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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della sig.ra Antoinette Pascucci contro l'Europol presentato il 22 aprile 2003

    (Causa T-127/03)

    Lingua processuale: l'olandese

Il 22 aprile 2003, la sig.ra Antoinette Pascucci, rappresentata dagli avv.ti P. de Casparis e M.F. Baltussen, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Europol.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1)annullare il rigetto dell'Europol 13 gennaio 2003 del reclamo della ricorrente contro la decisione 30 settembre 2002, con contestuale annullamento della decisione 30 settembre 2002;

2)condannare l'Europol a prorogare fino al 1( luglio 2005 il contratto di lavoro della ricorrente sempre alle stesse condizioni;

3)condannare l'Europol alle spese della causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lavora dal 1( luglio 1999 per il convenuto. Il 1( luglio 2003 scade il suo contratto. Il convenuto ha chiesto di prorogare di quattro anni il suo contratto. Il convenuto ha deciso però di prorogare il contratto solo per un anno. Tale decisione è stata impugnata dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce in primo luogo una violazione del principio di motivazione.

La ricorrente afferma quindi che il convenuto ha travalicato i limiti posti al suo margine decisionale. Il convenuto ha stabilito principi, norme guida e un programma per far sì che le proroghe dei contratti avvengano in modo semplice e trasparente. Secondo la ricorrente il convenuto nell'applicazione di tali principi ha ecceduto il suo potere discrezionale.

La ricorrente adduce inoltre una violazione dell'obbligo di sollecitudine, nonché una violazione del principio di parità di trattamento.

La ricorrente afferma inoltre che il convenuto ha compiuto un abuso di potere. Secondo la ricorrente il convenuto nell'adozione delle decisione si è fatto guidare da altri motivi, non legittimi.

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