Language of document : ECLI:EU:T:2003:232

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

17 settembre 2003 (1)

«Ricorso d'annullamento - Programma Eurathlon - Contributo finanziario comunitario - Restituzione parziale - Obbligo di motivazione - Metodo di calcolo - Prescrizione - Spese non imputabili»

Nella causa T-137/01,

Stadtsportverband Neuss eV, con sede in Neuss (Germania), rappresentata dagli avv.ti H.G. Hüsch e S. Schenelle,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Sack, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 9 aprile 2001 che dispone la parziale restituzione di un contributo finanziario concesso alla ricorrente nell'ambito del programma Eurathlon,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    Lo Stadtsportverband Neuss eV (in prosieguo: la «ricorrente») è l'organizzazione che riunisce le associazioni sportive del Comune di Neuss. Esso persegue fini d'interesse pubblico e ha lo scopo di promuovere lo sport.

2.
    Con lettera 28 febbraio 1994 (in prosieguo: la «domanda di sovvenzione»), la ricorrente ha chiesto alla Commissione di concederle una sovvenzione per finanziare una manifestazione sportiva internazionale (in prosieguo: l'«ISO 94»). Tale manifestazione ha avuto luogo a Neuss dall'11 al 15 maggio 1994.

3.
    Con decisione 10 giugno 1994 la Commissione ha accordato alla ricorrente, nell'ambito del programma Eurathlon, che rientra nel bilancio generale delle Comunità europee (aiuto finanziario imputabile al capitolo B3, articolo 3050, 11), un contributo finanziario per l'importo di ECU 20 000 (in prosieguo: la «decisione di concessione della sovvenzione»).

4.
    La decisione di concessione della sovvenzione è formulata nei termini seguenti:

«(...) sono lieto di poterla informare che la Commissione delle Comunità europee ha deciso di accordare alla sua organizzazione una sovvenzione di ECU 20 000.

Alla presente lettera è allegato un modulo contenente gli obblighi generali che deve rispettare il beneficiario di una sovvenzione della Commissione. La prego di leggerlo attentamente e di rinviarlo interamente completato e sottoscritto (...) affinché io possa avviare la procedura di pagamento. (...)».

5.
    Il 28 giugno 1994 il sig. Franssen, presidente del comitato direttivo della ricorrente all'epoca dei fatti, ha sottoscritto il modulo contenente gli obblighi generali che deve rispettare il beneficiario di una sovvenzione della Commissione (in prosieguo: la «dichiarazione del destinatario della sovvenzione»).

6.
    Il punto 1 della dichiarazione del destinatario della sovvenzione prevede che la ricorrente si impegna «ad utilizzare i fondi comunitari solo per la realizzazione del progetto descritto nella domanda in data 28 febbraio 1994».

7.
    Secondo il punto 2, quinto trattino, della dichiarazione del destinatario della sovvenzione, come emendato da quest'ultimo, «la sovvenzione della Commissione ammonta al 18,4% delle spese previste. Qualora le spese effettive risultino inferiori, la sovvenzione della Commissione sarà ridotta a tale percentuale».

8.
    Il punto 2, sesto trattino, di tale dichiarazione dispone che «l'aiuto finanziario non può in alcun caso portare ad un utile».

9.
    Ai sensi del punto 3 di tale dichiarazione, la ricorrente «acconsente - in conformità del regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [GU L 356, pag. 1], modificato per ultimo [dal] [regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio] 13 marzo 1999, [n. 610/90] [GU L 70, pag. 1] - a far sì che l'impiego dei fondi comunitari sia oggetto di un controllo a posteriori da parte della Commissione e della Corte dei conti».

10.
    Secondo il punto 4 della dichiarazione del destinatario della sovvenzione, la ricorrente «si impegna a trasmettere alla Commissione, in triplice copia, entro un lasso di tempo di tre mesi dalla fine del provvedimento sovvenzionato, non più tardi del 15 agosto 1994 (in conformità delle regole di bilancio, i fondi accordati per tale misura lo sono solo per un periodo determinato):

-    una relazione sull'impiego del contributo finanziario citato

-    un elenco autenticato delle spese preparato dal beneficiario dell'aiuto o un'informazione finanziaria accompagnata da documenti autenticati, dai quali risulti l'importo e la natura delle spese nonché le entrate corrispondenti (ivi compresa la sovvenzione della Commissione)

-    eventualmente, la relazione annuale di una società di revisione».

11.
    Ai sensi del punto 5 della dichiarazione del destinatario della sovvenzione, colui che riceve la sovvenzione si impegna anche «a conservare, ai fini di un eventuale controllo, tutti i documenti originali per un periodo di cinque anni».

12.
    Infine, al punto 7 della stessa dichiarazione, il destinatario della sovvenzione «si dichiara disposto, nel caso in cui l'impiego dell'intera sovvenzione non fosse giustificato nell'elenco delle spese, a rimborsare alla Commissione, su richiesta di questa, le somme già pagate e non giustificate».

13.
    Nel gennaio 1995 la Commissione ha versato il contributo finanziario di ECU 20 000 alla ricorrente, in base ad un prospetto preparato da questa il 27 ottobre 1994.

14.
    Il 12 dicembre 1996 il sig. Grahl, responsabile per gli sport della ricorrente, ha inviato una lettera alla Commissione, indicando talune anomalie riguardanti i pagamenti connessi all'ISO 94 e menzionando un'eccedenza stimata in 40 000 marchi tedeschi (DEM).

15.
    Poiché la ricorrente aveva ottenuto anche una sovvenzione di DEM 20 000 da parte del Kreis Neuss (distretto di Neuss), quest'ultimo ha effettuato un controllo delle spese sostenute dalla ricorrente in occasione dell'ISO 94 e ha preparato una relazione di controllo il 26 novembre 1997 (in prosieguo: la «relazione di controllo del Kreis Neuss»), in base ad una relazione provvisoria di controllo dell'ufficio verifica dei conti datata 25 luglio 1997. La relazione di controllo del Kreis Neuss ha concluso che esisteva un'eccedenza di almeno DEM 19 905,03. A seguito di tale verifica è stato chiesto alla ricorrente, con decisione del Kreis Neuss del marzo 1998, di restituire integralmente la sovvenzione del Kreis Neuss (in prosieguo: la «decisione di restituzione del Kreis Neuss»).

16.
    Con nota di debito n. 3240010317, datata 6 aprile 1999, la Commissione ha del pari ordinato la restituzione integrale del contributo finanziario da essa versato, in quanto la sua domanda del 9 febbraio 1999, diretta ad ottenere tutti i documenti relativi alle spese e alle entrate generate dall'ISO 94, era rimasta senza risposta e, comunque, essa disponeva di informazioni in base alle quali la ricorrente avrebbe ricavato dall'evento utili incompatibili con le modalità del contributo finanziario (in prosieguo: la «decisione 6 aprile 1999»).

17.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 giugno 1999, iscritto a ruolo con il numero T-154/99, la ricorrente ha presentato ricorso d'annullamento contro la decisione 6 aprile 1999.

18.
    Con decisione 6 agosto 1999 (in prosieguo: la «decisione 6 agosto 1999»), la Commissione ha revocato la sua decisione 6 aprile 1999.

19.
    L'11 agosto 1999 il sig. Hüsch, avvocato della ricorrente, ha inviato alla Commissione il «rendiconto finale dell'ISO 94», redatto nell'agosto 1999. Secondo tale rendiconto l'importo totale delle spese ammonta a DEM 242 070,94, mentre l'importo totale delle entrate ammonta a DEM 225 567,25, sovvenzione comunitaria inclusa, e a DEM 187 973,73, esclusa la sovvenzione comunitaria.

20.
    A seguito della decisione 6 agosto 1999, il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere con ordinanza 20 ottobre 1999.

21.
    Il 13 aprile 2000 i rappresentanti della Commissione hanno effettuato un'ispezione relativa alla contabilità dell'ISO 94 presso lo studio dell'avvocato della ricorrente.

22.
    Il 23 maggio 2000 il sig. Hüsch ha trasmesso alla Commissione alcune informazioni per chiarire talune operazioni.

23.
    Il 15 giugno 2000 la Commissione ha preparato la relazione relativa all'ispezione del 13 aprile 2000 (in prosieguo: la «relazione sull'ispezione»). Quest'ultima è stata notificata in tedesco al sig. Hüsch il 27 ottobre 2000.

24.
    Nella relazione sull'ispezione la Commissione conclude che:

«[p]rendendo in considerazione tutte le anomalie riscontrate, il rendiconto finale si presenta nei termini seguenti:

Totale delle spese imputabili corretto    DEM 149 291

Totale delle entrate corretto            DEM 181 202    (sovvenzione comunitaria inclusa)

                            DEM 143 609    (sovvenzione comunitaria esclusa)

In base alle spese imputabili, la sovvenzione comunitaria massima è limitata al 18,4%, il che corrisponde ad un importo massimo di DEM 27 470. Per contro, si deve applicare la clausola contrattuale nella quale si precisa che la sovvenzione non può in alcun caso dar luogo ad un utile, e limitare la sovvenzione a DEM 5 682, per portare in pareggio le spese e le entrate nel rendiconto finale».

25.
    Il 3 aprile 2001 la Commissione ha inviato al sig. Hüsch una lettera di risposta ai commenti della ricorrente riguardo alla relazione sull'ispezione (in prosieguo: la «lettera 3 aprile 2001»).

26.
    La lettera 3 aprile 2001 è formulata nei seguenti termini:

«(...) con lettera 23 gennaio 2001 il sig. Pettinelli l'ha informata di aver trasmesso al mio servizio, per la prosecuzione della procedura, la pratica di cui trattasi e la disamina delle informazioni e dei commenti che compaiono nella Sua lettera del 28 novembre 2000. In allegato potrà trovare un sunto delle conclusioni essenziali di tale disamina.

Devo purtroppo constatare che i nuovi elementi addotti non ci portano assolutamente a respingere le conclusioni della relazione sull'ispezione che Le è stata inviata il 27 ottobre 2000.

Mi vedo quindi costretto ad invitare il Suo cliente, lo Stadtsportverband Neuss a rimborsare l'importo di DEM 31 911,11; in proposito Le perverrà una notifica. (...)».

27.
    Il 9 aprile 2001 la Commissione ha preparato una nuova nota di debito, n. 3240302372, per un importo di DEM 31 911,11, equivalenti a EUR 16 315,89 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

28.
    La decisione impugnata è formulata nei termini seguenti:

«(...)

215050/94 - “Incontro liceale internazionale 1994”

Rimborso di DEM 31 [91]1,11 a seguito di un'ispezione che ha avuto luogo il 13 aprile 2000 presso lo studio del vostro avvocato, sig. H.G. Hüsch, e confermata con lettera inviata al vostro avvocato il 3 aprile 2001, allegata alla presente.

(...)».

Procedimento e conclusioni delle parti

29.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

30.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha avviato la fase orale del procedimento. Nell'ambito delle misure d'organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a produrre taluni documenti e a rispondere ad alcuni quesiti scritti del Tribunale. Esse hanno parzialmente ottemperato a tali domande.

31.
    Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte fornite ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 9 gennaio 2003.

32.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

33.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Motivi e argomenti delle parti

34.
    La ricorrente deduce, in sostanza, cinque motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo è relativo alla mancanza di base normativa, il secondo ad una violazione dell'obbligo di motivazione, il terzo ad un errore manifesto di valutazione, il quarto si fonda sulla prescrizione e il quinto riguarda la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza. All'udienza la ricorrente ha rinunciato al suo motivo relativo al presunto errore di notifica della decisione impugnata.

Sul primo motivo, relativo alla mancanza di base normativa

Argomenti delle parti

35.
    La ricorrente contesta l'esistenza di un effettivo obbligo di restituzione. A suo parere, la decisione di concessione della sovvenzione non conterrebbe alcun elemento concreto riguardo ad un'eventuale restituzione. Inoltre, la dichiarazione del destinatario della sovvenzione, sottoscritta dal sig. Franssen, presidente della ricorrente all'epoca dei fatti, non può vincolarla, poiché essa avrebbe dovuto essere rappresentata, secondo il regime previsto dall'art. 26 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) e dagli statuti della ricorrente, congiuntamente dal suo presidente o dal suo vice, nonché da un altro membro del suo comitato direttivo. Pertanto, la sola firma dell'ex presidente sarebbe insufficiente a creare un obbligo a carico della ricorrente. Secondo la ricorrente, tuttavia, la validità della decisione di concessione della sovvenzione non sarebbe posta in discussione poiché essa era a giusto titolo, in quanto provvedimento amministrativo favorevole, destinata alla ricorrente.

36.
    La ricorrente contesta del pari che la presunta eccedenza dell'ISO costituisca un utile in senso giuridico. In quanto associazione di pubblica utilità, essa non realizzerebbe utili. Qualora produca eccedenze mediante l'organizzazione di diverse manifestazioni, tali eccedenze vengono investite nell'opera dell'associazione di pubblica utilità. Poiché non poteva essere generato un utile, non esisterebbe una base normativa per la decisione di restituzione. Secondo la ricorrente, la Commissione confonderebbe le nozioni di utile e di eccedenza.

37.
    La Commissione osserva, riguardo all'asserita mancanza di potere di rappresentanza del sig. Franssen, che nel caso in cui quest'ultimo non avesse potuto da solo impegnare giuridicamente la ricorrente, sarebbe allora l'intera prestazione della Commissione ad essere stata effettuata senza base normativa, dal momento che la ricorrente non avrebbe presentato, all'inizio, i requisiti necessari per ottenere l'aiuto. Pertanto, potrebbe essere richiesta la restituzione integrale dell'aiuto in base ai principi relativi all'arricchimento senza causa, non potendo la ricorrente invocare la buona fede, poiché il presidente doveva sapere di non disporre da solo del potere di rappresentanza.

38.
    Per quanto riguarda le nozioni di utile e di eccedenza, la Commissione ha spiegato all'udienza che, nella fattispecie, essa intendeva per utile le eccedenze ottenute allorché le entrate di una manifestazione sono più elevate delle spese sostenute in tale occasione.

Giudizio del Tribunale

39.
    In primo luogo, è importante rilevare che nella decisione di concessione della sovvenzione si fa esplicito riferimento alla dichiarazione del destinatario della sovvenzione, allegata alla decisione stessa. In effetti, l'ottenimento della sovvenzione era subordinato alla condizione che il beneficiario riempisse, sottoscrivesse e rispedisse tale modulo alla Commissione. Pertanto, la detta dichiarazione del destinatario della sovvenzione, contenente le condizioni che regolano la concessione della sovvenzione, costituisce parte integrante della decisione di concessione della sovvenzione.

40.
    In proposito, va sottolineato che, secondo la dichiarazione del destinatario della sovvenzione, la ricorrente si impegnava ad utilizzare i fondi comunitari solo per la realizzazione del progetto descritto nella domanda di sovvenzione datata 28 febbraio 1994, vale a dire la manifestazione ISO 94.

41.
    Inoltre, la dichiarazione del destinatario della sovvenzione conteneva una clausola in base alla quale il contributo finanziario non poteva in alcun caso condurre ad un utile.

42.
    La ricorrente era del pari d'accordo, in conformità del regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, che l'impiego dei fondi comunitari fosse oggetto di un controllo a posteriori da parte della Commissione e della Corte dei conti.

43.
    Inoltre, essa si impegnava a trasmettere alla Commissione una relazione sull'impiego del contributo finanziario nonché un elenco autenticato delle spese da essa preparato o un'informazione finanziaria accompagnata da documenti autenticati, da cui risultasse l'importo e la natura delle spese nonché le entrate corrispondenti.

44.
    Infine, nel caso in cui l'impiego della sovvenzione non fosse stato integralmente giustificato nell'elenco delle spese, la ricorrente si impegnava a rimborsare alla Commissione, su richiesta di questa, le somme già pagate e non giustificate.

45.
    Pertanto, la dichiarazione del destinatario della sovvenzione conferiva chiaramente alla Commissione il diritto di controllarne l'impiego nonché di ordinarne, eventualmente, la restituzione. Va ricordato in proposito che la Commissione è vincolata, ai sensi dell'art. 274 CE, dall'obbligo di buona e sana gestione finanziaria delle risorse comunitarie. Pertanto, nel sistema di concessione dei contributi finanziari comunitari, l'impiego di tali contributi è subordinato a regole che possono condurre alla restituzione parziale o totale di un contributo già concesso.

46.
    Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che nei suoi confronti non esisteva alcun obbligo di restituzione. In caso di inosservanza delle regole contenute nella dichiarazione del destinatario della sovvenzione, la Commissione aveva il diritto di chiederle la restituzione parziale o totale del contributo finanziario concesso. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il beneficiario di un contributo finanziario la cui domanda è stata approvata dalla Commissione non acquisisce, a questo titolo, alcun diritto definitivo al pagamento integrale del contributo qualora non rispetti le condizioni alle quali l'aiuto era subordinato (sentenze del Tribunale 14 luglio 1997, causa T-81/95, Interhotel/Commissione, Racc. pag. II-1265, punto 62, e 29 settembre 1999, causa T-126/97, Sonasa/Commissione, Racc. pag. II-2793, punto 59).

47.
    In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la circostanza che la dichiarazione del destinatario della sovvenzione non sia sottoscritta da una persona a tal fine abilitata renderebbe impossibile l'esistenza di un qualsiasi obbligo nei suoi confronti, è sufficiente constatare che esso è privo di pertinenza. Infatti l'accettazione e l'impiego del contributo finanziario da parte della ricorrente costituiscono la ratifica di tutti gli impegni assunti dal suo presidente per quanto riguarda le condizioni che regolano la concessione di tale contributo. D'altra parte, ove così non fosse, si dovrebbe concludere che la ricorrente sarebbe tenuta all'integrale restituzione del contributo finanziario di cui trattasi.

48.
    In terzo luogo, riguardo all'argomento della ricorrente secondo cui la presunta eccedenza dell'ISO 94 non costituirebbe un utile nel senso giuridico del termine, occorre esaminare cosa debba intendersi per utile nella fattispecie. Nell'ambito di un contributo finanziario comunitario, il contributo deve essere limitato all'importo necessario per il pareggio contabile del progetto. Pertanto, l'espressione utile, che compare nella dichiarazione del destinatario della sovvenzione, deve essere qui intesa nel senso di eccedenza, vale a dire la circostanza che le entrate superino le spese. La ricorrente, quale associazione di pubblica utilità, non può infatti produrre utili in quanto tali. Nondimeno, tale circostanza non le ha impedito di realizzare eccedenze per l'ISO 94, soprattutto grazie a diverse sovvenzioni da essa ottenute, in particolare da parte della Commissione. Come è stato precedentemente constatato dal Tribunale, la ricorrente aveva riconosciuto il proprio obbligo di rimborso nel caso in cui avesse ottenuto entrate superiori alle spese sostenute per l'ISO 94. Essa non può sottrarsi a tale obbligo avvalendosi semplicemente dell'antinomia tra il suo statuto di associazione di pubblica utilità e la realizzazione di utili.

49.
    Di conseguenza, il primo motivo va respinto.

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell'obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

50.
    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non indica in alcun modo i motivi della domanda di restituzione. A suo parere, la motivazione della decisione dovrebbe essere contenuta nella decisione impugnata stessa, poiché la relazione sull'ispezione inviatale non può, al riguardo, sostituire la motivazione, dato che una relazione di questo tipo non può costituire un atto impugnabile, né sostituirlo, né fondarlo. All'udienza la ricorrente ha confermato che, a suo parere, la lettera 3 aprile 2001, allegata alla decisione impugnata, non contiene alcuna motivazione, mentre la «relazione sull'ispezione spiega esattamente come si è pervenuti a (...) [detta] somma» oggetto della domanda di restituzione. La ricorrente, nondimeno, ha dichiarato all'udienza che, qualora si considerasse la relazione sull'ispezione come una giustificazione della decisione impugnata, essa l'accetterebbe nel caso in cui il Tribunale valutasse che la detta decisione è motivata dalla stessa relazione sull'ispezione.

51.
    La Commissione sostiene che la relazione sull'ispezione spiega meglio di qualsiasi motivazione supplementare nella nota di debito le ragioni per le quali essa chiede la restituzione di una parte della sovvenzione. Fa inoltre osservare che nella decisione impugnata è espressamente indicato che la domanda di restituzione si fonda sull'esistenza di un esubero delle entrate rispetto alle spese.

Giudizio del Tribunale

52.
    Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità e di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato (sentenze del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, da T-231/94 a T-234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punto 140; 3 febbraio 2000, cause riunite T-46/98 e T-151/98, CCRE/Commissione, Racc. pag. II-167, punto 46, e 14 maggio 2002, causa T-80/00, Associação Comercial de Aveiro/Commissione, Racc. pag. II-2465, punto 35).

53.
    Secondo la giurisprudenza, tenuto conto del fatto che una decisione di ridurre l'importo di un contributo finanziario comunitario determina gravi conseguenze per il destinatario del detto contributo, la sua motivazione deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato (sentenze CCRE/Commissione, cit., punto 48, e Associaçao Comercial de Aveiro/Commissione, cit., punto 36).

54.
    La questione se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti non va valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia (sentenza Associação Comercial de Aveiro/Commissione, cit., punto 37).

55.
    Va anzitutto esaminato il contenuto della decisione impugnata. A questo riguardo, si deve constatare che la decisione impugnata fa riferimento all'ispezione effettuata il 13 aprile 2000 presso lo studio dell'avvocato della ricorrente. Essa fa del pari riferimento ad una lettera inviata all'avvocato della ricorrente il 3 aprile 2001, allegata alla decisione impugnata.

56.
    Per quanto riguarda il riferimento all'ispezione del 13 aprile 2000 nel testo della decisione impugnata, la giurisprudenza ammette che una decisione possa essere considerata sufficientemente motivata allorché essa fa riferimento ad una relazione sull'ispezione, trasmessa al ricorrente (v., in questo senso, sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, cit., punti 142-144). Orbene, la ricorrente ammette di aver ricevuto la relazione sull'ispezione, inizialmente in francese, successivamente, il 27 ottobre 2000, in tedesco. Inoltre, nella lettera d'accompagnamento del 27 ottobre 2000, la Commissione aveva espressamente invitato la ricorrente a fornire la sua opinione riguardo a tale relazione entro il termine di un mese. La relazione sull'ispezione contiene, come la ricorrente stessa ha ammesso all'udienza, informazioni sufficienti che le consentono di comprendere le ragioni per le quali è stata chiesta la restituzione di una parte del contributo finanziario. La circostanza che la decisione impugnata facesse riferimento all'ispezione del 13 aprile 2000, e non alla relazione sull'ispezione in quanto tale, non può che essere ininfluente per la risoluzione della controversia, dato che la ricorrente era in grado di identificare il nesso tra l'ispezione del 13 aprile 2001 e la relazione che ad essa ha fatto seguito.

57.
    Inoltre, secondo la giurisprudenza, allorché è fatto riferimento ad un documento allegato ad una decisione e pertanto contenuto in quest'ultima, l'obbligo di motivazione può essere soddisfatto da tale documento (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-65/96, Kish Glass/Commissione, Racc. pag. II-1885, punto 51). Nella fattispecie la lettera 3 aprile 2001, allegata alla decisione impugnata, replica alle osservazioni della ricorrente riguardo alla relazione sull'ispezione e ricorda del pari le ragioni addotte dalla Commissione per fondare la domanda di restituzione. E' opportuno citare la considerazione finale di tale lettera, secondo la quale «[l]e dichiarazioni dell'avvocato della contraente non sono suffragate da alcun nuovo elemento. Non sussiste alcuna ragione per fissare nuovamente l'importo che secondo la relazione sull'ispezione deve essere recuperato». Mediante tale lettera la ricorrente era informata dei motivi per i quali non era necessario, secondo la Commissione, discostarsi dalle conclusioni della relazione sull'ispezione. Tale lettera pertanto contiene una motivazione ulteriore rispetto alla relazione sull'ispezione.

58.
    Di conseguenza dato che la Commissione, nella decisione impugnata, fa riferimento all'ispezione tenutasi presso l'avvocato della ricorrente, nonché alla lettera 3 aprile 2001, allegata alla detta decisione, occorre constatare che, alla luce della giurisprudenza citata, la motivazione della decisione impugnata è sufficiente.

59.
    Il secondo motivo va pertanto respinto.

Sul terzo motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione

60.
    Il terzo motivo è diviso in due parti. La prima parte riguarda la valutazione errata dei fatti effettuata dalla Commissione e la seconda il metodo di calcolo errato da essa adottato.

Prima parte: valutazione errata dei fatti

- Argomenti delle parti

61.
    La ricorrente adduce che taluni versamenti non sono imputabili, sostenendo che la valutazione della Commissione riguardo alle dette spese è errata.

62.
    Anzitutto la relazione sull'ispezione dichiarerebbe a torto che la ricorrente ha accordato un importo di DEM 20 000 al Kreis Neuss. La detta operazione infatti sarebbe estranea alla sovvenzione accordata dalla Commissione. Inoltre, la restituzione al Kreis Neuss sarebbe avvenuta «in base ad una errata valutazione dell'intera operazione da parte del comitato direttivo della ricorrente», dalla quale la Commissione non può trarre alcuna conseguenza giuridica.

63.
    La ricorrente sostiene del pari che la valutazione della Commissione contenuta nella relazione sull'ispezione è errata in quanto riguarda il versamento della somma di DEM 15 000 al Comune di Neuss a partire dai conti della ricorrente destinati all'ISO 94. In effetti tale entrata di DEM 15 000, che compare nei conti della ricorrente, costituirebbe una sovvenzione da parte di terzi, destinata alle attività sportive della gioventù a Neuss, e per errore la ricorrente avrebbe accreditato tale somma sul conto ISO 94. La ricorrente non avrebbe utilizzato tale importo per l'ISO 94, ma inizialmente lo avrebbe impiegato quale aiuto per la liquidità, e successivamente a vantaggio del Comune di Neuss per un altro torneo di calcio giovanile. Nondimeno, qualora questa operazione dovesse essere considerata come sovvenzione nella liquidazione finale dei conti attinenti all'ISO 94, essa costituirebbe una risorsa propria delle ricorrente e non un'entrata da contabilizzare a titolo dell'ISO 94. La ricorrente per suffragare il proprio argomento fa riferimento al riguardo ad una lettera del Comune di Neuss datata 4 maggio 2000.

64.
    La ricorrente sostiene inoltre che l'ISO 94 non costituisce una manifestazione dotata di personalità giuridica distinta da quella della ricorrente. Di conseguenza, l'accredito di risorse proprie della ricorrente per la realizzazione dell'ISO 94 non dovrebbe essere considerato un'entrata nel senso giuridico del termine. Per quel che riguarda quindi il bonifico di DEM 10 000 effettuato dalla ricorrente sul conto ISO 94, esso costituirebbe un mero anticipo di cassa, il cui importo doveva esserle restituito e non una sovvenzione da parte di un terzo. Se tuttavia dovesse essere considerato come un versamento destinato all'ISO 94, si tratterebbe nondimeno dell'impiego di una risorsa propria della ricorrente. Essa sottolinea in proposito che la decisione di concessione della sovvenzione non impone alla ricorrente di utilizzare risorse proprie.

65.
    La ricorrente contesta inoltre la valutazione effettuata dalla Commissione nella relazione sull'ispezione per quanto riguarda le operazioni relative all'ISO 93, vale a dire entrate per un importo di DEM 24 364,96 e spese per un importo di DEM 25 593,56, in base alla quale la Commissione ha rifiutato di prenderle in considerazione nel fissare l'entità della sovvenzione dell'ISO 94. Secondo la ricorrente, al contrario, esse sono un elemento costitutivo della preparazione dell'ISO 94 e si spiegano con la volontà, connessa all'ISO 94, di acquisire conoscenze sulla manifestazione, la sua organizzazione e i suoi imperativi.

66.
    La ricorrente argomenta inoltre che la relazione sull'ispezione a torto contesta la contabilizzazione di una spesa sostenuta a vantaggio del sig. Donalek, per un importo di DEM 1 584,57. Essa sostiene che il Kreis Neuss l'ha già controllata.

67.
    La ricorrente lamenta inoltre che la Commissione ha considerato non imputabile una spesa di DEM 10 000. Essa sottolinea di aver ricevuto un contributo in natura per un importo di DEM 10 000 da parte dell'agenzia pubblicitaria Hülser e Brüster. Il diritto tributario tedesco consentirebbe tali doni, a condizione di poter provare che la prestazione in natura è stata effettuata e che sia rilasciato un attestato di donazione per tali prestazioni, come avrebbe fatto nella fattispecie l'ufficio dello sport del Comune di Neuss. L'agenzia Hülser e Brüster, infatti, avrebbe fornito prestazioni in natura, in particolare sotto forma di stampati. Tale dono in natura comparirebbe anche nella relazione di controllo del Kreis Neuss. La ricorrente deplora il fatto che nessuna fattura sia stata successivamente rilasciata, a causa del fallimento dell'agenzia Hülser e Brüster. All'udienza la ricorrente ha precisato che tale fattura di DEM 10 000, il cui importo totale è stato pagato, va distinta da una fattura di DEM 6 799, che è stata oggetto di un pagamento per l'importo di DEM 1 799 e di un dono per i restanti DEM 5 000.

68.
    La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il Comune di Neuss ha fornito anche consistenti prestazioni in natura per consentire la realizzazione dell'ISO 94, che si è svolto principalmente su impianti comunali. Secondo la lettera del Comune di Neuss datata 11 maggio 2000, tali prestazioni in natura avrebbero un valore di almeno DEM 92 450. La ricorrente sostiene che le dette prestazioni in natura avrebbero potuto essere considerate come spese e iscritte nella contabilità come doni in natura.

69.
    La ricorrente contesta inoltre il fatto che non siano state considerate imputabili numerose spese, riguardo alle quali la Commissione ha osservato che erano state effettuate senza documenti giustificativi probanti o altre spiegazioni, spesso persino senza che ne fosse conosciuto il fondamento. A suo parere, la Commissione ha a torto considerato che essa non aveva apportato nessun documento giustificativo per tali spese nella missiva 23 maggio 2000 e a torto le ha considerate per questo non imputabili.

70.
    Anzitutto, a parere della ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto ammettere la spesa costituita dalla somma forfettaria di DEM 4 000 pagata al sig. Franssen. Tale somma infatti corrisponderebbe agli esborsi personali del sig. Franssen riferentisi alla preparazione, alla realizzazione e allo svolgimento dell'ISO 94, in particolare spese di viaggio, telefoniche, postali nonché prestazioni effettuate presso l'ISO 94. Benché non fossero stati disponibili i documenti giustificativi dettagliati corrispondenti, il rimborso di tali spese sembrava, a parere della ricorrente, proporzionato, tenuto conto del lungo periodo di preparazione, dell'importanza e della durata dell'ISO 94. Secondo la ricorrente, essa aveva il diritto di accordare un rimborso forfettario inferiore alle spese totali.

71.
    Inoltre la ricorrente contesta il fatto che la Commissione non ha accettato il pagamento di una somma di DEM 1 300 ad un gruppo di danzatori, diretto dalla sig.ra Beyen. Tale pagamento sarebbe stato effettuato il 2 agosto 1994 a partire dal conto della ricorrente, non essendo stato utilizzato, per errore, il conto ISO 94 per questa operazione. Non sarebbe oggetto di contestazione l'avvenuto pagamento, in quanto il gruppo di danzatori si sarebbe esibito in conformità dei termini del contratto in occasione della festa di chiusura dell'ISO 94. Essendo la ricorrente l'organizzatrice dell'ISO 94, un pagamento effettuato a partire dal suo conto per l'ISO 94 dovrebbe essere considerato quindi una spesa deducibile.

72.
    La ricorrente argomenta anche che la Commissione ha a torto eliminato una spesa per un importo di DEM 1 093,81, consistente in un pagamento effettuato a favore della Gesellschaft zur Wahrung von Urheberrechten (società per la tutela dei diritti d'autore, in prosieguo: la «GEMA»). Essa indica che il detto pagamento, relativo alla musica eseguita nel corso della festa di chiusura dell'ISO 94, che rientra nell'ambito d'intervento della GEMA, è stato effettuato a partire dal suo conto corrente ed è stato in seguito rimborsato dal conto ISO 94 sul suo conto. La ricorrente afferma inoltre che i due agenti della Commissione, incaricati del controllo della sua contabilità, non avevano sufficiente padronanza né del sistema giuridico tedesco né della lingua tedesca per poter comprendere il diritto d'autore di quel paese e la funzione della GEMA.

73.
    La ricorrente contesta inoltre il fatto che la Commissione non ha accettato di prendere in considerazione i rimborsi spese, per importi di DEM 5 117,82 e di DEM 4 430 effettuati a favore del sig. Grahl. Tali pagamenti sarebbero stati effettuati a partire dal conto ISO 94 ed i moduli di bonifico sarebbero stati presentati alla convenuta. Secondo la ricorrente tali bonifici si basano su spese fatturate dal sig. Grahl per l'ISO 94 e delle quali egli avrebbe anticipato l'importo.

74.
    La Commissione sostiene, per quanto riguarda il contributo di DEM 15 000 versato al Comune di Neuss, che, anche qualora si trattasse di un contributo generale accordato alla ricorrente da un terzo, il suo importo sarebbe stato destinato a giusto titolo all'ISO 94 e non potrebbe essere trasferito a posteriori ad un terzo (nella fattispecie il Comune di Neuss) per evitare un'eccedenza. Secondo la Commissione, si tratta quindi di un'azione diretta ad occultare l'esistenza di un'eccedenza. L'elemento decisivo sarebbe, a questo riguardo, la circostanza che l'importo controverso sarebbe stato inizialmente utilizzato per l'ISO 94. Inoltre, la lettera del Comune di Neuss datata 4 maggio 2000, che conferma l'esistenza di un versamento in contanti avvenuto sul suo conto circa tre anni dopo lo svolgimento dell'ISO 94 ed in maniera manifestamente anonima, tenderebbe a provare che è avvenuta una manipolazione, tanto più che in tale occasione non è stata rilasciata nessuna ricevuta.

75.
    Quanto alle spese attinenti all'ISO 93, la Commissione contesta l'argomento secondo il quale esse costituirebbero una preparazione all'ISO 94, poiché il sig. Franssen aveva ottenuto un'indennità speciale per i suoi viaggi e le altre attività in vista dell'ISO 94. Essa ritiene, sotto questo profilo, che gli argomenti formulati dalla ricorrente non dimostrano il minimo nesso tra tali spese e l'ISO 94.

76.
    Per quanto riguarda il versamento al sig. Donalek, la Commissione sostiene che esso non è dimostrato e che ne resta oscuro l'utilizzo.

77.
    Per quanto riguarda la sovvenzione dell'agenzia Hülser e Brüster, la Commissione controbatte che, anche se si trattasse di un dono della società, sia esso in danaro o in natura, la ricorrente non aveva il diritto di dichiarare un versamento dello stesso importo a favore della detta società a titolo di spese. Come proverebbero le dette attestazioni si trattava appunto nella fattispecie di un dono di DEM 10 000, del quale non era previsto alcun rimborso successivo.

78.
    Per quanto riguarda la prestazione in natura del Comune di Neuss, la Commissione sostiene che, dal momento che tali prestazioni non sono state fatturate, esse non possono essere contabilizzate a titolo di spese.

79.
    Per quanto riguarda il pagamento di un'indennità forfettaria di DEM 4 000 al sig. Franssen, la Commissione precisa che questa non ha potuto essere ammessa a titolo di spese imputabili, poiché non è stato possibile provare l'impiego di tali fondi.

80.
    In relazione ai versamenti effettuati a vantaggio del gruppo di danzatori nonché della GEMA, la Commissione sostiene che essi non hanno potuto essere collegati all'ISO 94 e che non è stato quindi possibile prenderli in considerazione. Sarebbe stato compito della ricorrente, al riguardo, per far sì che si potesse collegarli chiaramente all'ISO 94. Riguardo alla presunta ignoranza della lingua tedesca e del sistema giuridico tedesco da parte dei funzionari incaricati del controllo, la Commissione sottolinea che la ricorrente non è stata in grado di provare in quale misura le presunte difficoltà d'espressione e di comprensione di tali funzionari avrebbero provocato errori, malintesi o inesattezze.

81.
    In riferimento ai versamenti effettuati a favore del sig. Grahl, la Commissione sostiene che la ricorrente non ha presentato i documenti bancari ai quali fa riferimento né ha fornito la minima spiegazione a dimostrazione della natura delle spese. Incombeva alla ricorrente, a parere della Commissione, apportare la prova che le spese di cui trattasi erano connesse all'ISO 94 e dimostrarne la natura.

- Giudizio del Tribunale

82.
    Risulta dalla giurisprudenza, che scaturisce dalle sentenze Interhotel/Commissione, cit., punto 46, e CCRE/Commissione, cit., punto 68, che la concessione di un contributo finanziario è subordinata al rispetto non solo delle condizioni enunciate dalla Commissione nella decisione di concessione del contributo, ma anche dei termini della domanda di finanziamento oggetto di tale decisione. Lo stesso dicasi, nella fattispecie, per la dichiarazione del destinatario della sovvenzione, in quanto tale dichiarazione costituisce parte integrante del complesso di regole che disciplinano il contributo finanziario comunitario.

83.
    Va sottolineato che la ricorrente, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del destinatario della sovvenzione, era tenuta ad utilizzare l'aiuto comunitario solo per la realizzazione dell'ISO 94 e che essa ha accettato, al punto 3 di tale dichiarazione, che l'impiego del contributo finanziario comunitario potesse essere oggetto di un controllo a posteriori da parte della Commissione e della Corte dei conti. In base al punto 4 della dichiarazione, era del pari compito della ricorrente trasmettere alla Commissione una relazione sull'impiego dell'aiuto concesso, nonché un elenco autenticato delle spese o un'informazione finanziaria accompagnata da documenti autenticati, indicanti l'importo e la natura delle spese nonché le entrate corrispondenti. Essa si è infine impegnata, ai sensi del punto 7 della dichiarazione, a rimborsare alla Commissione le somme già pagate e non giustificate, nel caso in cui l'impiego di qualsiasi sovvenzione non fosse giustificato nell'elenco delle spese. Di conseguenza, incombeva alla ricorrente l'onere di provare l'imputabilità di tutte le spese da essa sostenute.

84.
    Risulta del pari dalla giurisprudenza che scaturisce dalla sentenza Interhotel/Commissione, cit., punto 47, che incombe al beneficiario di un contributo finanziario l'onere di dimostrare l'effettività delle spese e la loro connessione con l'azione approvata. Egli si trova nella situazione migliore per farlo e deve dimostrare che l'ottenimento di finanziamenti provenienti da fondi pubblici è giustificato.

85.
    Si deve rilevare che, quando un contributo finanziario comunitario non è utilizzato conformemente alle condizioni fissate dalla decisione di autorizzazione, la Commissione può sospenderlo, ridurlo o sopprimerlo, il che può indurla a procedere ad una valutazione di situazioni di fatto e contabili complesse. Nell'esercizio di siffatta valutazione, la Commissione deve quindi poter disporre di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, il Tribunale deve limitare il suo sindacato ad accertare se la Commissione non abbia commesso un manifesto errore di valutazione dei dati di cui trattasi (sentenza Associação Comercial de Aveiro, cit., punto 50).

86.
    Pertanto, allorché la ricorrente non è in grado di fornire documenti giustificativi o qualsiasi elemento che consenta di dimostrare che le informazioni e gli accertamenti riguardanti la giustificazione delle spese, sui quali la Commissione si è basata, erano errati, non può essere imputato alla Commissione di aver commesso un errore manifesto di valutazione (v., in questo senso, sentenza Interhotel/Commissione, cit., punto 47).

87.
    Di conseguenza, si devono esaminare singolarmente i versamenti controversi.

88.
    A questo riguardo va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, la legittimità di un atto individuale impugnato deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'atto è stato adottato (v., in particolare, sentenze della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7, e 17 maggio 2001, causa C-449/98 P, IECC/Commissione, Racc. pag. I-3875, punto 87; sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T-177/94 e T- 377/94, Altmann e a./Commissione, Racc. pag. II-2041, punto 119). Qualora infatti dovesse esaminare gli atti impugnati, alla luce di elementi di fatto non esistenti alla data in cui l'atto è stato emanato, il Tribunale si sostituirebbe all'istituzione da cui promana l'atto di cui trattasi. Orbene, non compete al Tribunale di sostituirsi alle istituzioni (sentenza del Tribunale 11 luglio 1991, causa T-19/90, Von Hoessle/Corte dei conti, Racc. pag. II-615, punto 30). Di conseguenza vanno presi in considerazione solo gli elementi di cui la Commissione poteva prendere conoscenza nel corso del procedimento amministrativo.

89.
    Anzitutto, per quanto riguarda la sovvenzione di DEM 20 000 concessa dal Kreis Neuss, si deve constatare che, nella relazione sull'ispezione, la Commissione ha rilevato che essa era stata restituita dalla ricorrente. La Commissione ha pertanto corretto simmetricamente i conti della ricorrente diminuendo le spese e le entrate di DEM 20 000. Che il rimborso sia effettivamente avvenuto risulta chiaramente dal «rendiconto finale dell'ISO 94», essendo stati effettuati dalla ricorrente a favore del Kreis Neuss tre versamenti per importi rispettivi di DEM 13 260,58, DEM 3 500 e DEM 3 239,42, ovvero per un totale di DEM 20 000. Risulta del pari dalla decisione di restituzione del Kreis Neuss che tale rimborso era stato chiesto alla ricorrente a titolo dell'ISO 94.

90.
    Va poi considerato che, poiché la sovvenzione comunitaria era stata fissata sulla base delle spese effettive, la Commissione poteva a giusto titolo ridurre le spese nonché le entrate di DEM 20 000, dato che la sovvenzione del Kreis Neuss era stata interamente rimborsata. Pertanto, la ricorrente non ha potuto per questa ragione né aumentare le proprie spese né aumentare le proprie entrate.

91.
    Per quanto riguarda poi il versamento di una somma di DEM 15 000 al Comune di Neuss, va rilevato che tale somma è stata iscritta nel «rendiconto finale dell'ISO 94» come spesa. Orbene, risulta dalla relazione sull'ispezione che il versamento di DEM 15 000 al Comune di Neuss è stato effettuato nel marzo 1997, ovvero circa tre anni dopo lo svolgimento dell'ISO 94, che esso è avvenuto in contanti e ha coinciso con la chiusura del conto bancario della ricorrente aperto per la manifestazione citata. Nella sua lettera 23 maggio 2000, l'avvocato della ricorrente aveva inoltre già indicato che il versamento di cui trattasi non era collegato all'ISO 94.

92.
    Inoltre, la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che il dono di DEM 15 000, somma effettivamente accreditata sul conto ISO 94, non fosse in alcun modo collegato a tale manifestazione.

93.
    Alla luce di quel che precede, la Commissione ha potuto a giusto titolo considerare che il versamento di DEM 15 000 al Comune di Neuss non costituiva una spesa giustificata per l'ISO 94 e, di conseguenza, neutralizzare la scrittura contabile della ricorrente sottraendo simmetricamente dall'importo controverso le entrate e le spese, iscrivendo quindi nuovamente a titolo di entrate la somma di DEM 15 000.

94.
    Riguardo al bonifico di DEM 10 000 effettuato dalla ricorrente sul conto ISO 94, va constatato che la ricorrente non muove alcuna censura contro la decisione impugnata. Per di più, risulta dalla relazione sull'ispezione che la Commissione non ha corretto il rendiconto finale a tale proposito. Va quindi constatato che il detto argomento della ricorrente è infondato.

95.
    Riguardo alle operazioni relative all'ISO 93, si deve rilevare che, come le parti hanno confermato all'udienza, la domanda di contributo riguardava l'ISO 94. Pertanto, il contributo era stato accordato unicamente per la detta manifestazione. Va quindi considerato che le operazioni relative all'ISO 93 non corrispondevano all'obiettivo della decisione di concessione della sovvenzione, né a quello della domanda di sovvenzione. Quest'ultima domanda infatti è avvenuta ben dopo l'ISO 93 e la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che la domanda formulata a titolo dell'ISO 94 avrebbe potuto comprendere anche talune spese connesse allo svolgimento della manifestazione precedente. La Commissione poteva pertanto escludere tali operazioni dal rendiconto finale dell'ISO 94.

96.
    Per quanto riguarda la spesa effettuata a favore del sig. Donalek, per un importo di DEM 1 584,57, la Commissione rileva nella relazione sull'ispezione senza essere smentita al riguardo, che detto versamento, effettuato nel gennaio 1995, riguardava anche il rimborso delle spese riferentisi all'ISO 93. Di conseguenza e per i motivi esposti al precedente punto 95, la Commissione poteva escludere detta operazione dal rendiconto finale dell'ISO 94.

97.
    Con riferimento alla spesa di DEM 10 000, sostenuta a favore dell'agenzia pubblicitaria Hülser e Brüster, la Commissione ha constatato nella sua relazione sull'ispezione che tale «pagamento [era] stato effettuato in base ad un documento intitolato “conferma dell'ordine”, senza regolare fattura. Tale spesa compariva nel rendiconto preparato nell'ottobre 1994, ma vi era interamente compensata da due entrate ciascuna di DEM 5 000, ricevute da quella stessa società. La relazione sull'ispezione [del Kreis Neuss] conferma che sono state ricevute tali somme, per le quali il Comune di Neuss ha emesso delle attestazioni (...). La tabella dell'agosto 1999 riporta solo la spesa di DEM 10 000, mentre le entrate corrispondenti non sono più menzionate. (...) il sig. Hüsch dichiara che [le] attestazioni [di dono] sono state preparate in base a spese supplementari sostenute dalla società e che non si trattava quindi di un contributo in contanti. Tuttavia egli non apporta nessun documento probatorio per giustificare tale tesi. Dato che la spesa non è basata su una regolare fattura e ci sono chiari indizi che la somma è ritornata (sotto forma di donazioni) [alla ricorrente], la spesa di DEM 10 000 va considerata non imputabile».

98.
    La ricorrente riconosce in proposito l'esistenza delle due attestazioni di dono, ciascuna di DEM 5 000, ma sostiene nondimeno che la spesa controversa di DEM 10 000 va considerata imputabile alla sovvenzione. Orbene, come la Commissione ha rilevato nel corso dell'udienza, essa ha contabilizzato i DEM 10 000 di entrate per le quali esistevano le attestazioni di dono, compensandoli con DEM 10 000 di spese.

99.
    Va constatato che, qualora un'impresa conceda un dono, sia esso in contanti o in natura, si presume che non avvenga alcun rimborso. Pertanto, la parte che ha ottenuto tale dono non può contabilizzarlo in quanto spesa.

100.
    Nella fattispecie è incontestabile, da un lato, che sia avvenuto un pagamento di DEM 10 000 a favore dell'agenzia Hülser e Brüster e, d'altro lato, come ammette la ricorrente stessa, che essa abbia ricevuto una prestazione in natura di almeno DEM 10 000 da parte di tale agenzia. In tali circostanze, si deve considerare che la Commissione poteva a giusto titolo mettere in discussione i DEM 10 000 di doni per contestare la veridicità dei DEM 10 000 di spese e, pertanto, la possibilità di considerare queste ultime come imputabili. Per quanto riguarda la fattura di DEM 6 799, menzionata dalla ricorrente per la prima volta all'udienza, è sufficiente constatare che, dal momento che tale fattura non è stata né precedentemente esaminata dalla Commissione né invocata in precedenza dalla ricorrente, quest'ultima non può utilmente avvalersene.

101.
    Con riferimento alle prestazioni in natura del Comune di Neuss, si deve osservare che la ricorrente stessa le qualifica come «doni in natura». Si trattava nella fattispecie della messa a disposizione a titolo gratuito di impianti comunali. E' sufficiente pertanto constatare che, in ogni caso, prestazioni in natura di questo tipo non possono essere considerate, da un punto di vista contabile, come una spesa.

102.
    Inoltre, per quanto riguarda la non imputabilità di numerose spese, riguardo alle quali la Commissione sottolinea che erano state effettuate senza documenti giustificativi probanti o altre spiegazioni, spesso persino senza che ne fosse conosciuto il fondamento, si deve constatare che una prova di pagamento è insufficiente per verificare la legittimità e l'imputabilità di una spesa. Un pagamento va effettuato in base ad una fattura o altro titolo giustificativo dal quale appaia il motivo del pagamento e l'importo dovuto e tali documenti giustificativi devono essere forniti alla Commissione. Occorre di seguito esaminare tutte queste spese.

103.
    Riguardo al pagamento di una somma forfettaria di DEM 4 000 al sig. Franssen, la ricorrente sostiene che sarebbe stata presentata una fattura per DEM 6 750, che riuniva tutte le spese e tutti i pagamenti per importi esigui, effettuati in vari luoghi dal sig. Franssen. Nondimeno, il comitato direttivo avrebbe deciso di versargli solo una somma forfettaria di DEM 4 000 quale rimborso delle sue spese.

104.
    Si può considerare che in occasione di una determinata manifestazione gli organizzatori della stessa possano vedersi costretti ad effettuare diverse spese correnti. Nondimeno, riguardo a tali spese, il beneficiario di un contributo finanziario deve poter fornire una spiegazione che dimostri il loro collegamento con il progetto sovvenzionato. Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non ha fornito altre spiegazioni rispetto a quelle ricordate al precedente punto 103 relativamente alle diverse spese che compongono la somma di DEM 4 000. Pertanto, tenuto conto dell'obbligo di buona e sana gestione finanziaria delle risorse comunitarie, la Commissione non poteva accettare di prendere in considerazione una somma forfettaria, priva di indicazioni corrispondenti alle spese considerate e di documenti giustificativi. La Commissione poteva quindi rifiutare di prendere in considerazione la somma forfettaria di DEM 4 000.

105.
    Inoltre, per quanto riguarda il pagamento di una somma di DEM 1 300 ad un gruppo di danzatori, diretto dalla sig.ra Beyen, va rilevato che la ricorrente ha fatto riferimento, all'udienza, ad una lettera della detta sig.ra Beyen, lettera che la Commissione ha dichiarato, senza essere smentita dalla ricorrente, di non aver mai visto in precedenza. Si deve constatare pertanto che la detta lettera è stata prodotta tardivamente e che la ricorrente non può avvalersene. Infatti, come ricordato nel precedente punto 88, il Tribunale non può prendere in considerazione documenti di cui la Commissione non disponeva al momento dell'adozione della decisione impugnata. Va quindi considerato che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti che consentissero di dimostrare un eventuale collegamento della somma di cui trattasi con l'ISO 94. Essa aveva quindi il diritto di rifiutare la spesa di DEM 1 300 in mancanza di documenti giustificativi sufficienti.

106.
    In riferimento al pagamento, per un importo di DEM 1 093,81, che si asserisce effettuato in favore della GEMA, è sufficiente constatare che, in proposito, la ricorrente non ha fornito alcuna fattura alla Commissione, come da essa stessa ammesso all'udienza. La produzione di un estratto conto non può essere considerata sufficiente, dato che un documento simile non menziona l'evento al quale si riferisce il pagamento. Gli agenti della Commissione incaricati dell'ispezione non possono neppure, da questo punto di vista, vedersi contestare la loro presunta ignoranza del sistema giuridico tedesco o della lingua tedesca, dato che la ricorrente non ha prodotto documenti giustificativi sufficienti per dimostrare il collegamento della spesa di cui trattasi con l'ISO 94. La Commissione aveva pertanto diritto di rifiutarsi di prendere in considerazione il pagamento effettuato a favore della GEMA.

107.
    Per quel che riguarda infine i rimborsi spese, per importi rispettivi di DEM 5 117,82 e DEM 4 430, effettuati a favore del sig. Grahl, si deve constatare che la ricorrente non ha fornito documenti giustificativi atti a dimostrare il loro nesso con l'ISO 94. La Commissione era pertanto legittimata a rifiutare tali spese.

108.
    Alla luce di quel che precede, la Commissione poteva pertanto, a giusto titolo, rifiutare di considerare imputabili le spese controverse.

109.
    Di conseguenza, e senza che sia necessaria l'audizione di testimoni dinanzi al Tribunale, la prima parte del terzo motivo va respinta.

Seconda parte: metodo di calcolo errato

- Argomenti delle parti

110.
    La ricorrente contesta il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione. A suo parere, la Commissione avrebbe diritto al 18,4% delle eccedenze e non alla totalità di tali eccedenze.

111.
    La Commissione sostiene che, secondo le condizioni di concessione dell'aiuto, non si poteva ottenere alcuna eccedenza finanziaria e che, per tale motivo, è stato chiesto di restituire la totalità delle eccedenze realizzate.

- Giudizio del Tribunale

112.
    Si deve ricordare che la Commissione ha concesso alla ricorrente una sovvenzione di ECU 20 000, ed equivalenti a DEM 37 593,52, spese bancarie escluse. In proposito, ai sensi delle norme che disciplinano la concessione della sovvenzione, ricordate nei precedenti punti 6-12, tale sovvenzione, in primo luogo, può essere utilizzata unicamente per la realizzazione del progetto descritto nella domanda di sovvenzione, in secondo luogo, è limitata al 18,4% delle spese effettive e, in terzo luogo, non può in alcun caso portare ad un utile.

113.
    Dopo aver appreso dalla relazione di controllo del Kreis Neuss che il rendiconto preparato nell'ottobre 1994, che era un rendiconto provvisorio poiché il 37% delle spese era costituito da spese previste ma non ancora sostenute, non corrispondeva alla realtà, la Commissione ha effettuato verifiche sulla base del «rendiconto finale dell'ISO 94», preparato nell'agosto 1999 e descritto nel precedente punto 19.

114.
    Nella sua relazione sull'ispezione, la Commissione sostiene che numerose spese non erano imputabili alla sovvenzione e che taluni versamenti non potevano essere presi in considerazione nel calcolo finale delle spese e delle entrate.

115.
    La Commissione ha ottenuto un totale corretto delle spese imputabili per un importo di DEM 149 291 ed un totale corretto delle entrate per un importo di DEM 181 202, sovvenzione comunitaria inclusa, e di DEM 143 609, esclusa la sovvenzione comunitaria. Il rendiconto corretto fa quindi risultare un saldo positivo di DEM 31 911 (DEM 181 202 - DEM 149 291). Inoltre, la sovvenzione comunitaria inclusa tra le entrate ammonta, come indicato nel precedente punto 112, a DEM a 37 593,52. Nondimeno, dal momento che la dichiarazione del destinatario della sovvenzione prevedeva che quest'ultima non potesse in alcun modo dar luogo ad un utile, la Commissione ha limitato la detta sovvenzione all'ammontare di DEM 5 682 (DEM 37 593 - DEM 31 911). Essa ha pertanto chiesto la restituzione di DEM 31 911, ovvero la totalità dell'eccedenza.

116.
    Dalla dichiarazione del destinatario della sovvenzione risulta che quest'ultima, infatti, può essere inferiore al 18,4% delle spese effettive, nel caso in cui essa comporti un'eccedenza, e soprattutto nell'eventualità in cui quest'ultima sia utilizzata per finalità diverse dalla realizzazione del progetto ISO 94. Orbene, come risulta dai fatti esaminati nell'ambito della prima parte del presente motivo, e come il Tribunale ha constatato nel precedente punto 108, la Commissione poteva, a giusto titolo, rifiutare di considerare imputabili le spese controverse. Inoltre, l'esistenza di un'eccedenza, quale quella calcolata dalla Commissione, non può essere contestata nella fattispecie. Non è pertanto soddisfatta la terza condizione menzionata nel precedente punto 8. Inoltre, come risulta da quanto sopra esposto, l'eccedenza di cui trattasi è stata utilizzata per finalità diverse. Quindi non è nemmeno soddisfatta la condizione di cui al precedente punto 6.

117.
    Va poi rilevato che la sovvenzione comunitaria ha carattere sussidiario, come ha osservato la Commissione all'udienza. Pertanto la Commissione interviene nel finanziamento delle manifestazioni solo allorché non siano sufficienti altri mezzi finanziari per completare un finanziamento.

118.
    Inoltre, come ha affermato la Commissione all'udienza, nel caso di molteplici sovvenzioni, la restituzione va effettuata proporzionalmente, vale a dire ciascun organismo che ha accordato una sovvenzione può chiedere la restituzione solo fino a concorrenza del suo versamento. Orbene, nella fattispecie, il Kreis Neuss aveva già recuperato integralmente la sua sovvenzione. Avendo tenuto conto anzitutto di questa circostanza nei suoi calcoli, la Commissione poteva pertanto chiedere l'eccedenza nella sua totalità.

119.
    Alla luce di quanto precede, va respinta la seconda parte del terzo motivo.

Sul quarto motivo, basato sulla prescrizione

Argomenti delle parti

120.
    La ricorrente invoca la prescrizione dei diritti della Commissione. Essa fa osservare che, anche ammesso che un diritto alla restituzione sia sorto nel corso dell'anno 1994, quando si è tenuta l'ISO 94, la decisione impugnata è datata 9 aprile 2001, ovvero più di sei anni dopo che è sorto il presunto credito. La ricorrente, che riconosce che il diritto comunitario non contiene disposizioni espresse relative alla prescrizione in materia di restituzione di sovvenzioni, sostiene tuttavia che il Tribunale avrebbe ammesso l'applicazione di disposizioni che prevedono termini di prescrizione più brevi di quelli che si possono considerare nella fattispecie. La ricorrente invoca l'art. 48 e seguenti del Verwaltungsverfahrensgesetz (legge tedesca in materia di procedura amministrativa), secondo i quali il potere dell'amministrazione di revocare un atto favorevole si prescrive in un anno dal momento in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza delle circostanze che giustificano la restituzione. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe avuto conoscenza di tali circostanze per la prima volta in occasione dell'intervento del responsabile degli sport presso la ricorrente, sig. Grahl, il 12 dicembre 1996. Inoltre, la relazione di controllo dell'ufficio di verifica dei conti della Kreis Neuss, sulla quale si sarebbe basata la Commissione, risalirebbe al 25 luglio 1997 e sarebbe stata ricevuta dalla Commissione quello stesso anno. All'udienza, la ricorrente ha inoltre invocato la clausola della dichiarazione del destinatario della sovvenzione, secondo la quale essa aveva l'obbligo di conservare i documenti relativi all'ISO 94 solo per un periodo di cinque anni.

121.
    La Commissione contesta l'asserita prescrizione, in quanto il Verwaltungsverfahrensgesetz non è applicabile agli atti giuridici da essa emanati. Ad ogni modo, essa sostiene che era necessario effettuare dei calcoli per stabilire l'importo che avrebbe dovuto, eventualmente, essere restituito e che, non producendo i documenti richiesti nonostante la domanda presentata dalla Commissione, per un lungo periodo la ricorrente le avrebbe impedito di effettuare tali calcoli. Inoltre, sarebbe solo all'inizio del 1999 che la Commissione avrebbe appreso da fonte sicura che si era prodotta un'eccedenza. La decisione di restituzione del Kreis Neuss, inoltre, promulgata solo il 19 marzo 1998, non sarebbe stata comunicata alla Commissione, ma portata a sua conoscenza da un terzo. Essa sostiene infine che nel diritto tedesco le azioni attinenti all'arricchimento senza causa si prescrivono nel termine di trent'anni.

Giudizio del Tribunale

122.
    In primo luogo, per quanto riguarda l'applicazione del diritto tedesco, è sufficiente constatare che la ricorrente non può avvalersi, riguardo ad un procedimento amministrativo comunitario, della normativa tedesca relativa alla prescrizione, in quanto tale normativa non è applicabile nell'ambito di un contributo finanziario concesso dalla Commissione sulla base di risorse comunitarie e la cui gestione è assoggettata al diritto comunitario. Inoltre, come ammette la ricorrente stessa, il diritto comunitario non contiene disposizioni espresse relative alla prescrizione in materia di restituzione di sovvenzioni.

123.
    Si deve infatti ricordare che un termine di prescrizione, onde adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto, deve essere fissato previamente dal legislatore comunitario (v., in particolare, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punti 19 e 20, e 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 47 e 48; sentenze del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-26/89, De Compte/Parlamento, Racc. pag. II-781, punto 68, e 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II-3437, punto 67). La determinazione della durata e delle modalità d'applicazione del termine di prescrizione è di competenza del legislatore comunitario (sentenza ACF Chemiefarma/Commissione, cit., punto 20). Inoltre, in materia di prescrizione è impossibile applicare in via analogica alla fattispecie le disposizioni di leggi straniere (sentenza BFM e EFIM/Commissione, cit., punto 68).

124.
    In questo contesto, si deve constatare che non esistono disposizioni legislative contenenti un termine di prescrizione applicabile alla fattispecie. In particolare, pur se il punto 5 della dichiarazione del destinatario della sovvenzione, menzionata dalla ricorrente, prevede effettivamente, ai fini di un eventuale controllo, l'obbligo per il beneficiario della sovvenzione di conservare tutti i documenti originali per il periodo di cinque anni, tuttavia esso non fissa un termine di prescrizione relativo alle azioni della Commissione in materia di sospensione, di riduzione o di revoca della sovvenzione.

125.
    In secondo luogo, qualora il motivo della ricorrente dovesse intendersi nel senso che essa invoca l'inosservanza di un termine ragionevole, si dovrebbe ricordare che la durata ragionevole di un procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto in cui essa si inserisce, delle varie fasi procedurali espletate, della complessità della pratica, nonché dell'interesse che riveste per le diverse parti interessate (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 57).

126.
    Si deve quindi stabilire il termine da prendere in considerazione per valutare la fondatezza di questo motivo. Nella fattispecie, tale termine comincia a decorrere dal momento in cui la Commissione è venuta a conoscenza delle irregolarità concernenti il conto ISO 94.

127.
    Secondo la ricorrente, si tratterebbe del momento in cui la Commissione ha ricevuto la lettera del responsabile delle attività sportive presso la ricorrente, sig. Grahl, datata 12 dicembre 1996. Certo, risulta da tale lettera che il sig. Grahl ha segnalato alla Commissione talune anomalie, ad esempio la circostanza che la ricorrente non aveva provveduto a taluni pagamenti, benché tali pagamenti fossero stati presentati alla Commissione come spese. Inoltre il sig. Grahl vi menzionava l'esistenza di un'eccedenza pari a DEM 40 000.

128.
    Tuttavia, tenuto conto dell'imprecisione di tale lettera, si deve considerare che essa, in tale fase, non consentiva alla Commissione di conoscere più dettagliatamente l'esistenza delle irregolarità in essa denunciate. La ricorrente non può pertanto contestare alla Commissione di non aver agito in base a tale lettera.

129.
    Di conseguenza è importante sapere quando la Commissione ha avuto conoscenza della relazione di controllo del Kreis Neuss, preparata il 26 novembre 1997, che concludeva per l'esistenza di un'eccedenza e faceva riferimento alla relazione di controllo dell'ufficio di verifica dei conti in data 25 luglio 1997, ovvero della decisione di restituzione del Kreis Neuss datata 19 marzo 1998. Nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione conferma di essere stata informata della decisione di restituzione del Kreis Neuss mediante la lettera di quest'ultimo in data 11 agosto 1998, ricevuta il 21 agosto 1998, e di aver ricevuto il 25 febbraio 1999 la relazione di controllo del Kreis Neuss insieme alla lettera di quest'ultimo datata 17 febbraio 1999. All'udienza la ricorrente ha confermato al Tribunale di non contestare tali date.

130.
    Si deve pertanto constatare che il termine da prendere in considerazione comincia a decorrere il 21 agosto 1998, data in cui la Commissione è stata informata della decisione di restituzione del Kreis Neuss, in base alla quale essa ha potuto rilevare, per la prima volta concretamente, che si erano verificate irregolarità riguardo al conto ISO 94.

131.
    Risulta dall'ordinanza del Tribunale 20 ottobre 1999 menzionata al precedente punto 20, che inizialmente, il 9 febbraio 1999, la Commissione ha chiesto alla ricorrente di trasmetterle tutti i documenti relativi alle spese e alle entrate generate dall'ISO 94 e, successivamente, con decisione 6 aprile 1999, ha ordinato la restituzione integrale della sovvenzione versata per il fatto che la domanda era rimasta inevasa e che, ad ogni modo, essa disponeva di informazioni in base alle quali la ricorrente avrebbe ricavato dall'evento utili incompatibili con le modalità del contributo finanziario. E' accertato pertanto che fino al 6 aprile 1999, se non successivamente, la Commissione non disponeva di prove riguardo all'impiego dei fondi di cui trattasi.

132.
    Il 6 agosto 1999 la Commissione ha revocato la prima decisione di restituzione del 6 aprile 1999. E' soltanto l'11 agosto 1999 che il sig. Hüsch, avvocato della ricorrente, ha inviato alla Commissione il «rendiconto finale dell'ISO 94», preparato nell'agosto 1999. I rappresentanti della Commissione hanno effettuato un'ispezione presso l'avvocato della ricorrente il 13 aprile 2000. Il 23 maggio 2000 il sig. Hüsch ha trasmesso alla Commissione alcune informazioni al fine di chiarire diverse operazioni. Il 15 giugno 2000 la Commissione ha redatto la relazione sull'audizione e il 9 aprile 2001 ha preparato una nuova nota di debito, vale a dire la decisione impugnata.

133.
    Da tutti questi fatti è evidente che la Commissione non è rimasta inattiva dopo aver appreso delle irregolarità il 21 agosto 1998. La prima decisione di restituzione è stata adottata sette mesi e mezzo dopo tale data. Successivamente tale decisione è stata revocata e il 9 aprile 2001 è stata adottata la decisione impugnata, vale a dire 20 mesi dopo la revoca della prima decisione. Va dunque constatato che tali periodi non hanno oltrepassato la durata ragionevole.

134.
    Di conseguenza, alla luce di quanto precede, il quarto motivo va respinto.

Sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza

Argomenti delle parti

135.
    Nella sua memoria di replica la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio dell'inchiesta d'ufficio. Secondo tale principio, la Commissione sarebbe tenuta, ai sensi del diritto amministrativo comunitario, a procedere ad un esame concreto della fattispecie e non può limitarsi a considerazioni o a valutazioni astratte (sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, in particolare pag. 306). La Commissione non avrebbe esaminato gli elementi di prova che le erano stati presentati, né si sarebbe avvalsa delle offerte di prova che le erano state fatte. In particolare, avrebbero dovuto essere sentiti testimoni riguardo alle diverse operazioni contabili. Non essendo state utilizzate le prove, sarebbe stato quindi violato il principio dell'inchiesta d'ufficio.

136.
    La Commissione sottolinea che la ricorrente ignora l'obbligo, derivante dal punto 7 della dichiarazione del destinatario della sovvenzione, secondo cui la ricorrente sarebbe obbligata a dare conto dell'impiego appropriato della sovvenzione e, in caso contrario, sarebbe tenuta a restituirla. Secondo la Commissione, essa avrebbe ampiamente spiegato nella relazione sull'ispezione perché considerava che tale attestazione non era stata prodotta ovvero riteneva non pertinenti i documenti giustificativi presentati dalla ricorrente. Peraltro la ricorrente non avrebbe mai, neppure a tale stadio, preso concretamente posizione riguardo alle obiezioni sollevate dalla Commissione.

Giudizio del Tribunale

137.
    Poiché la ricorrente ha sollevato questo motivo solo nella sua controreplica, occorre constatare che si tratta di un nuovo motivo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la cui deduzione in corso di causa è vietata. Di conseguenza, esso dev'essere dichiarato irricevibile.

138.
    Alla luce di quel che precede, si deve dichiarare irricevibile il ricorso.

Sulle spese

139.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la ricorrente sopporterà tutte le spese, conformemente alla domanda della convenuta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Tiili
Mengozzi
Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 settembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: il tedesco.