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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 21 ottobre 2003 nella causa T-302/01, Gerhard Birkhoff contro Commissione delle Comunità europee 1

("Dipendenti ( Art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto ( Soppressione di un assegno per figlio maggiorenne a carico colpito da malattia grave o infermità ( Legittimo affidamento")

    Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-302/01, Gerhard Birkhoff, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, attualmente in pensione, residente in Weitnau (Germania), rappresentato dall'avv. V. Salvatore contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv. A. Dal Ferro) avente ad oggetto un ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 26 settembre 2001, che ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente contro la decisione della Commissione 4 luglio 2001, con la quale tale istituzione ha soppresso il versamento al ricorrente dell'assegno per figli a carico di cui questi beneficiava per sua figlia, nonché all'annullamento della detta decisione 4 luglio 2001, e diretto, dall'altro lato, ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 21 ottobre 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)La decisione della Commissione 4 luglio 2001, che sopprime, a partire dal 1( luglio 2001, il versamento dell'assegno per figli a carico a favore della figlia maggiorenne del ricorrente, è annullata.

2)Non vi è luogo a provvedere sulla parte della domanda di risarcimento danni diretta alla riparazione del pregiudizio derivante dalla perdita della copertura assicurativa della Cassa assicurazione malattia delle Comunità europee da parte della figlia del ricorrente, né sulla parte di tale domanda diretta a compensare le conseguenze fiscali della decisione impugnata.

3)Il ricorso per risarcimento danni è respinto per il resto.

4)La Commissione è condannata a due terzi delle spese del ricorrente, ivi comprese quelle sostenute in sede di procedimento sommario relativo alla presente causa.

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1 - (GU C 44 del 16.2.02