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Ricorso proposto il 4 giugno 2012 - Eni/Commissione

(Causa T-240/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Roberti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare l'atto impugnato;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la lettera (prot. *D/2012/042026) del 23 aprile 2012, relativa al caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Riadozione, con cui la Commissione europea ha comunicato ad ENI la propria decisione di riavviare il procedimento BR-ESBR a seguito della sentenza del Tribunale del 13 luglio 2011 (causa T-39/07, Eni/Commissione), che ha parzialmente annullato la decisione del 29 novembre 2006, C(2006) 5700, adottata nel caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione e ridotto l'ammenda comminata.

A sostegno del ricorso, ENI invoca un unico motivo di ricorso in cui denuncia un difetto di competenza, non potendo la Commissione riattivare il procedimento istruttorio nel caso BR-ESBR in vista dell'adozione di una nuova decisione sanzionatoria.

ENI fa valere che il Tribunale, nella sentenza del 13 luglio 2011, oltre ad aver disposto l'annullamento in parte qua della decisione BR-ESBR del 2006, rilevando un non corretto apprezzamento dell'aggravante della recidiva da parte della Commissione, ha infatti esercitato la propria competenza di merito - ai sensi dell'art. 261 TFUE e del Regolamento 1/2003 - rideterminando l'importo dell'ammenda e sostituendo le proprie valutazioni a quelle delle Commissione. In questa prospettiva che la decisione di riattivare il procedimento BR-ESBR, oltre a violare il principio di attribuzione delle competenze e dell'equilibrio istituzionale di cui all'art. 13 TFUE, si pone anche in contrasto con i principi fondamentali dell'equo processo, di cui all'art. 6 CEDU e all'art. 47 della Carte dei diritti fondamentali, oltre che e del ne bis in idem di cui all'art. 7 CEDU.

Inoltre, ENI contesta che, contrariamente a quanto affermato nell'atto impugnato, il Tribunale non ha accertato un mero vizio di forma in merito all'applicazione della recidiva effettuata dalla Commissione nella decisione BR-ESBR del 2006; la Commissione non può quindi invocare la giurisprudenza PVC II per giustificare la propria iniziativa, che, anche sotto questo profilo, si pone in contrasto con l'art. 7 CEDU.

Infine, ENI rileva, alla luce della rilevante giurisprudenza che, nel caso di specie risulta, in ogni caso, assolutamente preclusa qualsiasi possibilità di riadottare una decisione sanzionatoria che applichi nuovamente una recidiva.

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1 - Sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) e a. / Commissione (PVC II), Racc. pag. I-8375