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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 4 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Thessalonikis - Grecia) - Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaus Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasila, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis / Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)

(Causa C-212/04)1

(Direttiva 1999/70/CE − Clausole 1, lett. b), e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato − Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico − Nozioni di "contratti successivi"e di "ragioni obiettive"che giustificano il rinnovo di tali contratti − Misure di prevenzione degli abusi − Sanzioni − Portata dell'obbligo di interpretazione conforme)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Thessalonikis

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaus Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasila, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis

Convenuto: Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Monomeles Protodikeio Thessalonikis -Interpretazione della clausola 5, nn. 1 e 2, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 99/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) - Contratti di lavoro conclusi con la pubblica amministrazione - Nozione di "ragioni obiettive" che giustifichino il rinnovo senza limiti dei contratti successivi a tempo determinato - Nozione di "contratti successivi"

Dispositivo

La clausola 5, n. 1, lett. a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro. Al contrario, la nozione di "ragioni obiettive" ai sensi della detta clausola esige che il ricorso a questo tipo particolare di rapporti di lavoro, quale previsto dalla normativa nazionale, sia giustificato dall'esistenza di elementi concreti relativi in particolare all'attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio.

La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo indeterminato deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, la quale stabilisce che soltanto i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato non separati gli uni dagli altri da un lasso temporale superiore a 20 giorni lavorativi devono essere considerati "successivi" ai sensi della detta clausola.

In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che, qualora l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non preveda, nel settore considerato, altra misura effettiva per evitare e, nel caso, sanzionare l'utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato successivi, il detto accordo quadro osta all'applicazione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare "fabbisogni permanenti e durevoli" del datore di lavoro e devono essere considerati abusivi.

Nell'ipotesi di tardiva attuazione nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato di una direttiva e in mancanza di efficacia diretta delle disposizioni rilevanti di quest'ultima, i giudici nazionali devono nella misura del possibile interpretare il diritto interno, a partire dalla scadenza del termine di attuazione, alla luce del testo e della finalità della direttiva di cui trattasi al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest'ultima, privilegiando l'interpretazione delle disposizioni nazionali che sono maggiormente conformi a tale finalità, per giungere così ad una soluzione compatibile con le disposizioni della detta direttiva.

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1 - GU C 179 del 10.7.2004.