Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 aprile 2013 – TCMFG / Consiglio
(causa T‑404/11)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»
1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi – Violazione – Annullamento parziale dell’atto impugnato (Art. 296, secondo comma, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413, artt. 20, § 1, e 24, § 3, e allegato II; decisione del Consiglio 2011/299) (v. punti 19‑26, dispositivo 1)
2. Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Ricorso di annullamento proposto da un’entità nei confronti della quale è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Sindacato giurisdizionale (Decisioni del Consiglio 2010/413 e 2011/299) (v. punti 30, 33‑38)
3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di una decisione concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran – Assenza di ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione che attua il regolamento concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran – Permanenza degli effetti di detta decisione per un periodo non superiore a due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza – Giustificazione vertente su motivi di certezza del diritto (Art. 264, secondo comma, TFUE; regolamento di esecuzione del Consiglio n. 503/2011; decisioni del Consiglio 2010/413 e 2011/299) (v. punti 42‑44, dispositivo 2)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui riguarda la ricorrente. |
Dispositivo
1) | | La decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui riguarda la Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG). |
2) | | Gli effetti della decisione 2011/299, nella parte in cui riguarda la TCMFG, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza. |
3) | | Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla TCMFG. |
4) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |