Language of document : ECLI:EU:F:2016:136

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

24 giugno 2016

Causa F‑142/11 RENV

Erik Simpson

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Funzionari – Avanzamento di grado – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 dopo il superamento da parte sua di un concorso generale di grado AD 9 – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Articolo 81 del regolamento di procedura – Ricorso manifestamente infondato»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Erik Simpson chiede, da una parte, l’annullamento della decisione del 9 dicembre 2010, con la quale il Consiglio dell’Unione europea ha respinto la sua domanda di promozione al grado AD 9 a seguito del superamento da parte sua del concorso generale EPSO/AD/113/07 indetto per l’assunzione di capi unità di grado AD 9, in particolare di lingua estone, nel settore della traduzione, e della decisione del 7 ottobre 2011 di rigetto del suo reclamo e, dall’altra, la condanna del Consiglio al risarcimento del danno subito, nonché alle spese.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Erik Simpson sopporterà le proprie spese sostenute rispettivamente nelle cause F‑142/11, T‑130/14 P e F‑142/11 RENV ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa F‑142/11. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese sostenute nelle cause T‑130/14 P e F‑142/11 RENV.

Massime

Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Limiti

Disparità di trattamento, giustificate sulla base di un criterio obiettivo e ragionevole, proporzionate allo scopo perseguito dalla differenziazione di cui trattasi, non costituiscono una violazione del principio di parità di trattamento. Tra i criteri obiettivi e ragionevoli che possono giustificare una disparità di trattamento tra funzionari figura l’interesse del servizio. Per decidere sui provvedimenti da adottare nell’interesse del servizio, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, di modo che il giudice dell’Unione, nel suo controllo del rispetto del principio di non discriminazione, deve limitarsi a verificare che l’istituzione interessata non abbia proceduto ad una differenziazione arbitraria o manifestamente in contrasto con l’interesse del servizio.

(v. punti 46 e 47)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza 16 marzo 2004, Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, punto 65

Tribunale della funzione pubblica: sentenze 19 ottobre 2006, De Smedt/Commissione, F‑59/05, EU:F:2006:105, punto 76; 23 gennaio 2007, Chassagne/Commissione, F‑43/05, EU:F:2007:14, punto 91, e 25 febbraio 2010, Pleijte/Commissione, F‑91/08, EU:F:2010:13, punto 58 e giurisprudenza citata