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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 luglio 2005, nel procedimento C-435/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Antwerpen): British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & Agency Company NV contro Stato belga 1.

("Sesta direttiva IVA - Artt. 2 e 27, n. 5 - Imposta sulla cifra d'affari - Ambito di applicazione - Fatto generatore e base imponibile - Cessione di beni a titolo oneroso - Furto di merci in un deposito fiscale")

    (Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-435/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo hof van beroep te Antwerpen (Belgio), con ordinanza 7 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2003, nella causa tra British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & Agency Company NV e Stato belga, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), e J. Malenovský, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Il furto di merci non costituisce una "cessione di beni a titolo oneroso" ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e non può dunque, in quanto tale, essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto. La circostanza che merci, come quelle di cui alla causa principale, siano soggette ad un diritto di accisa non ha alcuna incidenza su tale interpretazione.

2)    L'autorizzazione ad attuare misure che facilitano il controllo della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, concessa ad uno Stato membro in base all'art. 27, n. 5, della sesta direttiva 77/388, non autorizza tale Stato ad assoggettare a questa imposta operazioni diverse da quelle enunciate all'art. 2 della detta direttiva. Una siffatta autorizzazione non può dunque fungere da fondamento giuridico per una normativa nazionale che assoggetta all'imposta sul valore aggiunto il furto di merci in un deposito fiscale.

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1 - GU C 304 del 13.12.2003.