Language of document : ECLI:EU:T:2015:591





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 1° settembre 2015 –
Makhlouf / Consiglio

(causa T‑441/13)

«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata – Proporzionalità – Autorità di cosa giudicata – Termine di ricorso – Ricevibilità – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Portata (v. punti 21‑24)

2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Notifica al rappresentante di un ricorrente – Presupposto (Art. 263, comma 6, TFUE) (v. punti 27, 28)

3.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Indirizzo dell’interessato noto al momento dell’adozione dell’atto – Termine decorrente dalla data della comunicazione individuale [Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (2011), art. 102, § 2; decisione del Consiglio 2013/255/PESC] (v. punto 32)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 41, 42, 49)

5.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2013/255/PESC] (v. punti 44‑46)

6.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato a una domanda presentata in tal senso al Consiglio (Decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punto 47)

7.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 61‑67)

8.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria –/ Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 76, 77)

9.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, artt. 27, § 6, e 28, §§ 3‑11) (v. punti 90‑95)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nei limiti in cui tale decisione riguarda il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

Il sig. Eyad Makhlouf è condannato alle spese.