatti all’origine della controversia

A – Anni 2000, 2001 e 2002

B – Anno 2003

C – Anno 2004

D – Anno 2005

E – Fatti relativi ai rapporti di evoluzione della carriera formulati per l’anno 2003

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A – Osservazioni preliminari sull’oggetto della controversia

B – Sulle molestie psicologiche

1. Argomenti delle parti

2. Giudizio del Tribunale

a) In primo luogo, riguardo alle modalità di prolungamento del periodo di prova della ricorrente

b) In secondo luogo, riguardo al fatto che la Commissione avrebbe isolato la ricorrente

c) In terzo luogo, riguardo al fatto che alla ricorrente non sarebbe stato assegnato alcun compito nel periodo gennaio-giugno 2003

d) In quarto luogo, riguardo al fatto che la Commissione avrebbe diffuso maldicenze in merito alle capacità professionali della ricorrente

e) In quinto luogo, riguardo al fatto che la Commissione avrebbe respinto talune domande di congedo ordinario e ne avrebbe accettate altre in ritardo

f) In sesto luogo, riguardo al rifiuto della Commissione di ritenere giustificate le assenze per malattia

C – Sulle conclusioni miranti all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza

1. Sulla ricevibilità

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

2. Nel merito

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

D – Sulle conclusioni dirette all’annullamento dei REC 2003

1. Argomenti delle parti

2. Giudizio del Tribunale

E – Sulle domande di risarcimento

1. Sulle domande dirette al risarcimento del danno derivante dalle asserite molestie psicologiche

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

Sull’esistenza del comportamento illegittimo

Sull’esistenza di un danno connesso al comportamento illegittimo

2. Sulle conclusioni volte a ottenere il risarcimento del danno derivante dall’illegittimità della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza

a) Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

b) Nel merito

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3. Sulle conclusioni dirette al risarcimento del danno derivante, da un lato, dalla presunta illegittimità dei REC 2003 e, dall’altro, dall’irregolarità delle modalità con cui questi ultimi sarebbero stati portati a conoscenza della ricorrente

a) Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla ricevibilità delle domande di risarcimento fondate sulla pretesa illegittimità dei REC 2003

– Sulla ricevibilità delle domande di risarcimento basate sull’irregolarità delle modalità con cui i REC 2003 sarebbero stati portati a conoscenza della ricorrente

b) Nel merito

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sull’esistenza dell’illegittimità

– Sul danno

4. Conclusione

Sulle spese

I testi della presente decisione e delle decisioni dei giudici comunitari in essa citate non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili nel sito Internet della Corte di giustizia, www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il francese.