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Ricorso proposto l'8 dicembre 2011 - Guangdong Kito Ceramics e a. / Consiglio

(Causa T-633/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Guangdong Kito Ceramics Co. Ltd (Foshan, Cina), Jingdezhen Kito Ceramic Co. Ltd (Jingdezhen, Cina), Jingdezhen Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Jingdezhen, Cina) e Zhaoqing Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Sihui, Cina) (rappresentante: avv. M. Sánchez Rydelski)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1), nella parte che le riguarda;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009  del Consiglio.

Secondo motivo, vertente sull'insufficiente motivazione del regolamento contestato.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la procedura che ha condotto all'adozione del regolamento non era conforme ai principi generali del diritto dell'Unione, quali i principi di buona amministrazione e di trasparenza, e al diritto della difesa delle ricorrenti nonché sul fatto che essa sarebbe stata condotta in violazione dell'articolo 18, numero 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

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1 - Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).