Language of document : ECLI:EU:T:2012:627





Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2012 – ADEDY e a./Consiglio

(causa T‑215/11)

«Ricorso di annullamento – Decisione indirizzata ad uno Stato membro per rimediare ad una situazione di disavanzo eccessivo – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione del Consiglio che intima a uno Stato membro di adottare misure volte a rimediare ad una situazione di disavanzo eccessivo – Ricorso presentato da una confederazione sindacale nonché da membri di tale confederazione – Insussistenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1467/97, art. 5) (v. punti 62-67, 79-100)

2.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Atti che necessitano di misure nazionali di attuazione – Possibilità per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio giurisdizionale del rinvio pregiudiziale per valutazione della validità – Obbligo degli Stati membri di istituire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Esperibilità del ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione in caso di assenza di rimedi giurisdizionali dinanzi al giudice nazionale – Esclusione (Artt. 19, § 1, secondo comma, TUE, 263 TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE) (v. punti 101-105)

Oggetto

Annullamento della decisione 2011/57/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza di bilancio e intimante alla Grecia l’adozione di misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 26, pag. 15).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), i sigg. Spyridon Papaspyros e Ilias Iliopoulos sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.