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Ricorso proposto il 11 aprile 2011 - ClientEarth e PAN Europe / EFSA

(Causa T-214/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito) e Pesticides Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Kirch)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che la convenuta ha violato la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento (CE) n. 1367/2006 1;

dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001 2;

annullare la decisione della convenuta di non rendere accessibili i documenti richiesti; e

condannare la convenuta alle spese, comprese le spese sostenute da qualsiasi parte intervenuta nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare alla loro richiesta di accesso a documenti, per effetto della quale sono rimasti inaccessibili bozze intermedie e il parere scientifico del Comitato direttivo sui pesticidi (PSC) e del gruppo prodotti fitosanitari e loro residui (gruppo PPR) dell'EFSA relativi al documento d'orientamento sulla presentazione della letteratura scientifica revisionata disponibile per l'approvazione di sostanze attive pesticide ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 3.

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.    Con il primo motivo, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non fornisce una risposta, entro i termini previsti, alla domanda confermativa della ricorrente ed è priva di una motivazione dettagliata in proposito.

2.    Con il secondo motivo, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 1, 2, 3 e 4, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in quanto non concede alle ricorrenti l'accesso alle bozze richieste e al parere scientifico sul documento d'orientamento dell'EFSA. La decisione impugnata viola inoltre l'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, poiché non interpreta restrittivamente le eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.    Con il terzo motivo, le ricorrenti rilevano che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non dimostra che la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale interno all'EFSA, in particolare dopo che la decisione è stata presa.

4.    Con il quarto motivo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non ha valutato l'eventuale sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e non ha fornito una motivazione dettagliata di tale rifiuto.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

2 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

3 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1107, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).