Language of document : ECLI:EU:T:2022:523

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

7 settembre 2022 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Indennità di nuova sistemazione – Fissazione della residenza dell’agente presso la propria dimora (“propre foyer”) dopo la cessazione dal servizio – Articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI – Nozione di dimora (“foyer”) – Interpretazione letterale secondo una versione linguistica prevalente – Competenza estesa al merito – Controversia di carattere pecuniario – Ricevibilità»

Nella causa T‑529/20,

LR, rappresentato da J.L. Gómez de la Cruz Coll e M. Casado García-Hirschfeld, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da A.V. García Sánchez e I. Zanin, in qualità di agenti, assistite da A. Manzaneque Valverde e J. Rivas de Andrés, avvocati,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da M. Van der Woude, presidente, S. Papasavvas, R. da Silva Passos, V. Valančius (relatore) e M. Sampol Pucurull, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 24 febbraio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, LR, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI), del 9 gennaio 2020, che gli nega il beneficio dell’indennità di nuova sistemazione (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, la condanna della BEI al pagamento dell’indennità di nuova sistemazione, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 2 punti.

 Fatti

2        Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il [riservato] ed è stato collocato a riposo il [riservato].

3        Durante tale periodo il ricorrente risiedeva con la sua famiglia a [riservato].

4        Il 4 settembre 2019 il ricorrente ha chiesto alla BEI il pagamento di un’indennità di nuova sistemazione con la motivazione che, successivamente al suo collocamento a riposo, si era trasferito a [riservato].

5        Il 9 gennaio 2020, con la decisione impugnata, la BEI ha respinto la domanda del ricorrente in quanto quest’ultimo era proprietario della casa nella quale si era reinsediato e che, pertanto, non soddisfaceva i presupposti di attribuzione dell’indennità di nuova sistemazione previsti dall’articolo 13 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI (in prosieguo: le «disposizioni amministrative»).

6        Il 19 febbraio 2020 il ricorrente ha chiesto al presidente della BEI, in via principale, la concessione dell’indennità di nuova sistemazione nell’ipotesi in cui, nella causa che nel frattempo ha dato origine alla sentenza del 12 maggio 2021, DF e DG/BEI (T‑387/19, non pubblicata, EU:T:2021:258), il Tribunale si fosse pronunciato a favore dei ricorrenti e, in subordine, il riesame della decisione impugnata, in conformità all’articolo 41 del regolamento del personale della BEI.

7        Con decisione del 15 maggio 2020, notificata il 20 maggio 2020, la BEI ha respinto la domanda di riesame del ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto della domanda di riesame»), sulla base del rilievo che, secondo la sua interpretazione, l’espressione «propria dimora», che figurava all’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative, designava la proprietà dell’agente o di un suo familiare.

 Conclusioni delle parti

8        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare la decisione di rigetto della domanda di riesame;

–        condannare la BEI al pagamento dell’indennità di nuova sistemazione, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso della BCE maggiorato di 2 punti;

–        condannare la BEI alle spese.

9        La BEI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulle conclusioni dirette allannullamento della decisione di rigetto della domanda di riesame

10      Con il secondo capo delle sue conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale di annullare la decisione di rigetto della domanda di riesame.

11      A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante relativa, in particolare, allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), che occorre applicare per analogia al caso di specie, una domanda di annullamento formalmente diretta avverso la decisione di rigetto di un reclamo ha come conseguenza, nell’ipotesi in cui tale decisione sia priva di contenuto autonomo, di sottoporre al Tribunale l’atto avverso il quale è stato presentato il reclamo (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2021, EJ/BEI, T‑585/19, non pubblicata, EU:T:2021:142, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

12      Nel caso di specie occorre rilevare che la decisione di rigetto della domanda di riesame non modifica né il senso né la portata della decisione impugnata, con la quale la BEI ha rifiutato di concedere al ricorrente l’indennità di nuova sistemazione in occasione del suo trasloco a [riservato].

13      Di conseguenza, si deve constatare che la BEI non ha proceduto, nella decisione di rigetto della domanda di riesame, a un nuovo esame della situazione del ricorrente alla luce di elementi di diritto e di fatto nuovi che quest’ultimo possa aver dedotto contro la decisione impugnata, ma si è limitata, in risposta alla domanda di riesame del ricorrente del 19 febbraio 2020, a fornire precisazioni circa la motivazione di tale decisione. Orbene, siffatte precisazioni non possono giustificare la considerazione del rigetto della domanda di riesame quale atto autonomo che arreca pregiudizio al ricorrente.

14      La domanda di annullamento deve, dunque, essere considerata diretta avverso la sola decisione impugnata, la cui legittimità deve, tuttavia, essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto della domanda di riesame, che si presume coincidere con quella della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2021, KO/Commissione, T‑389/20, non pubblicata, EU:T:2021:436, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulle conclusioni dirette allannullamento della decisione impugnata

15      A sostegno del primo capo delle conclusioni, il ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative; in secondo luogo, sulla violazione dell’obbligo di consultazione dei rappresentanti del personale della BEI; in terzo luogo, sulla violazione dei principi di proporzionalità, della tutela dei diritti acquisiti, della tutela del legittimo affidamento e dell’obbligo di prevedere un regime transitorio; e, in quarto luogo, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

16      Per quanto riguarda il primo motivo, il ricorrente sostiene che la BEI interpreta erroneamente l’articolo 13 delle disposizioni amministrative, relativo al rimborso delle spese e all’indennità forfettaria in occasione della cessazione dal servizio.

17      Il ricorrente afferma che la BEI interpreta erroneamente l’espressione «propria dimora» come indicante la «proprietà immobiliare di cui l’agente o il suo coniuge detiene una quota, per quanto minima», e ciò anche nel caso in cui l’agente interessato o la sua famiglia non vi risiedano e non vi abbiano mai risieduto.

18      Secondo la BEI, la decisione impugnata non sarebbe fondata su una nuova interpretazione dell’espressione «propria dimora», bensì sulla corretta applicazione dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative, interpretato alla luce del suo contesto, della sua struttura generale e della sua finalità. La BEI ritiene che l’interpretazione dell’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative sostenuta dal ricorrente priverebbe tale disposizione del suo effetto utile.

19      In conformità ad una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione europea si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi storica di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 31; v. altresì, in tal senso, sentenza del 10 marzo 2021, AM/BEI, T‑134/19, EU:T:2021:119, punto 60).

20      In primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 13 delle disposizioni amministrative, nella versione applicabile alla controversia, è così formulato:

«L’interessato che ha cambiato il suo luogo di residenza, dopo la cessazione dal servizio, per stabilirlo a una distanza di almeno 50 [chilometri (km)] dalla sua ultima sede di servizio, ha diritto:

–        al rimborso delle spese di seguito indicate, purché non siano altrimenti prese in carico, e

–        all’indennità forfettaria di seguito indicata – se del caso ridotta delle indennità che gli siano altrimenti corrisposte – purché egli non abbia stabilito la sua residenza presso la propria dimora [(sa résidence à son propre foyer)].

(…)

13.3. Indennità di nuova sistemazione

L’interessato che ha prestato tre anni di servizio – o, a prescindere dalla durata del servizio, se la [BEI] ha risolto o non ha rinnovato il suo contratto – percepisce, dopo il suo effettivo insediamento nel suo nuovo luogo di residenza, un’indennità di nuova sistemazione di importo pari al suo ultimo stipendio base mensile, a condizione che non sia stato licenziato per motivo grave.

Inoltre, l’interessato, la cui famiglia – purché convivesse con lui – si sia effettivamente insediata nel suo nuovo luogo di residenza, stabilito a una distanza di almeno 50 km in linea d’aria dalla sede di servizio, percepisce una seconda volta lo stesso importo.

Qualora due coniugi impiegati presso la [BEI] abbiano entrambi diritto all’indennità di nuova sistemazione, quest’ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base mensile più elevato».

21      Pertanto, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative, si deve constatare che tale articolo prevede il pagamento di un’indennità forfettaria di nuova sistemazione a favore dell’agente della BEI che abbia cambiato il suo luogo di residenza, dopo la cessazione dal servizio, per stabilirlo a una distanza di almeno 50 chilometri (km) dalla sua ultima sede di servizio.

22      Tuttavia, l’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative subordina il beneficio di tale indennità alla condizione che l’agente interessato non abbia stabilito la sua residenza presso la propria dimora.

23      In assenza di definizione, nelle disposizioni amministrative, delle nozioni di «residenza» («résidence») e di «dimora» («foyer»), occorre interpretare le nozioni di cui trattasi conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Phantasialand, C‑406/20, EU:C:2021:720, punti 28 e 29).

24      Tuttavia, si deve rilevare che il termine francese «foyer», che figura nella versione francese delle disposizioni amministrative, è stato tradotto con il termine «home» nella versione inglese di dette disposizioni e che la BEI si è basata su quest’ultima versione sia nella decisione impugnata, sia nella decisione di rigetto della domanda di riesame.

25      Orbene, il termine inglese «home» designa parimenti una casa o un appartamento, sicché si può interpretare l’espressione «own home» come riferita, in linea con quanto sostenuto dalla BEI, alla nozione di proprietà immobiliare.

26      Per contro, secondo il Dictionnaire de l’Académie française (Dizionario dell’Accademia francese), il termine francese «foyer» designa il luogo in cui viene acceso il fuoco e, per estensione, il luogo in cui risiede la famiglia di una persona. Quanto all’aggettivo francese «propre» (proprio), collocato davanti al termine «foyer», esso ha il solo scopo, rafforzando l’aggettivo possessivo «son» (suo), di sottolineare la circostanza che il «foyer» di cui trattasi è proprio quello dell’agente.

27      A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può servire quale unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione, né si può attribuire a essa un carattere prioritario rispetto alle formulazioni proprie delle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve, in linea di principio, essere interpretata in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

28      Orbene, nel caso di specie la versione applicabile alla controversia dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative deriva da una proposta redatta e adottata in francese e la BEI ha scelto di indicare espressamente, nell’ultimo comma del preambolo delle disposizioni amministrative, che le versioni inglese e tedesca di dette disposizioni erano «una traduzione della versione originale francese».

29      Pertanto, in tali circostanze particolari, al fine di determinare in modo oggettivo l’intenzione dell’autore della disposizione controversa al momento della sua adozione, occorre che il Tribunale, nella presente causa, interpreti le nozioni di «résidence» e di «foyer» conformemente al loro senso abituale nella lingua francese.

30      Così, il termine «résidence», in base alla definizione fornita dal Dictionnaire de l’Académie française (Dizionario dell’Accademia francese), indica il fatto di essere stabilito in modo duraturo o permanente in un luogo e, per estensione, designa il luogo o la dimora in cui una persona è stabilita.

31      Di conseguenza, dal tenore letterale dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative risulta che l’agente della BEI che ha cambiato il suo luogo di residenza, dopo la cessazione dal servizio, per stabilirlo a una distanza di almeno 50 km dalla sua ultima sede di servizio, ha diritto a un’indennità di nuova sistemazione, purché tale luogo di residenza non coincida con l’abitazione in cui risiede la sua famiglia.

32      A tal riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla BEI, la circostanza che un funzionario o un agente disponga di una proprietà immobiliare in un Paese, e in particolare nel suo Paese d’origine, non può essere sufficiente a dimostrare che lo stesso vi abitasse in modo permanente o abituale oppure che avesse intenzione di stabilirsi in tale Paese (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, UI/Commissione, T‑362/19, non pubblicata, EU:T:2020:562, punto 82).

33      Pertanto, la circostanza che un funzionario o un agente sia locatario o proprietario del suo alloggio in un Paese – fatto che rientra nella libertà di organizzare la propria vita personale e familiare – non può, di per sé sola, dimostrare che tale persona abbia fissato o meno il centro permanente o abituale dei propri interessi in detto Paese (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2010, Tzvetanova/Commissione, F‑33/09, EU:F:2010:18, punto 52).

34      Infine, l’alloggio detenuto da una persona non corrisponde necessariamente, né sistematicamente, al luogo di residenza dei familiari di tale persona.

35      Di conseguenza, si deve intendere che la frase «purché egli non abbia stabilito la sua residenza presso la propria dimora [pour autant qu’il n’ait pas établi sa résidence à son propre foyer]», che figura all’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative, esclude il beneficio dell’indennità di nuova sistemazione qualora l’agente interessato trasferisca la sua residenza abituale nel luogo in cui risiedono i suoi familiari, e non qualora l’abitazione in cui l’agente si reinsedia appartenga allo stesso.

36      In secondo luogo, l’interpretazione contestuale dell’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative corrobora l’interpretazione letterale di tale articolo.

37      Sotto un primo profilo, infatti, l’articolo 1.3, secondo comma, prima frase, delle disposizioni amministrative, relativo all’indennità di prima sistemazione, l’articolo 5, secondo comma, dell’allegato VII alle disposizioni amministrative, relativo all’indennità di prima sistemazione per i membri del personale assegnato a uffici esterni, e l’articolo 6, secondo comma, di detto allegato, relativo all’alloggio dei membri del personale assegnati a uffici esterni al di fuori dell’Unione, impiegano il termine «foyer» per indicare la residenza dell’agente quando i suoi familiari risiedono con lui.

38      Parimenti, l’articolo 3.10, primo comma, lettera b), e terzo comma, dell’allegato X alle disposizioni amministrative, relativo ai procedimenti amministrativi in materia medica, impone all’agente di informare tempestivamente i servizi medici della BEI di ogni caso di malattia contagiosa grave che lo riguardi personalmente o che riguardi altri «membres de son foyer» (membri del suo nucleo familiare).

39      Pertanto, tali disposizioni corroborano l’interpretazione secondo la quale il termine «foyer», di cui all’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative, indica il luogo in cui risiedono abitualmente i familiari dell’agente, e non l’abitazione di cui l’agente è proprietario.

40      Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che l’articolo 1, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative, relativo al rimborso delle spese e alle indennità forfettarie in occasione dell’entrata in servizio o dell’assegnazione a un’altra sede di servizio, contiene una clausola di esclusione dal diritto all’indennità di prima sistemazione che è redatta in termini identici a quelli dell’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle medesime disposizioni.

41      Peraltro, anche l’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato VII allo Statuto, relativo all’indennità di prima sistemazione, contiene una clausola di esclusione dal diritto a tale indennità per il caso in cui il funzionario sia assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia.

42      A tal riguardo, è vero che la BEI dispone, in applicazione dell’articolo 308 TFUE, di autonomia funzionale e istituzionale e, in particolare, che lo Statuto della BEI, escludendo l’applicazione dell’articolo 336 TFUE, il quale attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea la competenza a stabilire le disposizioni dello Statuto e il Regime applicabile agli altri agenti delle istituzioni dell’Unione, conferisce alla BEI autonomia funzionale per la determinazione del regime applicabile ai membri del suo personale. Orbene, nell’esercizio di tale competenza la BEI ha optato per un regime contrattuale piuttosto che per un regime statutario, sicché è escluso che le disposizioni dello Statuto possano essere applicate, in quanto tali, ai rapporti di lavoro tra la BEI e il suo personale (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2003, Commissione/BEI, C‑15/00, EU:C:2003:396, punto 101, nonché del 16 dicembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 e T‑300/01, EU:T:2004:367, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

43      Tuttavia, nella presente causa la BEI non ha dimostrato in che modo la sua autonomia funzionale sarebbe violata da un’interpretazione dell’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative risultante dall’applicazione analogica della giurisprudenza resa alla luce dello Statuto e contenuta nella sentenza richiamata al successivo punto 44.

44      In tal senso, la clausola di esclusione dal diritto all’indennità di prima sistemazione prevista all’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato VII allo Statuto trova applicazione nell’ipotesi in cui il funzionario sia assegnato nel luogo in cui risiede già la sua famiglia e si stabilisca con essa, in quanto non avrà sostenuto spese di prima sistemazione (sentenza del 18 novembre 2015, FH/Parlamento, F‑26/15, EU:F:2015:137, punto 35).

45      Inoltre, risulta dalla giurisprudenza relativa allo Statuto, la quale può essere trasposta al caso di specie, tenuto conto dei termini identici utilizzati nella formulazione degli articoli 1 e 13 delle disposizioni amministrative, che non solo non esiste alcuna differenza di funzione tra l’indennità di prima sistemazione e quella di nuova sistemazione, ma che, al contrario, vi è tra loro una stretta analogia di fini (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2001, Miranda/Commissione, T‑37/99, EU:T:2001:122, punto 29).

46      Pertanto, la giurisprudenza citata al precedente punto 44, la quale è relativa all’indennità di prima sistemazione prevista dall’articolo 5 dell’allegato VII allo Statuto, è applicabile per analogia all’indennità di nuova sistemazione prevista all’articolo 6 di detto allegato e all’articolo 13 delle disposizioni amministrative, nonché all’indennità di prima sistemazione disciplinata dall’articolo 1 delle disposizioni in parola.

47      Esiste certamente una differenza di redazione tra, da un lato, l’articolo 1, primo comma, secondo trattino, e l’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative e, dall’altro, l’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato VII allo Statuto.

48      Tuttavia, non appare che tale differenza puramente redazionale renda impossibile trasporre l’interpretazione della clausola di esclusione dal diritto all’indennità di prima sistemazione prevista all’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato VII allo Statuto alle indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione previste dalle disposizioni amministrative a favore degli agenti della BEI.

49      In terzo e ultimo luogo, l’interpretazione teleologica dell’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative conferma l’interpretazione letterale e contestuale dello stesso.

50      A tal riguardo, come correttamente rilevato dalla BEI, la finalità dell’indennità di nuova sistemazione, quale risulta dalla giurisprudenza relativa all’indennità di nuova sistemazione prevista all’articolo 6 dell’allegato VII allo Statuto, è quella di coprire e di alleviare gli oneri derivanti dalla nuova sistemazione dell’ex funzionario o agente in un ambiente nuovo per un periodo indeterminato, ma abbastanza lungo, in ragione del cambiamento della sua residenza principale dopo la cessazione definitiva dalle funzioni (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2001, Miranda/Commissione, T‑37/99, EU:T:2001:122, punto 29).

51      Infatti, se è vero che l’articolo 13, primo comma, delle disposizioni amministrative subordina la concessione dell’indennità di nuova sistemazione solo al trasferimento della residenza dell’agente interessato in una località situata ad almeno 50 km dalla sede di servizio, tuttavia il trasferimento di residenza previsto da tale disposizione implica necessariamente un trasferimento effettivo della residenza abituale di tale agente nel nuovo luogo indicato come quello di nuova sistemazione (v., per analogia, sentenza del 24 aprile 2001, Miranda/Commissione, T‑37/99, EU:T:2001:122, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

52      In tali circostanze, gli oneri che l’ex agente è costretto a sopportare a causa del cambiamento della sua residenza principale dopo la cessazione definitiva dalle funzioni si presumono più elevati quando egli si ritrasferisce con la sua famiglia, ciò che giustifica che, in una simile ipotesi, in conformità all’articolo 13.3, secondo comma, delle disposizioni amministrative, un siffatto agente percepisca un’indennità di nuova sistemazione pari al doppio dell’importo dell’ultimo stipendio base mensile (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2015, van der Spree/Commissione, F‑37/15, EU:F:2015:139, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

53      Orbene, nell’ipotesi in questione nella presente causa, nella quale, in occasione della cessazione dal servizio, un agente si ritrasferisce con la sua famiglia, che risiedeva con lui nella sua ultima sede di servizio, non risulta che la proprietà dell’alloggio in cui l’agente si reinsedia lo esenti da tutti gli oneri connessi al trasferimento della sua residenza principale e familiare e alla sua integrazione, nonché a quella dei suoi familiari, nel suo nuovo luogo di residenza per un periodo sostanziale.

54      Infatti, occorre rilevare che gli oneri coperti dall’indennità di nuova sistemazione prevista dall’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative non sono definiti per natura, il che, del resto, semplifica il compito dell’amministrazione, dispensandola dall’obbligo di controllare l’esatto importo delle spese sostenute dall’agente (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 1978, Verhaaf/Commissione, 140/77, EU:C:1978:197, punto 17).

55      Tale indennità forfettaria mira, così, a coprire spese che devono necessariamente essere sostenute, ma che sono difficilmente quantificabili ed il cui accertamento sarebbe difficile ed oneroso per l’amministrazione (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Slynn nella causa Evens/Corte dei conti, 79/82, EU:C:1982:389, pag. 4045).

56      Certamente, la circostanza che l’agente, in occasione della cessazione dal servizio, si ritrasferisca in un’abitazione di cui è proprietario o comproprietario può ridurre talune spese connesse alla sua nuova sistemazione, evitandogli, in particolare, il costo relativo alla locazione del suo nuovo alloggio.

57      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la BEI, da una siffatta circostanza non si può dedurre una presunzione generale secondo la quale l’integrazione dell’agente di cui trattasi in un ambiente diverso da quello della sua ultima sede di servizio non lo esporrebbe ad alcuna spesa.

58      Infatti, non si può escludere che la scelta di una persona di trasferire la sua residenza abituale in una residenza secondaria possa essere accompagnata, ad esempio, da lavori di riparazione o di ristrutturazione che costituiscono, qualora tale nuova sistemazione faccia seguito alla cessazione dal servizio, oneri che l’indennità di nuova sistemazione è destinata a coprire.

59      A tal riguardo, il funzionario o l’agente che si reinsedia in un alloggio di cui è proprietario non si trova in una situazione identica a quella del funzionario o dell’agente che stabilisce la sua nuova residenza presso la propria dimora familiare.

60      Infatti, in quest’ultima ipotesi la presunzione secondo la quale il funzionario o l’agente di cui trattasi non è esposto a spese di nuova sistemazione viene logicamente dedotta dall’intensità dei legami che una persona ha, in linea di principio, con i suoi familiari e che la porta a ritornare il più frequentemente possibile nel luogo in cui risiede la sua famiglia.

61      Tenuto conto dell’intensità di tali legami, non si può ragionevolmente ritenere che, al momento della cessazione dal servizio dell’agente e del trasferimento della sua residenza abituale presso la propria dimora familiare, detto agente si trovi di fronte alla necessità di adattarsi a un nuovo ambiente.

62      Da tutto quanto precede risulta che, negando al ricorrente il beneficio dell’indennità di nuova sistemazione con la motivazione che egli era proprietario dell’abitazione in cui si è reinsediato, la BEI si è basata su un motivo non previsto dall’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative e, così facendo, ha violato tale disposizione.

63      Di conseguenza, si deve annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso.

 Sulle conclusioni dirette alla condanna della BEI al pagamento dellindennità di nuova sistemazione

64      Nel terzo capo delle conclusioni il ricorrente chiede la condanna della BEI al pagamento dell’indennità di nuova sistemazione, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso della BCE maggiorato di 2 punti, fino al pagamento integrale di detta indennità.

65      A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il giudice dell’Unione non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, ordinare a un’istituzione o a un organismo dell’Unione di adottare i provvedimenti particolari che l’esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione comporta (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 145 e giurisprudenza ivi citata).

66      Nondimeno, nelle controversie di carattere pecuniario, la competenza anche di merito attribuita al giudice dell’Unione dall’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto gli conferisce l’incarico di risolvere esaustivamente le controversie ad esso sottoposte, ossia di pronunciarsi su tutti i diritti e gli obblighi del dipendente, salva la possibilità di un rinvio all’istituzione interessata, sotto il controllo di detto giudice, per l’esecuzione di talune parti della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite (sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 67).

67      Al riguardo, costituiscono «controversie di carattere pecuniario», ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, non solo i ricorsi per responsabilità avviati da un dipendente contro un’istituzione, bensì anche tutti quelli che mirano ad ottenere da un’istituzione il pagamento ad un dipendente di un importo che quest’ultimo ritiene essergli dovuto in forza dello Statuto o di un altro atto che disciplina il loro rapporto di lavoro (sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 65).

68      Spetta al giudice dell’Unione pronunciare, se del caso, la condanna di un’istituzione al pagamento di un importo al quale il ricorrente ha diritto in forza dello Statuto dei funzionari o di un altro atto giuridico (sentenze del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 68, nonché del 10 settembre 2015, Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 40).

69      Inoltre, secondo la giurisprudenza, alle controversie sorte tra la BEI e i suoi agenti si deve applicare la regola che figura all’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, EU:C:2001:502, punto 95).

70      Nel caso di specie, la domanda del ricorrente diretta a ottenere che la BEI gli corrisponda l’importo dell’indennità di nuova sistemazione e che tale importo sia maggiorato degli interessi di mora ha carattere pecuniario, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

71      Inoltre, la BEI non ha dimostrato e neppure sostenuto che il ricorrente non avesse soddisfatto gli altri presupposti previsti dall’articolo 13 delle disposizioni amministrative per la concessione dell’indennità di nuova sistemazione.

72      Pertanto, in considerazione dell’annullamento della decisione impugnata, occorre accogliere la domanda del ricorrente e condannare la BEI a corrispondergli l’indennità di nuova sistemazione che gli è dovuta dalla data di ricevimento della sua domanda, vale a dire il 4 settembre 2019, nonché gli interessi di mora relativi al versamento di tale indennità fino al pagamento integrale, fissando gli interessi di mora al tasso di interesse applicato dalla BCE per le sue operazioni principali di rifinanziamento e in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di due punti.

 Sulle spese

73      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la BEI è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 9 gennaio 2020 che ha negato a LR il beneficio dell’indennità di nuova sistemazione è annullata.

2)      La BEI è condannata a corrispondere a LR l’indennità di cui al punto 1 del dispositivo, oltre agli interessi di mora dal 4 settembre 2019 e fino alla data dell’effettivo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di due punti.

3)      La BEI è condannata alle spese.

Van der Woude

Papasavvas

da Silva Passos

Valančius

 

      Sampol Pucurull

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 settembre 2022.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.