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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg (Austria) l’8 gennaio 2021 – LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG / CB e a.

(Causa C-7/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Bleiburg

Parti

Ricorrente: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Resistenti: CB, DF, GH

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 1 , in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con il principio di effettività e di equivalenza (principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE), debbano essere interpretati nel senso che ostino alla normativa di uno Stato membro che prevede, quale unico mezzo di ricorso contro una decisione di esecuzione forzata adottata solo sulla base delle affermazioni della parte esecutante, in assenza di contraddittorio preventivo e senza titolo esecutivo, il ricorso da presentarsi entro otto giorni nella lingua di tale Stato membro, anche quando la decisione di esecuzione forzata viene notificata in un altro Stato membro in una lingua che il destinatario non comprende, tenuto conto che già in caso di presentazione del ricorso entro dodici giorni quest’ultimo viene respinto in quanto tardivo.

Se l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 2 , in combinato disposto con il principio di effettività e di equivalenza, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che preveda che, con la notifica del modulo standard che figura nell’allegato II, sull’informazione del destinatario del suo diritto di rifiutare un atto entro il termine di una settimana, inizi a decorrere anche il termine per la presentazione del previsto ricorso contro la decisione di esecuzione forzata nel contempo notificata, fissato in otto giorni.

Se l’articolo 18, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che contempla, quale mezzo di ricorso contro la decisione di esecuzione forzata, il ricorso motivato da presentarsi entro otto giorni, e che impone tale termine anche quando il destinatario della decisione che ordina l’esecuzione forzata abbia sede in un altro Stato membro e detta decisione non sia redatta né nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale essa viene notificata, né in una lingua che il destinatario della decisione medesima comprende.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).