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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Cluj - Romania) – Smaranda Bara e a. / Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)

(Causa C-201/14)1

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Trattamento dei dati personali – Articoli 10 e 11 – Informazione delle persone interessate – Articolo 13 – Deroghe e restrizioni – Trasmissione a fini di trattamento, da un’amministrazione pubblica di uno Stato membro ad un’altra, di dati fiscali personali)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti: Smaranda Bara e a.

Convenuti: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)

Dispositivo

Gli articoli 10, 11 e 13 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a misure nazionali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che consentono a un’amministrazione pubblica di uno Stato membro di trasmettere dati personali a un’altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione né del successivo trattamento.

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1 GU C 223 del 14.7.2014.